Sentenza — n. 33606/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 19516, emessa nella camera di consiglio non partecipata del 18 febbraio 2020 e depositata il 30 giugno 2020, la Terza Sezione Penale dì questa Corte ha deciso in ordine alla sentenza 21 febbraio 2019 con quale la Corte di appello di Salerno, accogliendo il concordato preventivo proposto nell'interesse di Matteo Calonico ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura complessiva pari ad anni sei e mesi otto di reclusione oltre a 40.000 euro di multa e, con riferimento all'appello proposto dalla coimputata Maria Rosamilia, aveva rideterminato la pena alla stessa inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 611, comma 1 cod. proc. pen, art. 442 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33606/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata veniva invece annullata senza rinvio nei confronti di Calonico Matteo ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Veniva dunque formato autonomo fascicolo che, tuttavia, la cancelleria iscriveva nei confronti di entrambi gli imputati (e non della sola Rosamilia, come ordinato in dispositivo) trasmettendolo poi alla Quarta Sezione Penale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALONICO MATTEO nato a SALERNO il 21/12/1976 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DJ CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; lette/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso udito il difensore y
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 19516, emessa nella camera di consiglio non partecipata del 18 febbraio 2020 e depositata il 30 giugno 2020, la Terza Sezione Penale dì questa Corte ha deciso in ordine alla sentenza 21 febbraio 2019 con quale la Corte di appello di Salerno, accogliendo il concordato preventivo proposto nell'interesse di Matteo Calonico ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura complessiva pari ad anni sei e mesi otto di reclusione oltre a 40.000 euro di multa e, con riferimento all'appello proposto dalla coimputata Maria Rosamilia, aveva rideterminato la pena alla stessa inflitta.
Riguardo al ricorso proposto da Matteo Calonico, si rilevava, nella richiamata sentenza 19516\2020, la fondatezza della censura relativa all'intervenuta illegalità della pena a fronte della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale 40/2019. Quanto al ricorso proposto da Maria Rosamilia, si osservava che il concordato sulla pena aveva riguardato solo la posizione del Calonico, con la conseguenza che la posizione di costei avrebbe dovuto essere trattata in udienza pubblica, secondo quanto disposto dall'art. 611, comma 1 cod. proc. pen., essendo stata emessa la sentenza impugnata, per la parte riguardante la ricorrente, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.
Conseguentemente, veniva disposta la formazione di autonomo fascicolo relativamente alla sola posizione di Maria Rosamilia per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, mandando alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
2. La sentenza impugnata veniva invece annullata senza rinvio nei confronti di Calonico Matteo ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Veniva dunque formato autonomo fascicolo che, tuttavia, la cancelleria iscriveva nei confronti di entrambi gli imputati (e non della sola Rosamilia, come ordinato in dispositivo) trasmettendolo poi alla Quarta Sezione Penale.
3. La Quarta Sezione Penale, con sentenza n. 11453, emessa all'esito dell'udienza pubblica del 27 gennaio 2021 (depositata il 25 marzo 2021), decideva quindi nuovamente rispetto ad entrambi i ricorrenti, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Calonico Matteo e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. La sentenza impugnata veniva annullata anche nei confronti di Rosamilia Maria con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Avverso tale ultima decisione la difesa di Matteo Calonico ha presentato ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando la duplicazione della decisione nonostante la situazione venutasi a verificare fosse stata segnalata nelle conclusioni scritte depositate presso la Quarta Sezione Penale. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento della decisione della Quarta Sezione Penale limitatamente alla posizione di Matteo Calonico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre preliminarmente osservare che quanto denunciato in ricorso è conseguenza di una errata applicazione di ciò che era stabilito nel dispositivo della sentenza 19516\2020 di questa Terza Sezione, ove era specificato che la formazione di un autonomo fascicolo riguardava la sola posizione di Maria Rosamilia, il cui ricorso era stato chiamato in camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen. ed andava invece trattato, per le ragioni indicate in motivazione, in udienza pubblica. Il fascicolo di nuova formazione, inoltre, andava restituito alla Terza Sezione che ne era l'originaria assegnataria ed è stato invece trasmesso alla Quarta Sezione Penale che lo ha poi trattato in pubblica udienza esaminando anche la posizione di Matteo Calonico, già definita con la sentenza 19516\2020.
2. Entrambe le decisioni di questa Corte, riguardo alla posizione dell'odierno ricorrente, sono pervenute alla medesima soluzione, rilevando l'illegalità della pena concordata ed annullando la sentenza impugnata senza rinvio, condividendo l'orientamento maggioritario secondo il quale, in tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità inficia "in toto" l'accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez. 6, n. 16192 del 16/3/2021, Di Maria, Rv. 280881 con richiami ai precedenti). Ciò al fine di consentire alle parti di poter rinegoziare l'accordo sulla base dei limiti edittali conformi alla legge ovvero di proseguire il giudizio d'appello, ove la parte appellante o il pubblico ministero non intendano rinnovare tale accordo.
3. La sentenza 19516\2020 aveva, per tali ragioni, disposto la trasmissione 12_ degli atti alla medesima Corte di appello di Salerno, mentre la Quarta Sezione, a seguito dell'annullamento senza rinvio, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli la quale andava individuata come giudice del rinvio per la trattazione del nuovo giudizio nei confronti di Maria Rosamilia, disponendo la Corte di appello di Salerno di una sola sezione penale.
4. Fatta tale premessa, rileva il Collegio come sia evidente l'errore in cui è incorsa la decisione della Quarta Sezione Penale. Detto errore, ancorché generato dalla iscrizione del fascicolo di nuova formazione difformemente da quanto disposto con la sentenza 19516\2020, ha determinato, nonos/tante la segnalazione della difesa nelle conclusioni scritte, una duplicazione di decisioni nei confronti del medesimo imputato, peraltro con trasmissione degli atti, a seguito di annullamento con rinvio, a due diverse Corte di appello (Salerno e Napoli).
5. Ciò posto, ritiene il Collegio che sussista, nella fattispecie, l'interesse del ricorrente al ricorso, dal momento che, a causa della duplicazione di decisioni e nonostante l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata di fatto abbia inficiato tanto l'accordo sulla pena quanto la contestuale rinuncia ai motivi di appello, essendo stata sostanzialmente ripristinata la situazione antecedente all'accordo, egli si troverebbe ad assumere la veste di appellante in due diversi giudizi davanti a due differenti corti territoriali, venendosi così a perpetuare l'errore già constatato che può invece essere in questa sede eliminato.
Va peraltro rilevato come, avuto riguardo alla dinamica della vicenda processuale, si verte, nella fattispecie, in una ipotesi di errore di fatto che giustifica il ricorso straordinario secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280) secondo cui esso consiste in un "errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso".
La sentenza della Quarta Sezione oggetto di ricorso straordinario deve conseguentemente essere revocata nei confronti del solo Matte() Calonico, in quanto erroneamente emessa sulla base del medesimo ricorso già deciso con precedente sentenza. Occorre inoltr/e disporre che la presente decisione sia comunicata alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Salerno.•
P.Q.M.
Revoca la sentenza n.11453\20'21 emessa dalla Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione all'udienza del 27 gennaio 2021, depositata il 25 marzo 2021, nei confronti del solo Calonico Matteo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti e per la comunicazione