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Sentenza — n. 33447/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33447/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33447/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27 agosto 2020, il Tribunale di Trento, adito quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un immobile, formulata da Maria Miori, consorte dell'imputato Conte Nico. Avverso la predetta sentenza, Miori Maria, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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artt. 240 c.p, art. 1140 cod. civ, art. 322 ter cod. pen, art. 1834 c.c, artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33447/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E quindi tale tema sarebbe stato affrontato dal tribunale in modo avulso dai dati processuali, non presi in considerazione, e rispetto ai quali il giudice adito avrebbe in sostanza sostenuto la esistenza di una prova circa la provenienza delle somme utilizzate da parte dell'imputato, che invece sarebbe assente. E così anche con riferimento ad acrobazie finanziarie di cui pure non vi sarebbe traccia. In ultima analisi, si sarebbe perseguita una nozione di presunzione assoluta della disponibilità in capo all'imputato dei beni del coniuge, frutto di errata interpretazione della norma oltre che di una motivazione apparente.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria ricusazione del pubblico ministero censure procedurali domanda di rigetto dell'opposizione impedimento di un atto dell'autorità facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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artt. 240 c.p
per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240 c.p., 12 bis dlgs.
art. 1140 cod. civ
art. 322 ter cod. pen
Si è così ritenuto che, ai fini dell'operatività della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen.
art. 1834 c.c
artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen
In tema di confisca, la legittimazione alla partecipazione al giudizio dei terzi interessati, ai sensi dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Miori Maria nata a Trento il 19/11/1979; avverso la ordinanza del 27/08/2020 del tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv.to Gentiloni Silveri Michele, che ha insisitito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 agosto 2020, il Tribunale di Trento, adito quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un immobile, formulata da Maria Miori, consorte dell'imputato Conte Nico.

2. Avverso la predetta sentenza, Miori Maria, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, la violazione dell'art.606 lett.b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 240 c.p., 12 bis dlgs. n.74 del 2000 nonché artt. 25 comma 2, 27 e 117 Cost. con riferimento all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Atteso che le predette disposizioni fanno salve le posizioni dei terzi di buona fede, il tribunale avrebbe dovuto limitare il valore della confisca salvando la porzione di immobile confiscato che, dall'origine, apparteneva alla ricorrente.

Inoltre, il tribunale avrebbe interpretato in termini di presunzione assoluta la disponibilità del reo su beni di proprietà del coniuge. Si osserva altresì come in presenza di un terzo estraneo al reato, la confisca che lo coinvolga darebbe luogo alla violazione degli artt. 25 comma 2 e 117 Cost. con riferimento all'art. 7 della CEDU. Tanto premesso, si rappresenta come la ricorrente, in regime di separazione dei beni, sia divenuta, ricorrendo ad autonome risorse finanziarie specificamente illustrate e dimostrate, bancarie o di provenienza dai propri genitori, aggiudicataria dell'immobile confiscato, a seguito di procedura esecutiva civile già instauratasi nel 2015, allorquando il 14 marzo 2016 si dispose il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del coniuge.

Si osserva quindi, che diversamente da quanto sostenuto dal p.m. in sede di esecuzione, non vi sarebbero validi elementi per ritenere la ricorrete "non estranea" ai fatti ascritti all'imputato, per cui la stessa subirebbe gli effetti di una confisca in realtà operante contro un soggetto che non ha partecipato al reato di riferimento, non se ne è avvantaggiato e non ha realizzato alcuna operazione fittizia. E si osserva come la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 37128 del 2017, ha rilevato la qualità di proprietaria dell'immobile in capo alla ricorrente e a seguito della citata aggiudicazione.

Il tribunale avrebbe, in conclusione, trascurato le allegazioni dimostrative dell'autonomo acquisto, in via esecutiva, dell'immobile, a supporto della tesi della legittimità ed estraneità del bene rispetto alla disponibilità del reo. In ogni caso, la misura ablatoria avrebbe dovuto essere ridotta del 50% in favore della ricorrente, trattandosi di immobile che già all'epoca del sequestro preventivo era in comproprietà tra il reo e la ricorrente.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) c.p.p. per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, risultante da atti del processo, relativamente alla ritenuta presunzione assoluta d'interposizione fittizia del coniuge nel godimento di beni dell'altro coniuge nonché relativamente ai flussi economici utilizzati per l'acquisto del bene. L'intervenuto regime di separazione dei beni e la disponibilità di autonome risorse da parte della ricorrente connoterebbero significativamente l'aggiudicazione dell'immobile in favore della istante. Con superamento quindi della ritenuta disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente. cosicchè sarebbe stata scardinata l'affermazione con cui era stata respinta la richiesta di restituzione in sede di esecuzione, secondo la quale parte delle somme utilizzate per l'aggiudicazione sarebbero riferibili all'imputato.

E quindi tale tema sarebbe stato affrontato dal tribunale in modo avulso dai dati processuali, non presi in considerazione, e rispetto ai quali il giudice adito avrebbe in sostanza sostenuto la esistenza di una prova circa la provenienza delle somme utilizzate da parte dell'imputato, che invece sarebbe assente. E così anche con riferimento ad acrobazie finanziarie di cui pure non vi sarebbe traccia. In ultima analisi, si sarebbe perseguita una nozione di presunzione assoluta della disponibilità in capo all'imputato dei beni del coniuge, frutto di errata interpretazione della norma oltre che di una motivazione apparente.

5. Con il terzo motivo, rappresenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto difetterebbe o comunque sarebbe illogica la motivazione circa la richiesta subordinata, afferente alla porzione dell'immobile di risalente proprietà della ricorrente. Il tribunale, rispetto alla richiesta subordinata di limitare la confisca solo al 50 % dell'immobile, avrebbe apoditticamente sostenuto che l'imputato avrebbe sempre avuto la sostanziale disponibilità dell'immobile. Nonostante gli indirizzi di legittimità per cui, in caso di comunione dei beni con il coniuge, l'intera ablazione del bene richiede una motivazione congrua circa l'indivisibilità del bene stesso o in ordine alla sussistenza di inderogabili esigenze volte a impedirne la dispersione o il deprezzamento, dovendosi altrimenti procedere alla confisca pro quota.

Anche il riferimento a "motivi sostanzialmente sovrapponibili" a quelli in precedenza espressi sarebbe del tutto inadeguato al fine di comprendere il percorso logico seguito. Anche alla luce della ribadita, originaria riconduzione della metà del bene alla ricorrente.CONSIDIERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi risultano tra loro omogenei, affrontando il comune tema della rilevanza della intervenuta aggiudicazione rispetto alla disponibilità del bene confiscato in capo dell'imputato. Il tribunale ha in sostanza osservato come, a seguito della notifica del sequestro strumentale alla confisca per equivalente, si sarebbe innescata un'operazione finalizzata a sottrarre l'immobile alla confisca per equivalente e desunta dalla instaurazione del regime di separazione dei beni in luogo di quello previgente di comunione tra i coniugi, nel quadro di una chiara attribuibilità dei reati all'imputato riconducente alla futura confisca di beni.

E su tale base, ha sottolineato la necessità di superare, da parte della ricorrente, per validamente perseguire le proprie aspetttative, la circostanza per cui il marito aveva sempre avuto la disponibilità sostanziale dell'immobile. Costituendo elemento essenziale della confisca la disponibilità del bene da parte dell'imputato. Tale esigenza di superamento delle predetta situzione giuridica, in capo all'imputato, non sarebbe stata realizzata, secondo il tribunale, a fronte di mere acrobazie finanziarie quali quelle che hanno condotto alla aggiudicazione in sede esecutiva, siccome dirette a creare solo una mera apparenza di autonomia finanziaria della ricorrente.

2. Le censure sono infondate. Va premesso che la confisca per equivalente e, prima ancora, il sequestro ad essa funzionale, ha la finalità di impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso (Sez. 3, n. 10120 del 01/12/2010, Provenzale, Rv. 249752). Essa mira, infatti, a ripristinare lo status quo ante, cioè la situazione economica del reo modificata dalla commissione dell'illecito, sterilizzandone le utilità tratte, ma - a differenza della confisca diretta - opera mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente a dette utilità, risultate in sè non più (in tutto o in parte) aggredibili; si tratta, pertanto, di una misura connotata da un evidente carattere afflittivo - che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla cosa oggetto del profitto - e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale, esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 18374 del 31/1/2013, Adanni, Rv.255037; Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, 259103; Sez. 3, n. 7180 del 19/1/2017, Rinaldi, non nnassimata). In altri termini, la misura è parametrata al profitto o al prezzo del reato soltanto sotto un profilo quantitativo, sì che l'ablazione va a colpire una parte del patrimonio che, in sè, non ha alcun collegamento con il reato, nè alcun rapporto di pertinenzialità con esso (per tutte, Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Aumenta, Rv. 263408); è l'imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche, non la cosa in quanto derivante dal reato, dal che il carattere sanzionatorio, comune - "nè più, nè meno" (Sez.

U, Lucci, cit.) - alla pena applicata con la sentenza di condanna. Quanto alla nozione di disponibilità, come già chiarito da questa Corte, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005 - dep. 24/03/2005, De Masi ed altro, Rv. 231390).

La nozione di "disponibilità" coincide non con la nozione civilista di "proprietà" ma con quella del "possesso": essa ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3 - , n. 4887 del 13/12/2018 (dep. 31/01/2019 ) Rv. 274852 - 01;

Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Rv. 255950). Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi. Tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti, che a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione qualificata) o nell'interesse altrui (detenzione non qualificata). Viene, cioè, in rilievo, e legittima il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente la interposizione fittizia, vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell'indagato o condannato.

Si è così ritenuto che, ai fini dell'operatività della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter cod. pen. e, di riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita (Cass. pen. sez. 2 n. 10838 del 20.12.2006); che le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art.1289 c.c.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834 c.c.) Cass. pen. sez. 3 n. 45353 del 19.10.2011); che il sequestro può riguardare anche un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo (Cass. sez. 3 n. 6894 del 27.1.2011) o un bene facente parte del fondo patrimoniale familiare (Cass. sez. 3 n. 18527 del 3.2.2011).

È necessario, però, che venga dimostrata la disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell'indagato o del condannato e che quindi vi sia discrasia con la intestazione formale. La possibilità, di sottoporre a sequestro preventivo o a confisca, beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione (Cass. pen. sez. 6 n. 27340 del 16.4.2008).

Dall'altra parte, con valenza sia in tema di sequestro che di confisca, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si vedano al riguardo Cass. Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, non massimata; Cass. Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, Paolini, Cass. Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, Gaetani, entrambe non massìmate).

In tema di confisca, la legittimazione alla partecipazione al giudizio dei terzi interessati, ai sensi dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., risponde all'esigenza di consentire agli stessi di interloquire sia in merito al collegamento tra il bene oggetto della misura patrimoniale reale e il fatto del reato che in merito alla propria buona fede, esclusa, al contrario, ogni possibilità di intervento in tema di responsabilità penale dell'imputato, altrimenti traducendosi la loro partecipazione in intervento adesivo a favore di costui (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018 - dep. 28/11/2018, Lega Nord per l'Indipendenza della Padanía, Rv. 274242).

In tale quadro, una volta che il terzo dimostri l'effettività della titolarità o disponibilità del bene sequestrato e la inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato, qualificabili sostanzialmente in termini di concorso nel reato, vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentemente dalla sussistenza, in caso di sequestro o confisca, rispettivamente del fumus del reato o del reato ascritto all'indagato. Tale essendo il quadro normativo e giuridico di riferimento, va osservato che la ricorrente si è limitata a formulare considerazioni circa l'autonomia finanziaria delle risorse a supporto della avvenuta aggiudicazione, senza confutare effettivamente e concretamente, il dato, essenziale, della ritenuta effettiva disponibilità, persistente, del bene in questione, da parte del coniuge imputato, come espressamente rilevato dal giudice nell'atto impugnato, insistendosi ancora, solo sulla formale intestazione dell'immobile 3.

Il terzo motivo è da una parte inammissibile, atteso che con esso si riformula senza alcuna significativa novità una questione già dedotta in precedenza e respinta. Il motivo è peraltro meramente assertivo, circa la deduzione della disponibilità della metà del bene in capo alla ricorrente, atteso che con esso non se ne spiegano le ragioni, alla luce del principio per cui ai fini della confisca ciò che rileva è la disponibilità del bene, e del dato per cui la estensione di tale disponibilità, alla luce delle precedenti decisioni, è stata sempre ricondotta in toto all'imputato, senza che siano stati dedotti elementi nuovi in grado di ribaltare tale prospettiva.

Non essendo tale, come anticipato, la sola fonte autonoma delle risorse di acquisizione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna della r