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Sentenza — n. 33446/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33446/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33446/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FASO DOMENICO, nato a San Giovanni Gemini il 16.11.1962 avverso la sentenza in data 2.3.2021 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non essendo quindi evincibile alcuna nullità originaria dell'accordo negoziale concluso dall'imputato e, per esso, dai suo difensore in virtù della procura speciale conferitagli, e dal Pubblico Ministero, deve concludersi per la manifesta infondatezza del ricorso, esito questo che conduce necessariamente, secondo quanto disposto dall'art. 591 lett.

Parole chiave

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fatture fittizie uso di un documento falso documenti mancanti falsificazione di valori di bollo ufficiali produzione di documenti finanziari finzione giuridica

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Con sentenza in data 2.3.2021 resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FASO DOMENICO, nato a San Giovanni Gemini il 16.11.1962 avverso la sentenza in data 2.3.2021 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 2.3.2021 resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Ravenna ha disposto, in accoglimento della richiesta delle parti, nei confronti di Domenico Faso la pena di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 per utilizzo, a fini elusivi dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, di fatture per operazioni inesistenti nel periodo di imposta 2015-2016.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pe 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 444, 446 secondo e terzo comma cod. proc. pen. che il o patteggiamento era stato deliberato in assenza dell'imputato e di procura speciale conferita al difensore, mai menzionata nel verbale di causa, nonché di richiesta di quest'ultimo per essersi il proprio assistito determinato a definire diversamente il giudizio, e quindi in mancanza di un valido accordo tra le parti, essendosi l'avv.

Cola limitato a prendere precedenti contatti con il Pubblico Ministero per verificarne la disponibilità ad una definizione del procedimento con il patteggiamento e a preannunciare alla Cancelleria il possibile esito in tal senso. Precisa che il giudice nella fase preliminare dell'udienza, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare in merito ad un'eccezione sollevata dal coimputato, ne era uscito pronunciando la sentenza impugnata, da ritenersi illegittimamente emessa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità manifesta dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa al possesso di procura speciale in capo al difensore dell'imputato, documento non sussistente e comunque mai versato in atti, per essere stata la richiesta di applicazione della pena formulata solo dall'organo dell'accusa

CONSIDERATO IN DIRITTO

I presupposti su cui basa la richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza, all'esito di udienza celebratasi in assenza dell'imputato come risulta dall'intestazione dello stesso provvedimento, sono costituiti, secondo la prospettazione difensiva, dalla mancanza di una richiesta di patteggiamento da parte del difensore fiduciariamente nominato e dall'assenza di una procura speciale all'uopo conferitagli. Entrambi risultano, tuttavia, smentiti dagli atti del giudizio, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale delle dispiegate doglianze.

La lamentata mancanza di riferibilità dell'istanza all'imputato è, invero, contraddetta dalla procura speciale rilasciata al difensore che figura allegata all'istanza di patteggiamento menzionata a verbale, quest'ultima redatta dall'avv. Daniele Cola per l'appunto in veste di procuratore speciale di Domenico Faso, dalla quale non può che ricavarsi che il suddetto difensore fosse legittimato a richiedere la definizione del giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti anche in assenza del suo assistito. Quanto alla mancanza di una condotta propulsiva in tal senso riferibile alla difesa, è sufficiente esaminare il verbale dell'udienza tenutasi in data 2.3.2021 che attesta che la richiesta di patteggiamento era stata ivi depositata e che ad essa "il PM presta (rectius ha prestato) il consenso": la circostanza che l'organo della pubblica accusa abbia manifestato la propria adesione lascia necessariamente desumere che la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. provenisse dalla controparte, 2 ' o cui non può che essere riferibile, quale deduzione rigorosamente logica conseguente alla stesura del verbale, la produzione della relativa richiesta e, dunque, in assenza dell'imputato, al suo difensore.

Non essendo quindi evincibile alcuna nullità originaria dell'accordo negoziale concluso dall'imputato e, per esso, dai suo difensore in virtù della procura speciale conferitagli, e dal Pubblico Ministero, deve concludersi per la manifesta infondatezza del ricorso, esito questo che conduce necessariamente, secondo quanto disposto dall'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., alla sua inammissibilità. Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in