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Sentenza — n. 33444/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33444/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PANNACCIONE APA GIOVANNI, nato a Brescia il 10.12.1971 avverso la sentenza in data 4.11.2020 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 322 ter cod. pen; Sentenza — n. 33444/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239926). Le suddette doglianze, risolvendosi nella riproposizione, senza alcun elemento di novità, di un'interpretazione giurisprudenziale minoritaria da tempo ampiamente superata, devono essere dichiarate inammissibili. Né a diverso esito portano le censure relative alla mancata distinzione tra le due differenti tipologie di reato cui accede la contestata confisca: in tal caso deve rilevarsi la genericità della prospettazione difensiva, priva di qualsivoglia indicazione sulla concreta ricaduta delle diverse fattispecie criminose (art. 2 ed art. 8 d.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva direttiva sull'IVA sanzioni pecuniarie aliquota IVA ridotta uso delle convenzioni di doppia imposizione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Con sentenza in data 4.11.2020 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 322 ter cod. pen
Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 322 ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PANNACCIONE APA GIOVANNI, nato a Brescia il 10.12.1971 avverso la sentenza in data 4.11.2020 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 4.11.2020 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Milano ha disposto, su concorde richiesta delle parti, la pena di tre anni e sei mesi di reclusione nei confronti di Giovanni Apa Pannaccione per reati fallimentari e tributari compiuti, in concorso con altri coimputati, nella qualità di Amministratore delegato della Italtrading s.p.a., disponendo altresì la confisca, in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 sino all'ammontare di € 4.829.007,14 corrispondente all'ammontare dell'IVA evasa in ragione delle fatture emesse per operazioni inesistenti e dunque al profitto dei delitti ascrittigli, già oggetto di sequestro preventivo 2.

Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 322 ter cod. pen. l'applicazione del principio solidaristico, implicante l'attribuzione degli effetti dell'intera azione a ciascun concorrente, alla confisca, sostenendo che invece sia lo stesso concorso di persone nel reato ad esigere in forza del criterio della responsabilità penale personale l'applicabilità della misura in termini corrispondenti alla quota di prezzo o di profitto attribuibile a ciascuno di essi.

Evidenzia come la diversa interpretazione seguita dalla sentenza impugnata, improntata per lo più ad esigenze di semplificazione probatoria, finisca con il far ricadere le conseguenze sanzionatorie, tale essendo anche la natura della confisca, dell'intera azione in capo a ciascun concorrente, chiamato a rispondere anche per tutti gli altri. Censura altresì la mancata distinzione tra le due condotte delittuose ascrittegli, ovverosia quella di emissione di fatture per operazioni inesistenti e quella di utilizzazione delle suddette fatture, tra loro autonome, onde anche sotto tale profilo il principio solidaristico deve ritenersi illegittimamente applicato, non dando esse luogo ad un illecito plurisoggettivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo l'orientamento che può ritenersi ormai consolidato di questa Corte il principio solidaristico in tema di confisca è pacificamente applicabile a fronte di un reato plurisoggettivo a ciascun concorrente, riposando la sua ratio nella corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella commissione dell'illecito che si estende pertanto all'intera entità del profitto accertato proprio in ragione del carattere eminentemente sanzionatorio riconosciuto alla disposta misura ablatoria (ex multis Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020 - dep. 23/06/2020, Buonpensiere, Rv. 279494;

Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, Sentenza n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342) E' dunque irrilevante, come più volte affermato, quale sia la "quota" di profitto eventualmente incamerata dall'imputato o anche solo se egli abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso a seguito della consumazione in concorso con altri del reato dal momento che ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che lo stesso non sia più (in tutto o in parte) acquisibile nella sua identità fisica "storica" o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua trasformazione.

In presenza di tali presupposti ciò che è disposto normativamente è infatti l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto. Né può ritenersi che la 2 ,"; soluzione esposta violi i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto che la misura è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, cit., in motivazione).

In altri termini, se la confisca, intesa quale misura di sicurezza del profitto storico ha ad oggetto quanto effettivamente rinvenuto nella disponibilità dei singoli concorrenti nel reato, la confisca, riguardata come sanzione, proprio in ragione della sua natura, li colpisce indifferentemente - nella misura dell'ablazione complessiva di beni valore equivalente a quello del profitto storico - per il solo fatto che essi hanno indistintamente collaborato alla produzione di un profitto, prescindendo dal riparto fra i vari concorrenti che costituisce soltanto l'oggetto di un accordo interno intercorso fra costoro.

Pertanto, sulla scia dell'orientamento chiarificatore inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2008, deve ritenersi che qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, ed al fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, si ammette la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità (Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239926). Le suddette doglianze, risolvendosi nella riproposizione, senza alcun elemento di novità, di un'interpretazione giurisprudenziale minoritaria da tempo ampiamente superata, devono essere dichiarate inammissibili. Né a diverso esito portano le censure relative alla mancata distinzione tra le due differenti tipologie di reato cui accede la contestata confisca: in tal caso deve rilevarsi la genericità della prospettazione difensiva, priva di qualsivoglia indicazione sulla concreta ricaduta delle diverse fattispecie criminose (art. 2 ed art. 8 d.

Igs. 74/2000) sulla misura ablatoria che, in quanto volta a colpire il profitto, è stata disposta fino all'ammontare della somma ottenuta sommando i singoli importi, relativi alle fatture di cui all'imputazione, corrispondenti alle somme evase a titolo di IVA. Segue a tale esito la condanna del ricorrente non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende