Sentenza — n. 33443/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 ottobre 2015 dichiarava, in sede predibattimentale, non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine al reato loro ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando altresì le disposizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 157 cod. pen, art. 469 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 578 cod.proc.pen; Sentenza — n. 33443/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato. Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mangiapane Antonio nato a Cinisi il 15/01/1961; Farina Antonio nato a Caserta il 11/06/1950; avverso la sentenza del 07/10/2015 della Corte di Appello Di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 ottobre 2015 dichiarava, in sede predibattimentale, non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine al reato loro ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando altresì le disposizioni civili.
2. Avverso la predetta sentenza, Mangiapane Antonio e Farina Antonio, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Rappresentano, con il primo, il vizio di violazione di legge per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 469 e 578 cod. proc. pen. Nel dichiarare l'intervenuta estinzione del reato, i giudici in assenza della pienezza del contraddittorio avrebbero erroneamente confermato le disposizioni civili di cui alla prima sentenza.
4. Con il secondo motivo, deducono l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 129 e 469 cod. proc. pen. avendo la corte laconicamente escluso la sussistenza di elementi fondati una sentenza di assoluzione, nell'ambito di una decisione assunta con procedura de plano.
5. Con il terzo motivo, rappresentano i vizi di omessa motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 44 DPR 380/01. La corte non avrebbe considerato l'assunto difensivo per cui, già in primo grado, si sarebbe dovuta rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò in quanto dagli atti e in particolare alla luce di talune deposizioni testimoniali e foto richiamate in ricorso sarebbe intervenuta la sospensione dei lavori abusivi sin dal mese di luglio 2004, mentre il primo giudice avrebbe ricondotto l'inizio della decorrenza della prescrizione al 9 gennaio 2007, data dell'intervenuto sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.
U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Va aggiunto che, nel caso di specie, in primo grado la parte civile aveva avanzato richiesta di condanna al risarcimento dei danni, con conseguente nullità insanabile della decisione, atteso che solo in sede 2 ,u dibattimentale può procedersi, nel contraddittorio delle parti, alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili (Sez. 2, Sentenza n. 32477 del 25/09/2020, Rv. 280066; Sez. 5, Sentenza n. 21172 del 19/12/2016, Rv. 270047). Inoltre, il principio per cui "Nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.
U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809) non trova applicazione nel caso di specie, in cui si rinviene la presenza della parte civile e di una pronuncia in primo grado di una condanna al risarcimento, dato che il giudice dell'appello - nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado- è tenuto comunque a pronunciarsi sull'azione civile, perché tanto gli impone l'art. 578 cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi.
Rimane, alla luce delle suespsoste considerazioni riguardanti i primi due motivi, assorbita la terza censura dedotta.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello