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Sentenza — n. 33442/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33442/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33442/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VINCI GIUSEPPE, nato in Svizzera il 30.3.1972 avverso la ordinanza in data 10.7.2020 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Loy che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 172 cod. pen; Sentenza — n. 33442/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Siffatto provvedimento viene integralmente contestato dalla difesa che assume che il presupposto della suddetta istanza era costituito dal decorso del decennio dalla notifica della cartella esattoriale eseguita il 28.11.2005, che inopinatamente il G.E. aveva definito irrilevante. Contesta siffatta affermazione rilevando che lo stesso art. 172 cod. pen. prevede l'estinzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva per effetto del mero decorso del tempo, in tal caso pari a trent'anni.

Parole chiave

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esenzione dall'IVA differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della pena esecuzione fiscale pena pecuniaria non riscuotibile reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 649 cod. proc. pen
Con il primo motivo si duole dell'erronea applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen.
art. 172 cod. pen
Contesta siffatta affermazione rilevando che lo stesso art. 172 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VINCI GIUSEPPE, nato in Svizzera il 30.3.1972 avverso la ordinanza in data 10.7.2020 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Loy che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 10.7.2020 il Tribunale di Brindisi, adito con incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta da Giuseppe Vinci, condannato per reato di contrabbando e connessa evasione di IVA alla pena della multa di £ 666.000.000 con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 22.4.1997, passata in giudicato il successivo 21.6.1997, volta ad ottenere l'estinzione della pena essendo decorsi oltre dieci anni dalla suddetta pronuncia. A fondamento del diniego il G. E. ha evidenziato come essendo stato già accertato con una precedente pronuncia resa in data 9.4.2018 che con la notifica della cartella esattoriale eseguita da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 18.11.2005 l'esecuzione doveva ritenersi iniziata con conseguente inoperatività della prescrizione, la questione, in difetto di elementi di novità, non fosse più deducibile.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo si duole dell'erronea applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. sul quale viene fondata la preclusione del giudicato, apertamente contraddetta dal differente principio affermato dallo stesso G.E. con il provvedimento reso in data 28.9.2011 in cui si statuiva la prescrizione della pena pecuniaria decorsi dieci anni dall'ultimo evento interruttivo, che in quanto non impugnato era diventato definitivo, in linea con il quale l'istanza in esame avrebbe dovuto essere accolta dichiarandosi l'estinzione della pena quale logica conseguenza della pronuncia già emanata. 2.2.

Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 172 cod. pen., che era stato affermato nel precedente provvedimento del 28.9.2011 non solo che la pena della multa si estingue con il decorso di dieci anni, ma altresì che a tale termine si applicano le cause dell'interruzione e della sospensione della prescrizione previste per le obbligazioni, tra le quali rientra la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 18.11.2005, ma che tale pronuncia era stata travolta dal successivo provvedimento del 29.3.2018 in cui si statuiva l'inammissibilità dell'istanza sul presupposto, in stridente contrasto con il provvedimento precedente, dell'inapplicabilità dell'interruzione e della sospensione in materia di prescrizione della pena.

Siffatto provvedimento viene integralmente contestato dalla difesa che assume che il presupposto della suddetta istanza era costituito dal decorso del decennio dalla notifica della cartella esattoriale eseguita il 28.11.2005, che inopinatamente il G.E. aveva definito irrilevante. Contesta siffatta affermazione rilevando che lo stesso art. 172 cod. pen. prevede l'estinzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente a quella detentiva per effetto del mero decorso del tempo, in tal caso pari a trent'anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, dovendosi procedere alla trattazione congiunta dei due motivi di cui si compone in quanto tra loro intrinsecamente connessi, non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità. Quale che sia stato il contenuto del primo provvedimento reso da G.E. risalente al 28.9.2011, lo stesso ha perso ogni rilevanza a seguito di quello successivamente emesso in data 29.3.2018 dallo stesso Tribunale di Brindisi che, adito dal Vinci per sentir dichiarare estinta la pena della multa comminatagli con la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 22.4.1997 e diventata irrevocabile il 21.6.1997, ha rigettato l'istanza sul rilievo che la notifica della relativa cartella esattoriale ad opera dell'Agenzia delle Entrate nel novembre 2005 coincidesse con l'inizio dell'esecuzione, determinando conseguentemente il venir meno del termine decennale previsto per la prescrizione della pena della multa.

Ciò in applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo il quale ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non contemplando l'istituto della prescrizione della pena cause di sospensione od interruzione, in assenza in tale ambito di disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 cod. pen., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato e che, per la loro natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazioni estensive o analogiche.

Discende da tale impostazione ermeneutica l'irrilevanza, una volta che l'esecuzione abbia avuto inizio, come avvenuto nel caso di specie con la notifica della cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate eseguita in data 11.11.2005, delle successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 3, Sentenza n. 17228 del 03/11/2016 - dep. 06/04/2017, Ghidini, Rv. 269981; Sez. 1, Sentenza n. 22312 del 08/07/2020 - dep. 24/07/2020, Vitobello, Rv. 279453 che in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame ha escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge).

Del resto a ben guardare anche il precedente provvedimento del 28.9.2011, pur utilizzando impropriamente il termine "interruzione", non intendeva affermare nella sostanza nulla di diverso, sottintendendo anche il pregresso orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale durante la pendenza della procedura esecutiva non corrono i termini previsti per l'estinzione della pena (Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, Morabito, rv. 270115; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, Lupo Faro, rv. 240310). Invero, mentre la sentenza di condanna rappresenta il titolo esecutivo, decorrendo il dies a quo per l'estinzione della pena dal suo passaggio in giudicato, la sua esecuzione coincide, secondo quanto disposto dalla vigente disciplina tributaria, con il momento in cui il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, con la notifica della cartella esattoriale; in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto.

Tanto premesso, l'operazione censorea portata avanti dalla difesa si traduce in un'indebita commistione tra il piano penale, concernente la fonte della sanzione, e quello successivo che attiene alla riscossione della pretesa erariale che da essa deriva, sovrapponendo il ricorrente alle questioni strettamente esecutive quanto sta a monte di esse: una volta emessa e notificata al destinatario la cartella esattoriale e venuta conseguentemente meno, stante l'effetto impeditivo derivante dalla messa in esecuzione del titolo, ogni questione in ordine all'estinzione della pena comminata dal giudice penale, tutte le vicende ad essa successive, compresa l'eventuale inerzia dell'esecutante nella esecuzione coattiva del credito non possono che risolversi nella sede deputata, mediante eventuale instaurazione di un contenzioso tributario Non ha pregio, in ogni caso, il parallelo invocato dalla difesa con la disciplina dettata dall'art.172 terzo comma cod. pen. per l'estinzione della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva: premesso che il presupposto dell'estinzione della pena è sempre e comunque il decorso del tempo nell'inerzia dell'organo competente ad attivarne l'esecuzione, la diversa regolamentazione del tempo scandita dall'art. 172 cod. pen. riposa nella diversità della natura della sanzione, prevedendosi dieci anni per la multa, trenta per la reclusione e venendo parificata a tale ultimo termine l'estinzione della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che, essendo stata la questione relativa all'estinzione della pena già esaminata a seguito dell'analoga istanza presentata dal Vinci nel 2018 ed essendo stato in quella sede escluso che la pena inflitta al ricorrente fosse estinta, per essere l'esecuzione coattiva della stessa iniziata prima del compimento del termine di legge, che l'opposizione all'esecuzione nuovamente azionata non fosse meritevole di accoglimento. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile alla luce della genericità delle devolute censure che, non solo non si confronta con i puntuali e corretti rilievi spesi nell'ordinanza impugnata, ma reitera questioni già disattese dalle precedenti pronunce del Tribunale pugliese.

Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000