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Sentenza — n. 33441/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33441/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33441/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza 16.9.2020, il Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 17/9/2014, in esecuzione dell'ordine di demolizione e ripristino dei luoghi disposto a carico dei ricorrenti Arno e Pezzella con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in data 28/10/88, e divenuta definitiva in data 1/12/1998.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33441/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Annullato il provvedimento e rimessi gli atti al giudice competente, il Tribunale di Napoli ha provveduto ad un nuovo esame dell'istanza, instaurando tuttavia il contraddittorio esclusivamente nei confronti dell'Amo e non anche della Pezzella.3.. Orbene, ai sensi dell'art. 666, comma 3, c.p.p., in caso di incidente di esecuzione, il giudice competente, verificata l'ammissibilità del ricorso, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio nella quale il procedimento sarà trattato e ne fa dare avviso alle parti e ai loro difensori entro i 10 giorni che precedono la data fissata.

Parole chiave

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permesso di demolizione effetto sospensivo della licenza edilizia revoca dell'annullamento opposizione tardiva decisione di non sollevare obiezioni urbanizzazione particolare

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARNO NICOLA nato a FRATTAMAGGIORE il 21/09/1950 PEZZELLA ANGELA nata a FRATTAMAGGIORE il 09/09/1950 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 16.9.2020, il Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 17/9/2014, in esecuzione dell'ordine di demolizione e ripristino dei luoghi disposto a carico dei ricorrenti Arno e Pezzella con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in data 28/10/88, e divenuta definitiva in data 1/12/1998.

2. Contro l'ordinanza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione sia l'Amo che la Pezzella a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce la difesa dei ricorrenti, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett.c) c.p.p., in relazione agli artt. 666 e 127 c.p.p. per omessa applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.

In sintesi, la difesa si duole perché la ricorrente Pezzella Angela, pur avendo presentato ricorso in opposizione all'ingiunzione a demolire congiuntamente all'Amo Nicola, non sarebbe stata destinataria di nessun atto del procedimento, in particolare non le sarebbe stato notificato nessuno degli avvisi di fissazione delle udienze; conseguentemente il procedimento sarebbe affetto da nullità assoluta ed insanabile ex art. 127, comma 5, c.p.p. 2.2. Deduce la difesa dei ricorrenti, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, ed il correlato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 32 e 36 DL 269/2003 convertito in L 326/2003; art. 7 L. 28/2/85 n.47; art. 38 e 44, L. 47/1985; art. 666, comma 5, c.p.p., artt. 24 e 42 Cost.

In sintesi, la difesa ritiene illogica e contraddittoria la motivazione con cui il giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta di sospensione. Il giudice, infatti, avrebbe rigettato la domanda essenzialmente sulla base di tre argomenti:

a) la non rapida definizione della procedura di condono, desunta dalla particolare risalenza nel tempo della relativa richiesta;

b) la mancanza, agli atti, di un provvedimento della P.A. incompatibile con la demolizione;

c) l'avvenuto pagamento solo parziale dell'oblazione. La difesa sottolinea che il giudice, al fine di conoscere lo stato della pratica di condono edilizio, aveva disposto l'assunzione come teste del responsabile dell'UTC del Comune di Cardito, il quale tuttavia non sarebbe comparso all'udienza del 8/9/2020 per non aver ricevuto l'avviso di differimento disposto con decreto del 2/4/2020 a causa della emergenza sanitaria; ciò renderebbe doveroso rimettere gli atti al primo giudice per l'escussione del teste, senza contare che il Tribunale ben poteva chiedere al responsabile dell'UTC tutti i documenti e le informazioni di cui aveva bisogno per la decisione.

La difesa sottolinea, inoltre, che i ricorrenti hanno depositato domanda di condono edilizio in data 10.12.2004 per sanare un'unità abitativa sopraelevata al piano secondo di fabbricato per civile abitazione: il fatto che nessun provvedimento amministrativo di diniego è stato adottato dall'autorità amministrativa e che il Comune di Cardito ha determinato in via definitiva l'oblazione, gli oneri concessori e i diritti di segreteria della pratica di condono edilizio n. 649/04 prot. 16248 del 10/12/2004, sarebbero elementi sufficienti a ritenere il fatto obbiettivo della pendenza della domanda di condono edilizio, che sarebbe di per sé incompatibile con l'ingiunzione a demolire.

Infine, ad avviso della difesa, la circostanza per cui i richiedenti hanno effettuato il pagamento solo parziale dell'oblazione comporterebbe come unica ed esclusiva conseguenza l'obbligo di pagamento del saldo maggiorato degli interessi, in ossequio alle disposizioni legislative in materia.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta datata 4.05.2021, ha rilevato la nullità dell'ordinanza impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di Pezzella Angela e ne ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice competente. Il Procuratore Generale sottolinea che la Pezzella era stata destinataria insieme all'Amo della sentenza di applicazione della pena con ordine di demolizione, avverso la quale, entrambi, avevano proposto incidente di 'esecuzione; sottolinea inoltre che l'errore nell'instaurazione del contraddittorio emergerebbe ictu °culi dalla lettura del provvedimento impugnato, il quale, nell'intestazione, si riferisce solo ad Arno Nicola, mentre, nel dispositivo di rigetto, fa riferimento ad entrambi gli interessati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il congiunto ricorso è fondato.

2. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che il provvedimento oggetto di impugnazione in questa sede è stato emesso in esito ad un procedimento camerale instauratosi a seguito dell'annullamento, disposto da questa Corte (Sez 3, n.47099/2019 del 28 marzo 2019), dell'ordinanza con cui diversa sezione dello stesso Tribunale aveva precedentemente rigettato l'istanza formulata dall'Amo e dalla Pezzella, entrambi destinatari della sentenza di applicazione della pena per reato di abuso edilizio e del conseguente ordine di demolizione. L'annullamento era stato determinato dall'accertato svolgimento del procedimento in camera di consiglio in mancanza di contraddittorio, in violazione degli artt. 127 e 666,comma 3, c.p.p., non essendo mai stato notificato alle parti interessate l'avviso della relativa data di udienza.

Annullato il provvedimento e rimessi gli atti al giudice competente, il Tribunale di Napoli ha provveduto ad un nuovo esame dell'istanza, instaurando tuttavia il contraddittorio esclusivamente nei confronti dell'Amo e non anche della Pezzella.3.. Orbene, ai sensi dell'art. 666, comma 3, c.p.p., in caso di incidente di esecuzione, il giudice competente, verificata l'ammissibilità del ricorso, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio nella quale il procedimento sarà trattato e ne fa dare avviso alle parti e ai loro difensori entro i 10 giorni che precedono la data fissata.

Questa Corte ha statuito che l'omessa notificazione dell'avviso di udienza ad uno di tali soggetti determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, stante la violazione del diritto di difesa nell'ambito dell'intero procedimento, da cui deriva la nullità dell'atto conclusivo del procedimento stesso (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011 - dep. 22/11/2011, Mastrone, Rv. 250997 - 01). Nel caso di specie effettivamente risulta che il Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, ha disposto la notifica della prima udienza camerale fissata per il 4/2/2020 esclusivamente ad Arno Nicola, all'Avvocato Del Mondo ed al PM.

La Pezzella, dunque, non ha mai ricevuto l'avviso relativo alla celebrazione della prima udienza, né delle successive udienze celebrate in seguito a rinvii e differimenti. A ben vedere, del resto, Ella non risulta menzionata neanche nei verbali di udienza, il suo nome compare esclusivamente nel dispositivo dell'ordinanza oggi impugnata.

4. Tale vizio determina la nullità dell'intera attività processuale che si è svolta dinanzi alla Sezione IV del Tribunale di Napoli. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, quanto alla posizione della ricorrente Pezzella, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'integrale rinnovazione del giudizio.

5. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al secondo motivo, ciò che impone l'annullamento con rinvio anche per la posizione Arno.

6. Ed invero, il tribunale di Napoli, dato atto della pendente richiesta di condono presso l'ufficio competente del Comune di Cardito, dell'intervenuta determinazione da parte del responsabile comunale dell'ammontare del saldo dell'oblazione e degli oneri concessori da versare, nonché dell'avvenuto versamento di parte dell'obiezione da parte degli interessati, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Arno e Pezzella affermando che, considerata la particolare risalenza nel tempo della richiesta di condono (presentata 15 anni addietro), il versamento solo parziale del pagamento dovuto a titolo di obiezione e l'assenza di provvedimenti amministrativi incompatibili alla demolizione, non vi sarebbero elementi idonei a ritenere possibile un rapido esaurimento della definizione della procedura, che potrebbe portare il giudice a valutare la possibilità di sospendere l'ingiunzione.

7. Tale decisione, tuttavia, non tiene conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui «in tema di condono edilizio, la presentazione di una tempestiva domanda, accompagnata dall'attestazione del versamento parziale o integrale della somma dovuta a titolo di oblazione da parte di un soggetto legittimato, determina la sospensione del procedimento anche in fase esecutiva, dovendo il giudice valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto "de quo" al fine di revocare l'ordine di demolizione, che sia divenuto incompatibile con la conseguita sanatoria, particolarmente quando sia stata rilasciata la concessione» (Sez. 3, Sentenza n. 4065 del 28/11/1996 - dep. 15/01/1997, Rv. 206738).

Con più recenti arresti questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'ordine di demolizione quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi con esso incompatibili (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 - dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763 - 01; Sez.3, n.24273 del 24.3.2010, Petrone, Rv. 247791). In altri termini, il g.e., investito della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive a seguito della presentazione di un'istanza di condono successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto ad esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare :

a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di cause ostative al suo accoglimento ;

b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo in caso di un suo rapido esaurimento (ex multis, Sez.3 n. 47263 del 25/9/14, Russo, Rv.261212). Incombe dunque sull'autorità giudiziaria il compito di effettuare gli accertamenti necessari per verificare lo stato della pratica di condono, non sussistendo alcun onere probatorio, ma solo un onere di allegazione, a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413 - 01).

8. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali soprarichiamati in quanto ha respinto la richiesta degli istanti sulla base del tempo ormai decorso dalla richiesta di condono, senza tuttavia verificare l'effettivo stato della pratica: omettendo di ripetere la citazione del responsabile UTC non comparso - la cui escussione è stata definita dal giudice non più necessaria (v. p. 4 dell'ordinanza impugnata) - e omettendo di chiedere l'acquisizione dei documenti idonei a valutare eventuali cause ostative al condono ovvero l'effettivo tempo ancora occorrente per la definizione della procedura, il g.e. è venuto meno al proprio compito di effettuare gli accertamenti necessari per valutare l'opportunità di sospendere l'ordine di demolizione.

9. S'impone, pertanto, anche sotto tale profilo l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, per nuovo esame, in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti.

10. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al