Sentenza — n. 33440/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto emesso in data 15 dicembre 2020, la Corte d'appello di Bologna, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale la "Emil Banca-Credito Cooperativo", in persona del legale rappresentante, aveva chiesto l'accertamento di un credito della stessa su di un immobile sottoposto a confisca, e formalmente intestato alla moglie dell'imputato Guo Zhi Qing, nei cui confronti era stata disposta l'ablazione. L'istanza è stata dichiarata inammissibile perché si è ritenuto che l'istanza costituisce questione attinente alla proprietà dell'immobile, come tale di competenza del giudice civile, a norma dell'art. 263 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 263 cod. proc. pen, art. 624-bis cod. proc. civ; Sentenza — n. 33440/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva che, in ogni caso, l'istanza, nemmeno se interpretata come diretta a far valere un diritto reale di garanzia, può essere ritenuta manifestamente infondata, dati gli orientamenti giurisprudenziali in materia (si cita Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla manifesta illogicità della motivazione in ordine al contenuto della domanda. Si deduce che la motivazione del decreto impugnato è incongrua perché, in premessa, prima di qualificare il contenuto della domanda come avente ad oggetto la proprietà, evidenzia due volte che la stessa riguarda «l'accertamento di crediti».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Emil Banca, in persona del suo legale rappresentante nel procedimento nei confronti di Guo Zhi Qing, nato in Cina il 11/09/1962 avverso l'ordinanza in data 15/12/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 15 dicembre 2020, la Corte d'appello di Bologna, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale la "Emil Banca-Credito Cooperativo", in persona del legale rappresentante, aveva chiesto l'accertamento di un credito della stessa su di un immobile sottoposto a confisca, e formalmente intestato alla moglie dell'imputato Guo Zhi Qing, nei cui confronti era stata disposta l'ablazione. L'istanza è stata dichiarata inammissibile perché si è ritenuto che l'istanza costituisce questione attinente alla proprietà dell'immobile, come tale di competenza del giudice civile, a norma dell'art. 263 cod. proc. pen.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe la "Emil Banca-Credito Cooperativo", in persona del legale rappresentante con atto sottoscritto dall'avvocato Massimiliano Iovino, articolando due motivi, preceduti da una premessa, nella quale si rappresenta che, nel procedimento a carico di Guo Zhi Qing, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. nonché 2 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, è stata disposta, con statuizione irrevocabile, confisca di alcuni immobili intestati a Zeng Hua, moglie dell'imputato, sui quali era stata iscritta ipoteca volontaria di primo grado in data 8 gennaio 2007, a garanzia di un finanziamento erogato dall'istituto di credito, e che, nelle more del processo penale, questo aveva attivato una procedura esecutiva su tali beni, poi sospesa ex art. 624-bis cod. proc. civ. 2.1.
Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla adozione di un provvedimento de plano in difetto dei presupposti. Si deduce che il decreto impugnato ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta da "Emil Banca-Credito Cooperativo", in quanto ne ha del tutto frainteso il significato. Si rappresenta che la qualificazione data dal decreto alla domanda come richiesta avente ad oggetto una «controversia sulla proprietà dell'immobile in sequestro all'esito dei diversi crediti vantati dai diversi soggetti» è palesemente erronea, perché l'istanza non pone questioni sulla proprietà dei beni, ma chiede un «accertamento del credito» di un terzo in buona fede.
Si osserva che, in ogni caso, l'istanza, nemmeno se interpretata come diretta a far valere un diritto reale di garanzia, può essere ritenuta manifestamente infondata, dati gli orientamenti giurisprudenziali in materia (si cita Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017). 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla manifesta illogicità della motivazione in ordine al contenuto della domanda. Si deduce che la motivazione del decreto impugnato è incongrua perché, in premessa, prima di qualificare il contenuto della domanda come avente ad oggetto la proprietà, evidenzia due volte che la stessa riguarda «l'accertamento di crediti».
Si rileva, inoltre, che è stata del tutto trascurata la richiesta di protezione del terzo estraneo al reato, secondo la giurisprudenza di legittimità consentita solo in sede di esecuzione (si cita, tra le altre, Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, Italfondiario s.p.a., Rv. 273349), e riconosciuta anche con specifico riguardo ai creditori in buona fede, in nome del principio generale della tutela dell'affidamento (si cita di nuovo Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Innanzitutto, fondata è la censura che contesta l'applicazione della disposizione di cui all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. sul presupposto dell'assimilazione della domanda di accertamento di un diritto di credito, e del correlato diritto reale di garanzia, alla domanda di accertamento circa la proprietà del bene dato a garanzia del credito. Ed infatti, i diritti di credito ed i diritti reali di garanzia sono, per loro intrinseca natura, situazioni giuridiche soggettive del tutto diverse dal diritto di proprietà. In particolare, entrambi tali tipologie di diritti, anche quando si riferiscono ad un bene specifico, non contestano, ma presuppongono la proprietà di altri sullo stesso.
Del resto, la giurisprudenza penale di legittimità, sia pure se con specifico riguardo al tema della legittimazione a chiedere la revoca del sequestro preventivo di un bene a fini di confisca, ha espressamente e ripetutamente precisato che la posizione giuridica del creditore assistito da garanzia reale non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, Italfondiario s.p.a., Rv. 274259-01, e Sez. 3, n. 26273 del 10/05/2018, Italfondiario s.p.a., Rv. 273349-01).
3. Posta l'inapplicabilità della disposizione di cui agli artt. 263, comma 3 e 676, comma 2, cod. proc. pen., la questione dell'accertamento di un diritto di credito e del connesso diritto reale di garanzia, almeno in linea di principio, può essere devoluta all'esame del giudice dell'esecuzione penale. Invero, più volte la giurisprudenza ha affermato che il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca (così, in particolare, Sez. 6, n. 6469 del 05/11/2014, dep. 2015, Deutsche Bank Mutui s.p.a., Rv. 262338-01, e Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, Italfondiario s.p.a., Rv. 259347-01).
Inoltre, secondo una recente pronuncia, la previsione dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, sebbene riferita alla cd. confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, ivi compresa quella in ambito tributario di cui all'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, Italfondiario s.p.a., Rv. 277159-01).
4. In conseguenza di quanto precedentemente evidenziato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione personale. Il Giudice del rinvio valuterà se il diritto di credito prospettato dal ricorrente possa ricevere la tutela richiesta, evitando di equiparare la domanda proposta dall'istituto bancario ad una istanza implicante una controversia sulla proprietà delle cose confiscate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione personale. Così deciso il 19/05/2021 Il Cons