Ordinanza — n. 33439/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 01 dicembre 2020, e trascritta a verbale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha rigettato la richiesta di Salvatore Bottari di restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 27 febbraio 2015, e divenuto esecutivo il 16 aprile 2015, osservando che questo atto era stato regolarmente notificato all'imputato, a mani proprie, e al difensore di ufficio. PlAau 2. Ha presentato istanza di «rifissazione della udienza per la discussione in presenza della opposizione alla esecuzione» diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 27 febbraio 2015 l'avvocato Ugo Morelli, quale difensore di Salvatore Bottari. L'istanza, formulata con atto sottoscritto digitalmente, è stata presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola e da questo riqualificata come ricorso per cassazione. Nell'atto, sono articolate cinque censure. Si denuncia:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 568 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33439/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Presupposto minimo per la riqualificazione di un atto come ricorso per cassazione è la sua sussumibilità, in ragione del suo intrinseco contenuto, nell'ambito delle impugnazioni. Questa conclusione discende dal testo della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 568 cod. proc. pen., costituente la regola generale in tema di riqualificazione degli atti, almeno in materia di impugnazione. Invero, se «l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta» (così, testualmente, l'art. 568, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen.), è necessario che l'atto da riqualificare sia di per sé, quindi per il suo contenuto, un atto di «impugnazione».
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bottari Salvatore, nato a Carolei il 15/09/1961 avverso l'ordinanza in data 01/12/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 01 dicembre 2020, e trascritta a verbale, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha rigettato la richiesta di Salvatore Bottari di restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 27 febbraio 2015, e divenuto esecutivo il 16 aprile 2015, osservando che questo atto era stato regolarmente notificato all'imputato, a mani proprie, e al difensore di ufficio. PlAau 2. Ha presentato istanza di «rifissazione della udienza per la discussione in presenza della opposizione alla esecuzione» diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 27 febbraio 2015 l'avvocato Ugo Morelli, quale difensore di Salvatore Bottari. L'istanza, formulata con atto sottoscritto digitalmente, è stata presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola e da questo riqualificata come ricorso per cassazione. Nell'atto, sono articolate cinque censure. Si denuncia:
1) l'omesso avviso dell'udienza dell'i dicembre 2020 all'imputato;
2) l'omesso avviso dell'udienza dell'i dicembre 2020 all'avvocato Morelli, quale difensore di fiducia;
3) l'omessa notifica del verbale relativo alla precedente udienza, rinviata per legittimo impedimento dell'avvocato Ugo Morelli;
4) l'inammissibilità dell'equiparazione della comunicazione del calendario di udienza dell'i dicembre 2020 ad una notifica relativa alla trattazione del procedimento, anche perché incomprensibile, in quanto costituita da un elenco di numeri di procedimenti senza alcuna indicazione del nome dell'odierno ricorrente;
5) l'inidoneità della notifica, perché inviata all'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato Morelli collegato ad un computer con password segreta e in quel momento in manutenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'atto trasmesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola non può essere riqualificato come ricorso per cassazione, e deve essere restituito al giudice dell'esecuzione.
2. Presupposto minimo per la riqualificazione di un atto come ricorso per cassazione è la sua sussumibilità, in ragione del suo intrinseco contenuto, nell'ambito delle impugnazioni. Questa conclusione discende dal testo della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 568 cod. proc. pen., costituente la regola generale in tema di riqualificazione degli atti, almeno in materia di impugnazione. Invero, se «l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta» (così, testualmente, l'art. 568, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen.), è necessario che l'atto da riqualificare sia di per sé, quindi per il suo contenuto, un atto di «impugnazione».
E, in questo senso, è possibile richiamare anche indicazioni della giurisprudenza delle Sezioni unite. In particolare, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, occupandosi della questione della possibile riqualificazione dell'incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, in motivazione, al § 10.3, ha affermato, in termini più generali, che «il tema della riferibilità del principio di conservazione dell'atto giuridico, come sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a rimedi non omogenei, quali appunto un mezzo di impugnazione e l'incidente di esecuzione, ha già ricevuto soluzioni contrarie da parte delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212 e n. 36848 del 17/07/2014, Burba, cit., seguite da altre successive decisioni conformi (Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733;
Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464; Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, Bouhmi, Rv. 278773)».
3. Come già evidenziato, l'atto trasmesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola si conclude con la richiesta di «rifissazione della udienza per la discussione in presenza della opposizione alla esecuzione». Il medesimo atto, inoltre, nell'intestazione, è qualificato come «incidente di esecuzione», ed è sottotitolato «eccezione nullità ud. 1.12.2020 ed Istanza Rifissazione udienza».
4. Posto che presupposto minimo per la riqualificazione di un atto come ricorso per cassazione è la sua sussumibilità, in ragione del suo intrinseco contenuto, nell'ambito delle impugnazioni, l'atto trasmesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola non può in alcun modo essere qualificato come ricorso per cassazione. Ed infatti, il precisato atto è diretto allo stesso giudice che ha emesso la decisione di rigetto ed è funzionale ad una rideterminazione da parte del medesimo giudice, per cui non presenta in alcun modo i caratteri propri di una impugnazione.
5. Attesa l'inammissibilità della riqualificazione come ricorso per cassazione, l'atto trasmesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola deve essere valutato ed esaminato in considerazione della sua intrinseca natura, peraltro anche formalmente enunciata, di istanza rivolta al giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, non vi è luogo a provvedere in ordine alla stessa in questa sede, e gli atti debbono essere ritrasmessi al Tribunale di Paola, ufficio G.i.p.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come istanza rivolata al Giudice dell'esecuzione, dichiara non luogo a provvedere e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Paola, Ufficio G.i.p. Così d