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Sentenza — n. 33438/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33438/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33438/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Chiefa Angelo ha proposto ricorso avverso la ordinanza, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte in data 06/02/2018, della Corte di Appello di Potenza di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione in data 4/7/2019 in relazione alla custodia cautelare subita con riferimento a procedimento definito con sentenza di assoluzione dall'art. 416-bis, comma 4, cod. pen, per non avere commesso il fatto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33438/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un secondo motivo lamenta la violazióne dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione deducendo l'impossibilità di attribuire all'incontro con il Danese e all'occasionale conoscenza con Troia, ove sussistente, alcun apporto causale alla formulazione e al mantenimento dell'accusa di partecipazione al sodalizio contestata.

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata permesso di promuovere un procedimento penale crimine organizzato amministrazione infedele qualificata altri capi d'accusa istruzione penale per appropriazione indebita
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIEFA ANGELO nato a MATERA il 16/06/1967 avverso l'ordinanza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di POTENZA • údita la relazione svoltddal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del PG F. LIGNOLA che ha chiesto l'inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Chiefa Angelo ha proposto ricorso avverso la ordinanza, pronunciata a seguito di annullamento con rinvio di questa Corte in data 06/02/2018, della Corte di Appello di Potenza di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione in data 4/7/2019 in relazione alla custodia cautelare subita con riferimento a procedimento definito con sentenza di assoluzione dall'art. 416-bis, comma 4, cod. pen, per non avere commesso il fatto.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto della ritenuta colpa grave ostativa del diritto all'equa riparazione ed individuata nell'avere egli omesso di riferire, nel proprio interrogatorio, dell'incontro effettuato con tale Danese Michele, quale facente parte del circuito criminoso in capo a Cosentino Giovanni Luigi, in data 28/4/96 e dei contatti telefonici con lo stesso. In particolare, dopo avere elencato tutte le dichiarazioni rese, nel corso del giudizio sfociato in sentenza assolutoria, da vari collaboratori di giustizia in ordine all'estraneità del ricorrente rispetto ai fatti associativi contestati, deduce l'assoluta irrilevanza dell'incontro con il Danese e dell'asserita frequentazione con tale Troia Carlo, Mai desumibile dai dati processuali. 3:

Con un secondo motivo lamenta la violazióne dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione deducendo l'impossibilità di attribuire all'incontro con il Danese e all'occasionale conoscenza con Troia, ove sussistente, alcun apporto causale alla formulazione e al mantenimento dell'accusa di partecipazione al sodalizio contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Va premesso che questa Corte, ha, con la sentenza n. 22804 del 06/02/2018, annullato il precedente provvedimento con cui la Corte di appello di Potenza aveva già negato la riparazione invocata, osservando che il giudice aveva indebitamente valorizzato, quale comportamento gravemente colposo, sinergico ai fini della genesi del provvedimento restrittivo, un elemento (ovvero la non veritiera negazione dell'incontro avvenuto in autostrada con il Danese, soggetto pregiudicato per molteplici e gravi reati, facente parte del clan dei "basilischi", ed assai vicino al capo della cosca, Cosentino Giovanni Luigi) in realtà successivo alla stessa adozione della misura.

Nel nuovo provvedimento qui impugnato, la Corte territoriale appare individuare, peraltro in linea con il costante orientamento di questa Corte, valorizzante negativamente le frequentazioni anche solo "ambigue" tenute dall'instante (tra le altre, Sez.3, n. 363/08 del 30/11/2007, Pandullo, Rv.238782; Sez. 4, n. 1235/14 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610), l'elemento sinergico della misura direttamente nel fatto stesso dell'incontro suddetto in data 28/04/1996, nonché nelle frequentazioni con tale Troia, asseritamente vicino ad ambienti criminali organizzati, elementi, questi, certamente antecedenti all'adozione della misura cautelare.

Dunque, era con tale nuova "dimensione" del ragionamento che il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi, e, in particolare, con gli elementi inducenti a rivestire l'incontro suddetto di un indice non trascurabile nella prospettiva di un comportamento colposo ostativo alla riparazione, ovvero la "caratura" criminale dell'interlocutore (sulla quale l'ordinanza si sofferma lungamente) nonché le modalità della previa interlocuzione telefonica tra i due, meramente riguardante la individuazione del luogo e senza anticipazioni sulle motivazioni dell'incontro, sì da far apparire necessaria ogni cautela che ne evitasse una captazione.

In altri termini, si sarebbe dovuto contestare il collegamento tra le condotte individuate e il profilo dí una condotta gravemente colposa ostatiVa alla invocata riparazione. Sennonché, nel ricorso manca una specifica contestazione della rilevanza ostativa attribuita dal provvedimento a tali elementi : al di là di una generica doglianza in ordine al fatto che la motivazione sarebbe affetta da illogicità manifesta e da sostanziale travisamento della prova, il ricorso appare anzitutto, in entrambi i motivi, da un lato, insistere sulla irrilevanza della intervenuta "negazione" dell'incontro, quale aspetto, tuttavia, già risolto da questa Corte in sede di annullamento della prima ordinanza, e, dall'altro, invocare, menzionando sul punto i riscontri testimoniali emersi nell'ambito del processo di merito, l'intervenuta assoluzione dal reato associativo contestato, quale dato sì necessario (attesa la indispensabilità di una intervenuta assoluzione) ma nella specie non sufficiente per invocare con fondamento il diritto alla riparazione.

Quanto poi al punto nodale, ovvero la valorizzazione dell'incontro di cui si è detto, il ricorso si limita a prospettare la inidoneità probatoria dello stesso, unicamente rivelatore di una conoscenza occasionale tra i due, e senza alcun riflesso sull'addebito associativo, conducendo, quindi, la doglianza su un piano del tutto eccentrico rispetto a quello valorizzato dalla Corte d'appello che, come detto, non ha certo inteso "rivedere" (né avrebbe potuto) il giudizio assolutorio, ma ha invece assunto tale elemento, unitamente a quello della frequentazione con il pregiudicato Troia, a riscontro, come detto, di un comportamento gravemente colposo ostativo del diritto alla riparazione.

2. All'inammissibilità deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso