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Sentenza — n. 33437/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33437/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33437/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Garibotto Nicolò ha proposto ricorso avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova di convalida del D.a.spo. con cui è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione presso il commissariato P.S. di Chiavari alla metà di entrambi i tempi di gioco in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dal Genoa 1893 per la durata di anni sette, in quanto denunciato per diversi reati, tra cui quello ex art. 416 cod. pen., per il quale è stato sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto di dimora nel quartiere di Marassi, come da ordinanza del Tribunale del riesame del 23/06/2020, e in quanto destinatario del provvedimento di D.a.spo. per anni cinque del 23/4/2012 e per anni tre del 23/4/2004 nonché condannato per "scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive 2.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen; Sentenza — n. 33437/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo ed il secondo motivo, congiuntamente esaminabili, e volti a sostenere la illegittima valorizzazione delle misure cautelari adottate dal Tribunale del riesame in data 23/06/2020, in quanto successivamente annullate da questa Corte, sono infondati. Il provvedimento impugnato ha infatti correttamente valorizzato, ai fini della convalida della misura dell'obbligo di presentazione, la intervenuta denuncia del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (in quanto già di per sé sola rientrante tra le denunce per "i delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale" menzionati dall'art.6, comma 1, lett.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti violazione grave delle norme della circolazione adeguamento della pena gravi addebiti penali proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
Il provvedimento impugnato ha infatti correttamente valorizzato, ai fini della convalida della misura dell'obbligo di presentazione, la intervenuta denuncia del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARIBOTTO NICOLO' nato a CHIAVARI il 18/12/1983 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA'udita la relazione svoltà dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del PG F. Zacco che ha chiesto l'inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Garibotto Nicolò ha proposto ricorso avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova di convalida del D.a.spo. con cui è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione presso il commissariato P.S. di Chiavari alla metà di entrambi i tempi di gioco in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dal Genoa 1893 per la durata di anni sette, in quanto denunciato per diversi reati, tra cui quello ex art. 416 cod. pen., per il quale è stato sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto di dimora nel quartiere di Marassi, come da ordinanza del Tribunale del riesame del 23/06/2020, e in quanto destinatario del provvedimento di D.a.spo. per anni cinque del 23/4/2012 e per anni tre del 23/4/2004 nonché condannato per "scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive 2.

Con un primo motivo lamenta l'illegittimità del provvedimento, fondato sull'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale del riesame senza tenere conto del fatto che la stessa era già stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione e che, dunque, la posizione del ricorrente doveva ritenersi regolata dall'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di misure per assenza di gravi indizi di reato.

3. Con un secondo motivo deduce la irrilevanza, ai fini della convalida, della mera pendenza di procedimento tanto più essendo erroneo il riferimento contenuto nel provvedimento del Questore ai reati di cui agli artt. 512-bis, 629 e 337 cod. pen.

4. Con un terzo motivo denuncia l'omessa valutazione del requisito della pericolosità sociale, meramente affermata, tanto più a fronte di una misura particolarmente afflittiva come quella della durata di sette anni, limitandosi a richiamare la pendenza di un procedimento penale e di due D.a.spo. risalenti nel tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo, congiuntamente esaminabili, e volti a sostenere la illegittima valorizzazione delle misure cautelari adottate dal Tribunale del riesame in data 23/06/2020, in quanto successivamente annullate da questa Corte, sono infondati. Il provvedimento impugnato ha infatti correttamente valorizzato, ai fini della convalida della misura dell'obbligo di presentazione, la intervenuta denuncia del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (in quanto già di per sé sola rientrante tra le denunce per "i delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale" menzionati dall'art.6, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.), le già sopra menzionate misure cautelari dell'obbligo di dimora e anche di divieto di dimora adottate dal Tribunale del riesame in relazione a tale reato, e la intervenuta sentenza di condanna per "scavalcamento" di cui all'art. 6-bis, comma 2, della I. n. 401 del 1989. Sicché, anche ad escludere le misure cautelari in oggetto, del resto già annullate al momento della pronuncia qui impugnata, resterebbero comunque il legittimo riferimento alla mera "denuncia", nella specie non sindacata, in quanto appunto annoverata per legge tra le ragioni dell'adozione del D.a.spo, nonché la sentenza di condanna appena ricordata. Né a diverse conclusioni può condurre, evidentemente, il fatto che il Questore abbia, a suo tempo, fatto erroneo riferimento ad articoli del codice penale non pertinenti, come dedotto con il secondo motivo.

2. Il terzo motivo è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha argomentato, in ordine al quid pluris di pericolosità sociale, richiamando in particolare, oltre a due già inflitti, in precedenza, provvedimenti di D.a:spo. della durata di anni cinque, nel 2012, e di anni tre, ríel 2004, il procedimento penale già indicato sopra, inerente la partecipazione ad un gruppo organiZzato finalizzato a realizzare un programma criminoso concernente reati di violenza privata, percosse, lesioni personali, nonché organizzando condotte tipiche delle tifoserie violente per coartare la dirigenza e gli atleti del CFC Genova 1893 ed imporre le proprie iniziative alla tifoseria moderata.

Sicché, non solo le censure sul punto svolte si limitano ad una mera confutazione del logico apparato argomentativo appena riportato, ma trova giustificazione anche, alla luce di quanto esposto dall'ordinanza, la individuazione della durata della misura in anni sette a fronte, per coloro che siano già stati attinti da precedente provvedimento, di una forbice normativa ricompresa tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni ex art. 6, comma 5, della I. n. 401 del 1989.

3. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18