Sentenza — n. 33436/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'Il dicembre 2020, il Tribunale del Riesame di Bologna confermava il decreto emesso il 9 novembre 2020, con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, nell'ambito nel procedimento penale a carico di Andrea Gherardi, indagato del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, aveva disposto la perquisizione locale, personale nonché informatica degli apparati tecnologici presenti nei luoghi perquisiti (abitazione dell'indagato, sede legale della Autotrasport s.r.l. e abitazione di Elena Bianchi, segretaria della società) e il conseguente sequestro probatorio dei documenti ivi rinvenuti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 263 comma 4 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33436/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Ora, nel caso di specie non è configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame sufficientemente illustrato le motivazioni della propria decisione, rispondendo in maniera corretta e adeguata alle censure sollevate circa la legittimità del decreto di perquisizione.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gherardi Andrea, nato a Bologna il 16-02-1968, avverso l'ordinanza del 11-12-2020 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni trasmesse il 12 aprile 2021 ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Carmelo Marcello, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'Il dicembre 2020, il Tribunale del Riesame di Bologna confermava il decreto emesso il 9 novembre 2020, con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, nell'ambito nel procedimento penale a carico di Andrea Gherardi, indagato del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, aveva disposto la perquisizione locale, personale nonché informatica degli apparati tecnologici presenti nei luoghi perquisiti (abitazione dell'indagato, sede legale della Autotrasport s.r.l. e abitazione di Elena Bianchi, segretaria della società) e il conseguente sequestro probatorio dei documenti ivi rinvenuti.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, Gherardi, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Autosport s.r.I., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 125 comma 3 e 325 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità tra i beni sequestrati e l'ipotesi di reato delineata nel provvedimento ablatorio, osservando che il Tribunale non avrebbe risposto alle specifiche doglianze dell'odierno ricorrente e in particolare non avrebbe spiegato perché il provvedimento ablatorio sui dati informatici non avesse limiti temporali, a fronte di un reato che si sarebbe consumato solo nell'annualità 2016.
Non sarebbe stato dunque chiarito nel provvedimento impugnato perché i dati informatici sequestrati al solo Gherardi fossero pertinenti rispetto al reato contestato, né se lo fossero i dati sequestrati a un terzo, ovvero Elena Bianchi, segretaria della società; stesso discorso varrebbe anche per la documentazione cartacea sequestrata presso la sede sociale, trattandosi di documenti relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, non pertinenti rispetto all'accertamento del 2016. L'apprensione dell'intero contenuto del cellulare di Gherardi e del personal computer rinvenuto presso la sede della società Autosport, senza alcuna verifica sulla pertinenza rispetto ai fatti di causa, avrebbe dunque arrecato un pregiudizio ai diritti dell'indagato, legittimando la relativa impugnazione, anche rispetto ai documenti della società, di cui il ricorrente è legale rappresentante, tanto più ove si consideri che tra i destinatari del sequestro non figura anche la società e che nel computer rinvenuto presso la sede sociale vi sono pure dati personali di Gherardi.
Di qui l'interesse concreto dell'indagato alla restituzione dei beni sequestrati, interesse sussistente anche rispetto ai dati raccolti presso i dispositivi elettronici in uso al terzo non indagato Elena Bianchi, trattandosi di cose eventualmente pertinenti a un reato risalente a un'epoca ben più risalente, per cui anche questi dati sarebbero in grado di incidere sul destino processuale dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.
1. Deve premettersi che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame ha ritenuto l'istanza difensiva infondata nella parte in cui è stata chiesta la restituzione dei dati presenti nel suo smartphone e inammissibile nella parte in cui è stata sollecitata la restituzione dei documenti cartacei e informativi rinvenuti nella disponibilità della società Autosport e della segretaria Elena Bianchi. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, è stato osservato che in tal caso il ricorrente aveva chiesto la restituzione di beni sui quali non vantava alcun diritto, perché nella disponibilità di soggetti fisici e giuridici diversi, con la corretta precisazione che, quanto ai beni della società, l'indagato, pur essendone il legale rappresentante, avrebbe potuto agire solo previo conferimento di una procura speciale, che nel caso di specie non è stata rilasciata prima del giudizio camerale.
A ciò deve solo aggiungersi che, in ordine ai dati sensibili evocati dal ricorrente rispetto al sequestro avvenuto presso la società, il ricorso pecca di specificità, non essendo stato chiarito quali fossero questi dati personali asseritamente riservati. Quanto al primo aspetto, invece, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno osservato che i dati contenuti nello smartphone di Gherardi erano stati oggetto di copia forense, a differenza di quelli presenti nel tablet, ritenuti non rilevanti. Il fatto che il P.M. non avesse ancora proceduto alla restituzione dei dati all'indagato non è stato ritenuto dirimente dal Tribunale, stante il ristretto arco temporale intercorso dalla formazione della copia forense (18 novembre 2020), non avendo evidentemente il P.M. completato la selezione dei dati rilevanti, fermo restando che, una volta trascorso il tempo ritenuto ragionevolmente necessario, è riconosciuta all'interessato la facoltà di chiedere la restituzione dei dati ai sensi dell'art. 263 comma 4 cod. proc. pen. ed eventualmente di proporre opposizione.
2. Orbene, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, continuando a insistere su un aspetto, la distanza temporale tra l'anno di imposta contestato e le date dei documenti sequestrati, che di per sé non riveste carattere dirimente, ben potendo ricavarsi utili elementi investigativi anche da documenti contabili riferiti ad annualità immediatamente successive a quella in cui si assume contestata la condotta fiscalmente illecita, non potendosi in ogni caso sottacere anche in tal caso la genericità della censura, in quanto non risulta specificato quali fossero i singoli documenti non pertinenti ai fatti di causa, fermo restando che l'accertamento probatorio è ancora in corso.
Peraltro, la mancata e preventiva individuazione dei beni da sequestrare non è motivo di illegittimità del decreto di perquisizione, essendosi al riguardo precisato (cfr. Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Rv. 278605) che non è soggetto a impugnazione il decreto di perquisizione del pubblico ministero che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro, che è il solo provvedimento soggetto a riesame.
Anche sotto tale profilo non vi è dunque spazio per ritenere ammissibile l'odierna impugnazione, dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, le doglianze difensive, più che un profilo di violazione di legge, sembrano invero evocare sostanzialmente un vizio motivazionale del provvedimento impugnato non deducibile in questa sede, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.
e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Ora, nel caso di specie non è configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame sufficientemente illustrato le motivazioni della propria decisione, rispondendo in maniera corretta e adeguata alle censure sollevate circa la legittimità del decreto di perquisizione.
4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Gherardi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem