Sentenza — n. 33433/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 03 novembre 2020, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il GUP del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l'imputato alla pena concordata di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 19.000,00 di multa, esclusa la contestata recidiva specifica, per il reato di cui all'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere - in assenza dell'autorizzazione di cui all'ad 17 ed al di fuori delle ipotesi di cui al successivo art. 75 del citato decreto - acquistato, trasportato, offerto in vendita e, comunque illecitamente detenuto al fine di cessione a terzi chili 4,320 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che, per il comportamento tenuto dall'imputato e la documentazione rinvenuta nella sua abitazione (fogli con l'indicazione di nominativi e somme di denaro) è da ritenersi destinata ad un uso non esclusivamente personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Melchionna Felice, nato a Reggio Calabria il 04/02/1969 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GUP di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03 novembre 2020, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il GUP del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l'imputato alla pena concordata di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 19.000,00 di multa, esclusa la contestata recidiva specifica, per il reato di cui all'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere - in assenza dell'autorizzazione di cui all'ad 17 ed al di fuori delle ipotesi di cui al successivo art. 75 del citato decreto - acquistato, trasportato, offerto in vendita e, comunque illecitamente detenuto al fine di cessione a terzi chili 4,320 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che, per il comportamento tenuto dall'imputato e la documentazione rinvenuta nella sua abitazione (fogli con l'indicazione di nominativi e somme di denaro) è da ritenersi destinata ad un uso non esclusivamente personale.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della pena. A parere della difesa, il GUP, senza motivare sul punto, avrebbe illegittimamente aumentato la pena, la quale, in ragione del mancato riconoscimento della recidiva - di cui l'accordo intercorso tra la difesa e il pubblico ministero teneva conto - e tenuto conto della riduzione per il rito scelto doveva commisurarsi in anni 4 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Esso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità, poiché viene dedotto il difetto di motivazione, non previsto dalla nuova formulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Inoltre, il ricorrente, non deduce che la pena applicata sia espressione di un vizio della volontà, né di un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né che si tratti di pena illegale, limitandosi a lamentare - del tutto erroneamente - l'applicazione di un aumento per la recidiva in realtà non applicato. Dagli atti emerge, infatti, che la sentenza è pienamente conforme alla richiesta di applicazione della pena, con l'adesione del pubblico ministero, che era per anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 19.000,00 di multa, con espressa esclusione della recidiva.
2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del di. n. 137 del 2020" - il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore. Così deciso il 31/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presi