Sentenza — n. 33432/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 29 luglio 2020, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di Catanzaro ha applicato all'imputato la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 452 -quaterdecies e 452-bis cod. pen. perché, in qualità di gestore della società di trasporti "Gruppo ITC" ed avvalendosi principalmente delle prestazioni dell'autista Leto Giuseppe, concorreva nella gestione illecita di rifiuti organizzata da Bova Maurizio e Romanello Angelo, effettuando per loro conto e nel loro interesse, nella piena consapevolezza della natura illecita del contributo prestato allo svolgimento del traffico di rifiuti dagli stessi gestito, il trasporto del maggior numero dei carichi formalmente destinati alla società "ECO LO.DA. s.r.l." o alla società "C.R.M.", ma di fatto scaricati presso il fondo dei Liparota, ubicato in località San Sidero, adibito a discarica abusiva, al fine di trarne un ingiusto profitto, consistito nella realizzazione di un vantaggio economico indiretto mediante una sensibile riduzione dei costi aziendali medi per sostenere il trasporto dei rifiuti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 452-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33432/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non ci sarebbe, dunque, prova del contributo causale all'organizzazione illecita neanche sotto il profilo soggettivo, cosicché la condotta, non potendo integrare la fattispecie dolosa di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., si sarebbe dovuta qualificare ai sensi dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza si lamenta ancora l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sul rilievo che la condotta tenuto dall'imputato avrebbe integrato il reato di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ovvero quello di cui al comma 3 della medesima disposizione, ma non la fattispecie di inquinamento ambientale, ex art. 452-bis cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gabriele Felice, nato a Crotone il 03/05/1963 avverso la sentenza del 29/07/2020 del GIP del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 luglio 2020, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di Catanzaro ha applicato all'imputato la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 452 -quaterdecies e 452-bis cod. pen. perché, in qualità di gestore della società di trasporti "Gruppo ITC" ed avvalendosi principalmente delle prestazioni dell'autista Leto Giuseppe, concorreva nella gestione illecita di rifiuti organizzata da Bova Maurizio e Romanello Angelo, effettuando per loro conto e nel loro interesse, nella piena consapevolezza della natura illecita del contributo prestato allo svolgimento del traffico di rifiuti dagli stessi gestito, il trasporto del maggior numero dei carichi formalmente destinati alla società "ECO LO.DA. s.r.l." o alla società "C.R.M.", ma di fatto scaricati presso il fondo dei Liparota, ubicato in località San Sidero, adibito a discarica abusiva, al fine di trarne un ingiusto profitto, consistito nella realizzazione di un vantaggio economico indiretto mediante una sensibile riduzione dei costi aziendali medi per sostenere il trasporto dei rifiuti.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza si deduce la violazione della legge penale, sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato i fatti imputati al ricorrente, il quale non avrebbe né partecipato, né fornito un contributo all'organizzazione dedita alla gestione illecita dei rifiuti, in considerazione: del breve lasso di tempo in cui gli scarichi di rifiuti sarebbero stati effettuati, dell'assenza di contatti con i promotori e organizzatori del traffico illecito di rifiuti; della carenza di anomala movimentazione bancaria tra il ricorrente e i predetti coimputati; dell'assenza di un linguaggio criptico nelle conversazioni intercettate.
Non ci sarebbe, dunque, prova del contributo causale all'organizzazione illecita neanche sotto il profilo soggettivo, cosicché la condotta, non potendo integrare la fattispecie dolosa di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., si sarebbe dovuta qualificare ai sensi dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza si lamenta ancora l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sul rilievo che la condotta tenuto dall'imputato avrebbe integrato il reato di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ovvero quello di cui al comma 3 della medesima disposizione, ma non la fattispecie di inquinamento ambientale, ex art. 452-bis cod. pen.
La difesa osserva, sul punto, che il Tribunale non avrebbe dimostrato la compromissione o il deterioramento del fondo adibito a discarica, necessari in quanto requisiti integranti il reato di inquinamento ambientale; al contrario, dagli atti sarebbe emerso soltanto un abbandono incontrollato dei rifiuti, senza che l'inquinamento del sito potesse addebitarsi a tale condotta, tenuto conto del ridotto spazio temporale in cui la stessa è stata attuata, della presenza di rifiuti da risalente tempo e dell'assenza di prova di pericolo concreto di danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO3. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché entrambi riferiti all'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato - sono inammissibili. Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
In particolare, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119), dovendo evitarsi impugnazioni che mirino, nella sostanza, a censurare la motivazione del provvedimento.
Dunque, deve trattarsi di un errore manifesto, che emerge dalla stessa sentenza impugnata, espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica 'attività di verifica, del tipo di quella dibattimentale, degli atti del procedimento (Sez. 2, n. 4886 del 17/11/2020). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente e congruamente motivato le ragioni a sostegno della qualificazione giuridica dei fatti ascritti richiamando il contenuto degli atti del fascicolo.
Invero, dalla lettura dei capi di imputazione - segnatamente dal numero dei conferimenti e quantità di rifiuti stoccati abusivamente nei terreni ivi indicati, dalla molteplicità dei trasporti effettuati dalla società dell'imputato per conto della società "ECO LO.DA s.r.l." amministrata da Romaniello e Bova - non emergono elementi utili da cui arguire l'insussistenza della natura organizzata e non occasionale del traffico di rifiuti e l'esclusione di un collegamento causale tra l'abbandono sistematico dei rifiuti e la compronnissione dell'area utilizzata per lo stoccaggio abusivo.
E, sebbene il ricorso sia formalmente proposto per violazione di legge, in realtà esso propone delle censure che si riferiscono al percorso motivazione della sentenza impugnata, incorrendo nella violazione dei limiti all'impugnazione previsti dal richiamato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore. Così deciso il 31/03/2021. Il Consigl