Sentenza — n. 33431/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SFERLAZZA CALOGERA nato a AGRIGENTO il 26/10/1974 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'AVV. SALVATORE VIRGONE, che chiesto l'accoglimento del ricorso. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 r
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 33431/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.11 ricorso è infondato. 3.Si contesta alla ricorrente di non aver dichiarato, al momento della presentazione dell'istanza, che il coniuge convivente, Caramazza Francesco, era " stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con sentenza della Corte di appello di Palermo del 15/07/2013, irr. il 02/02/2015. 4.L'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, così recitava prima della conversione in legge: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SFERLAZZA CALOGERA nato a AGRIGENTO il 26/10/1974 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'AVV. SALVATORE VIRGONE, che chiesto l'accoglimento del ricorso. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 r
RITENUTO IN FATTO
1.La sig.ra Calogera Sferlazza ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 04/11/2020 del Tribunale di Agrigento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 14/10/2020 del Gip del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 7, comma 1, dl. n 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ha ordinato il sequestro preventivo della carta di pagamento elettronico sulla quale veniva accreditato dall'INPS il cd. "reddito di cittadinanza". 1.1.Con unico motivo deduce il malgoverno della norma incriminatrice osservando che alla data della dichiarazione resa all'INPS (15/03/2019) il decreto legge' istitutivo del reddito di cittadinanza (dl. n. 4 del 2019) non prevedeva, quale condizione negativa o comunque limitativa del diritto, l'essere coniugati con persona condannata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., condizione che sarebbe stata introdotta solo in sede di conversione.
Lamenta, di conseguenza, l'illegittima applicazione retroattiva della norma penale (foss'anche sotto il mero profilo della inconsapevolezza della natura mendace ed illecita della propria dichiarazione) e la mancanza di motivazione sul punto, siccome sostanzialmente reiterativa dei medesimi errori commessi dal Gip. 1.2.Con le conclusioni scritte, rassegnate in replica alla richiesta del PG di rigetto del ricorso, ha ribadito le ragioni della dedotta insussistenza oggettiva e soggettiva del reato ipotizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è infondato. 3.Si contesta alla ricorrente di non aver dichiarato, al momento della presentazione dell'istanza, che il coniuge convivente, Caramazza Francesco, era " stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con sentenza della Corte di appello di Palermo del 15/07/2013, irr. il 02/02/2015. 4.L'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, così recitava prima della conversione in legge: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna». 4.12art. 2, d.l. n. 4, cit., indica la platea dei beneficiari del Rdc individuandoli nei nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti elencati dal comma 1, lett. a (requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno), b (requisiti reddituali e patrimoniali) e c (godimento di beni durevoli). 4.2.La legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019, ha aggiunto la lettera c-bis) che ha introdotto l'ulteriore requisito della «mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3».
L'art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, è stato a sua volta modificato dalla legge di conversione che ha ampliato i casi di revoca del beneficio. A seguito di tali modifiche il gomma 3 così recita: «Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia' retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna». In conseguenza di tali modifiche, non non possono beneficiare del Rdc i nuclei familiari nei quali, come nel caso di specie, uno dei componenti sia stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei dieci anni precedenti la richiesta. 4.3.E' vero che alla data di presentazione della domanda (15/03/2019) il d.l. n. 4 del 2019 non prevedeva il requisito indicato dalla lettera c-bis), introdotto come visto, solo in sede di conversione e, tuttavia, dalla lettura dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, risulta con chiarezza che i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza devono sussistere non solo al momento della domanda ma persistere per tutto il periodo della erogazione del beneficio.
L'omessa comunicazione della variazione costituisce reato ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 4, cit., e costituisce causa di immediata revoca del Rdc ai sensi del successivo comma terzo. 4.4.11 legislatore si è fatto carico della validità delle richieste di reddito di cittadinanza presentate, come nel caso in esame, subito dopo l'emanazione del decreto legge e prima della sua conversione, aggiungendo, in sede di conversione appunto, il comma 1-bis dell'art. 13 che così recita «1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio». 4.5.La norma transitoria, dunque, consentiva l'erogazione del beneficio in base alla precedenti domande anche in assenza di ulteriori adempimenti integrativi e tuttavia ne limitava, proprio per questo, la durata a soli sei mesi; ciò non vuol dire che fossero consentite erogazioni "contra-legem" a favore di chi non poteva beneficiare, per legge (sopravvenuta), del reddito di cittadinanza: le modifiche introdotte con la legge di conversione imponevano a chi non ne aveva più diritto, di comunicare le condizioni ostative all'ulteriore pagamento del beneficio a prescindere da eventuali richieste di integrazione da parte dell'INPS (infondatamente ritenute necessarie dalla ricorrente).
E' un dato di fatto, in ogni caso, che quest'ultima fino al mese di giugno dell'anno 2020 (e dunque ben oltre il semestre successivo alla legge di conversione) ha continuato a percepire il Rdc senza mai comunicare le informazioni dovute e rilevanti ai fini della sua revoca. 4.6.Benché la dichiarazione a suo tempo redatta non integrasse alcun reato, subito dopo la conversione in legge del decreto n. 4 del 2019 (e comunque non oltre la scadenza del semestre "transitorio") la ricorrente avrebbe dovuto fornire, in ossequio al precetto penalmente sanzionato dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, le informazioni necessarie alla (eventuale) revoca del Rdc, avendo invece beneficiato del reddito per un periodo superiore ai sei mesi previsti dalla norma transitoria senza notiziare di nulla l'INPS. 4.7.Non rileva la dedotta irrilevanza della condizione ostativa al mantenimento del beneficio (la ricorrente sostiene che l'irrevocabile condanna del coniuge convivente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. avrebbe comportato la sola riduzione del beneficio, come se, in ogni caso, tale informazione non fosse rilevante quantomeno a questi fini); secondo l'insegnamento di questa Corte, integrano il delitto di cui l'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza", indipendentemente. dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019, dep. 2020, Rv. 278573 - 01). 4.8.Nè rileva che il titolo del sequestro sia stato sostanzialmente confermato in base ad una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico; ciò non è impedito in sede cautelare reale (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Rv. 276093 - 01;
Sez. 6, n. 18767 del 10/02/2014, Rv. 259679 - 01; Sez. 1, n. 41948 del 14/01/2009, Rv. 245069 - 01; Sez. 6, n. 24126 del 09/05/2008, Rv. 240370 - 01; Sez. 5, n. 49376 del 18/11/2004, Rv. 230428 - 01) e in ogni caso la ricorrente non ne fa specifico motivo di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricors