Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33430/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33430/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YOUSEFF BEN MOHAMED nato il 21/01/1996 avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 240-bis cod. pen, art. 240 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è «misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria» (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato beni sequestrati reati contro il patrimonio distrazione di valori patrimoniali bene espropriato impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990, che impone la confisca in casi particolari ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.
art. 240 cod. pen
265247 - 01); 3.5.ciò non esclude, tuttavia, l'applicazione della confisca anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti purché ricorrano i presupposti indicati dall'art. 240 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenz
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YOUSEFF BEN MOHAMED nato il 21/01/1996 avverso la sentenza del 13/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Youssef Ben Mohamed ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/10/2020 del Tribunale di Padova che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione e 1.600,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ordinato, per quanto qui rileva, la confisca del denaro (euro 6.100,00). 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestro ed i reati contestati. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a confisca del denaro è stata così spiegata dal Tribunale:

«quanto al denaro che in sede di appello cautelare è stato sequestrato a titolo preventivo se ne dispone confisca ritenendo che lo Yussef svolga attività di spaccio continuativa e sia allo stato disoccupato»; 3.2.1a motivazione del provvedimento ablativo, siccome astrae da qualsiasi rapporto di pertinanzialità/derivazione diretta dagli specifici reati oggetto di condanna, sembra ricondurne la causa tipica alla previsione dell'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, che impone la confisca in casi particolari ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 cit. (così, del resto, l'ha intesa anche il PG); 3.3.1'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992), infatti, dispone che sia sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; 3.4.nel caso di specie, però, il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna è quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che l'art. 85-bis espressamente esclude tra i presupposti della sua applicazione (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Rv. 267900 - 01;

Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Rv. 265247 - 01); 3.5.ciò non esclude, tuttavia, l'applicazione della confisca anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti purché ricorrano i presupposti indicati dall'art. 240 cod. pen. (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.); 3.6.occorre pertanto dimostrare (e dare conto) che il bene (nel caso di specie, il denaro) ha i requisiti della confiscabilità astratta e, cioè, che si tratta di:

i) cose che servirono o furono destinate a commettere lo specifico reato oggetto di condanna (quelle che l'art. 253, co. 2, cod. proc. pen., definisce le cose mediante le quali il reato è stato commesso; l'art. 240 cod. pen. ha un'estensione maggiore, ricomprendendo anche le cose destinate a commettere il reato); ii) cose che sono il prodotto o il profitto del reato; iii) cose che costituiscono il prezzo del reato (dovendosi intendere per "prezzo" il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato sì da costituire un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato:

Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707 - 01; sono le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato secondo Sez. U, n. 1811 del 15/12/1992, dep. 2013, Satta Flores, Rv. 192493 - 01); 3.7.solo in quest'ultimo caso (prezzo del reato) la confisca è obbligatoria, negli altri casi è facoltativa; 3.8.ne consegue che in caso di confisca facoltativa non è sufficiente la astratta confiscabilità del bene, è altresì necessario che il giudice dia conto delle ragioni per le quali la persistente detenzione del bene può agevolare la ricaduta nel reato.

La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è «misura di sicurezza patrimoniale fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; talché l'istituto, che consiste nell'espropriazione di quelle cose a favore dello Stato, tende a prevenire la commissione di nuovi reati e, come tale, ha carattere cautelare e non punitivo, anche se, al pari della pena, i suoi effetti ablativi si risolvono in una sanzione pecuniaria» (Sez.

U, n. 1 del 22/01/1983, Costa, Rv. 158681 - 01; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Mauro Martinez); 3.9.occorre in ogni caso essere avvertiti che:

a) in caso di reato di detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204 - 01; Sez. 3, n. 7074 del* 23/01/2013, Rv. 253768 - 01; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Rv. 185156 - 01);

b) se vi è prova che il denaro costituisce il corrispettivo delle specifiche cessioni oggetto di condanna, l'imputato non è titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva che lo legittima a chiederne la restituzione (lo ricorda, in motivazione, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, secondo cui «al provvedimento di ablazione fa dunque difetto una finalità tipicamente repressiva, dal momento che l'acquisizione all'erario finisce per riguardare una res che l'ordinamento ritiene - secondo un apprezzamento legalmente tipizzato - non possa essere trattenuta dal suo avente causa, in quanto, per un verso, rappresentando la retribuzione per l'illecito, non è mai legalmente entrata a far parte del patrimonio del reo, mentre, sotto altro e corrispondente profilo, proprio per la specifica illiceità della causa negoziale da cui essa origina, assume i connotati della pericolosità intrinseca, non diversa dalle cose di cui è in ogni caso Imposta la confisca, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.».

Già in precedenza, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01, aveva affermato la carenza di interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto.

Il principio è stato ripreso e ribadito da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707, secondo cui, allorché il giudice di merito abbia provveduto, con la sentenza in sede di patteggiannento, alla confisca del somma in sequestro, pur qualificata, dopo l'accertamento di fatto, "prodotto" o "profitto" del reato, l'eventuale ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (mancando, in capo all'imputato, parte di un negozio illecito per contrarietà a norme imperative, il diritto a rientrare nella disponibilità della somma costituente la controprestazione della cessione), e sempre che l'imputato non contesti in radice il rapporto di connessione tra bene e reato); 3.10.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Padova.

Nel resto deve essere confermata la responsabilità del ricorrente per i reati a lui ascritti con la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenz