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Sentenza — n. 33429/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33429/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33429/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nei casi particolari stabiliti dall'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari, altrimenti detta "atipica" o "allargata") o da altre norme che a tale articolo espressamente rimandano (l'attuale art. 12-ter, d.lgs. n. 74 del 2000; art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973);

Regesto Legislator

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art. 676 cod. proc. pen, artt. 171 cod. pen, art. 578-bis cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 322-ter cod. pen, art. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 33429/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. 1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.» 3.5.L'art. 578-bis, cod. proc. pen., aggiunto dal comma 4, dello stesso art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018, inizialmente così recitava: «Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1.

Parole chiave

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confisca dei beni revoca del trasferimento patrimoniale revoca del credito al consumo sequestro di conti bancari retrocessione di beni ecclesiastici spossessamento conseguente al fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
74 del 2000, l'inosservanza dell'art. 676 cod. proc. pen., e il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
artt. 171 cod. pen
pen., l'erronea applicazione degli artt. 171 cod. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen
3.7.Anche l'art. 578-bis cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nei casi particolari stabiliti dall'art. 240-bis cod. pen.
art. 322-ter cod. pen
si tratta di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.
art. 640-bis cod. pen
pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art.
art. 171 cod. pen
art. 416-bis cod. pen
356, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UBI BANCA avverso l'ordinanza del 09/12/2019 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, LUCIA °DELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto; letta la memoria dell'AVV. MICHELE BONETTI, difensore della ricorrente, che ha / / 7 concluso per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.«UBI Banca S.p.a.» ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 09/12/2019 del Tribunale di Brescia che non ha accolto l'opposizione avverso il provvedimento del 19/04/2018 del medesimo Tribunale che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di restituzione di alcuni immobili oggetto di sequestro preventivo decretato, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti della sig.ra Elvira Vezzoli, successivamente deceduta, ed aveva disposto la confisca di detti immobili limitatamente ad 1/2 della loro quota. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, l'inosservanza dell'art. 676 cod. proc. pen., e il vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Premesso che il giudice della cognizione aveva disposto la confisca per equivalente delle sole somme in giacenza sui conti correnti dell'imputata, ma non dei beni immobili a lei intestati, pur sottoposti a sequestro preventivo, afferma quanto segue:

a) la confisca per equivalente, di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto sanzione penale, non può essere applicata in sede esecutiva se non via ha provveduto il giudice della cognizione e il PM non ha proposto impugnazione;

b) proprio perché a tutti gli effetti una sanzione penale il giudice dell'esecuzione è funzionalmente incompetente a disporre la confisca per equivalente;

c) le plurime qualificazioni della confisca date dall'ordinanza impugnata ("misura di sicurezza 'tipica' o 'atipica'"; "pena sostanziale") denunciano un percorso motivazionale non lineare. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti sviluppati con il primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 171 cod. pen. e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Osserva che la confisca per equivalente, avuto riguardo alla sua natura sanzionatoria, non può essere applicata in caso di morte del reo dopo la condanna. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di manifesta illogicità della motivazione in punto di buona fede dell'istituto di credito esclusa sul rilievo che il credito bancario sarebbe sorto in epoca prossima alla consumazione del reato da parte della Vezzoli.

Sostiene, al contrario, che il proprio credito è sorto in epoca antecedente alla consumazione del reato e che, in ogni caso, deve essere il pubblico ministero e dimostrare la mala fede della banca, non quest'ultima a provare di essere in buona fede. 2.11 Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Demanio, ha depositato una memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto. 4.La ricorrente ha depositato una memoria di replica alle richieste del PG e dell'Avvocatura Generale dello Stato insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è ammissibile e fondato. 2.Con decreto del 09/10/2013, il Gip del Tribunale di Brescia aveva ordinato il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili in disponibilità di Vezzoli Elvira per un valore equivalente al profitto del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 a lei ascritto perché, quale legale rappresentante della «FIM LEGNO», aveva omesso di versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per un'importo pari ad euro 167.940,00. Il sequestro era stato eseguito sulle disponibilità finanziarie della Vezzoli e sugli immobili di sua comproprietà (per la quota di 1/2) con atto trascritto il 07/02/2014. 2.1.Con sentenza del 06/05/2015, irr. il 26/10/2015, la Vezzoli era stata dichiarata penalmente responsabile del reato ascrittole ed era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia; con la medesima sentenza era stata disposta la confisca delle sole disponibilità mobiliari.

Nulla era stato deciso in relazione ai beni immobili sui quali il Tribunale aveva omesso di pronunciare. Su detti beni gravava ipoteca volontaria accesa il 22/07/2009 contestualmente alla stipula di un mutuo fondiario concesso dalla Banca di Valle Camonica (incorporata da UBI BANCA). 2.2.Con istanza del 28/02/2018, UBI Banca, premesso di essere creditrice della Vezzoli (nel frattempo deceduta il 20/02/2017) e di Mombelloni Vittorio della somma di euro 425.245,15, oltre interessi legali, per rate insolute del contratto di mutuo fondiario di cui al capoverso che precede e di aver sottoposto a pignoramento il 20/05/2015 i beni immobili di proprietà dei mutuatari gravati da ipoteca volontaria dei quali in sede di condanna non era stata ordinata la confisca, ne aveva chiesto la restituzione al giudice dell'esecuzione.

Con provvedimento del 19/04/2018 il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta e, su istanza del pubblico ministero, aveva disposto la confisca per equivalente degli immobili in questione ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso il provvedimento UBI Banca aveva proposto opposizione al giudice dell'esecuzione che l'aveva respinta con ordinanza annullata da questa Corte per motivi esclusivamente formali. Pronunciando in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, ha nuovamente rigettato l'opposizione. 3.11 ricorso è, in primo luogo, ammissibile. 3.1.A tal fine è necessario ricostruire il contesto normativo nel quale si colloca la vicenda in esame. 3.2.L'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., attualmente intitolato:

«Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio», è stato aggiunto dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge n. 94 del 2009. Inizialmente, intitolato «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo», disciplinava i soli casi in cui il sequestro preventivo aveva per oggetto aziende, società ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, disponendo che in tali casi l'autorità giudiziaria doveva nominare un amministratore giudiziario. 3.3.1 commi 1-bis e 1-ter (che qui comunque non rilevano) furono aggiunti dall'art. 30, comma 2, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017. 3.4.L'art. 6, d.lgs. n. 21 del 01/03/2018, ha definitivamente modificato la rubrica dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., nei termini sopra indicati, ed ha aggiunto i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, che così recitavano:

«1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.

In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di .appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.1-quinquies.

Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. 1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.» 3.5.L'art. 578-bis, cod. proc. pen., aggiunto dal comma 4, dello stesso art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018, inizialmente così recitava: «Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1.

Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». 3.6.11 comma 1-quater dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p., è stato ulteriormente modificato dall'art. 373, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 10 settembre 2021, nei termini che seguono:

«Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro.

In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno». 3.7.Anche l'art. 578-bis cod. proc. pen.

è stato modificato. L'art. 1, comma 4, lett. f), L. 9 gennaio 2019, n. 3, vi ha introdotto le parole: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»; per effetto di tale modifica la norma attualmente recita: «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».3.8.Le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle previste dal Titolo IV del codice stesso e, in particolare, per quello che rileva in questa sede, dall'art. 57, comma 1, secondo il quale:

«La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. 3.9.1 presupposti che rendono applicabile la tutela del terzo sono, dunque, costituiti dai seguenti fatti, così come alternativamente indicati dall'art. 104-bis, disp. att. c.p.p.:

1) la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nei casi particolari stabiliti dall'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari, altrimenti detta "atipica" o "allargata") o da altre norme che a tale articolo espressamente rimandano (l'attuale art. 12-ter, d.lgs. n. 74 del 2000; art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973);

2) la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nell'ambito dei procedimenti per i reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.;

3) si tratta di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. oppure di confisca prevista «da altre disposizioni di legge». 3.10.Nel caso in esame, trattandosi di confisca disposta ai sensi dell'art. 12- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è escluso che la confisca rientri nei casi indicati ai numeri 1) e 2) del § 3.8 che precede ovvero ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. Resta da verificare se si tratta di confisca prevista «da altre disposizioni di legge» ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. 3.11.La risposta è affermativa. 3.12.AI riguardo, viene in rilievo l'insegnamento di Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 02, secondo cui deve riconoscersi al richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale. 3.13.Come spiegato in motivazione, «5.1. E' senz'altro esatto che la formulazione originaria della norma, introdotta dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (di attuazione della delega per la riserva di codice), e da ultimo modificata con la I. n. 3 del 2019 (che vi ha inserito l'inciso relativo alla «confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»), ha rappresentato, salva la precisazione di cui oltre, il sostanziale trapianto, nel codice di rito, del contenuto dell'art. 12-sexies, comma 4-septies, del d.l. n. 306 del 1992, secondo cui «le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della. confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato» (...) Ed è ulteriormente esatto che il comma 1 dell'art. 12-sexies cit. (e, conseguentemente, in virtù della già indicata corrispondenza, il comma 1 dell'art. 240-bis cit.), prevedeva (...) la sola confisca cosiddetta "per sproporzione", senza in alcun modo contemplare la confisca urbanistica, ma è anche vero che l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lett. f), I. 9 gennaio 2019, n.3, il richiamo alla confisca «prevista dall'articolo 322-ter del codice penale».

E' pertanto evidente che, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto nel codice di rito, la stessa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricom prendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (...) 5.2.

Va aggiunto che già questa Corte a Sezioni Unite ha significativamente affermato, con la sentenza n. 6141/19 del 25/10/2018, Milanesi, Rv. 274627, come il riferimento dell'art. 578-bis cod. proc. pen. alle "altre disposizioni di legge" evochi «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali», in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca "per sproporzione".».Una diversa interpretazione, del resto, renderebbe del tutto superfluo il comma 1-sexies dell'art. 104-bis, cit. posto che già il comma 1- quater del medesimo articolo fa espresso riferimento all'art. 240-bis cod. pen. e alle altre disposizioni di legge che ad esso rinviano. 3.14.Le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 3.15.Resta da appurare in che modo operi tale tutela. 3.16.A1 riguardo non possono che venire in rilievo le norme contenute nel Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare gli artt. 52 e 55. 3.17.L'art. 55, comma 1, in particolare, esclude che sui beni sottoposti a sequestro ('scilicee anche finalizzato ad una delle confische di cui agli artt. 240- bis cod. pen, e/o 578-bis cod. proc. pen.) possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive.

Il successivo comma 2 sancisce l'estinzione tout court delle procedure esecutive in relazione a beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca. 3.18.La tutela del terzo creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo, bensì nei termini e modi stabiliti dall'art. 52, d.lgs. n. 159, cit., il cui primo comma stabilisce che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d). 3.19.Ciò perché la confisca comporta l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi (art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011). 3.20.11 terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli artt. 110 e segg., d.lgs. n. 159 del 2011, cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato (art. 47, d.lgs. n. 159 del 2011) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede. 3.21.Ciò non esclude in alcun modo che la Banca non abbia un interesse tutelabile in sede penale sol perché non proprietaria del bene confiscato, bensì, come nel caso di specie, di un diritto reale di garanzia (ma sarebbe sufficiente anche un diritto credito chirografario azionato in sede esecutiva sul bene confiscato); si deve al contrario riconoscere che la banca è titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva preesistente al provvedimento ablatorio che non solo la legittimava all'esercizio dell'azione in sede esecutiva per la riscossione coattiva del credito ma anche alla conservazione del bene che costituisce la garanzia immediata e diretta del proprio credito e alla conseguente prosecuzione in sede civilistica dell'azione esecutiva definitivamente estinta dal sopravvenuto provvedimento di confisca.

Tale provvedimento ha sicuramente inciso non sul diritto di credito bensì sui limiti e modi di esercizio del diritto stesso che, in caso di confisca, possono pregiudicarne il riconoscimento o limitarne l'oggetto. Dunque la banca ha certamente interesse alla eliminazione dal modo giuridico di un provvedimento che pregiudica e/o limita il pieno e incondizionato esercizio del proprio diritto di credito. 4.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione è certamente competente ad adottare la confisca sempre, qualunque sia la sua natura, anche se il giudice della cognizione non vi ha provveduto (Sez. 1, n. 292 dell'11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278464 - 01, secondo cui in sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112 - 01;

Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093 - 01; in senso conforme, ancorché con riferimento alla confisca in casi particolari di cui all'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, oggi art. 240-bis cod. pen., Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach; Rv. 219221 - 01, secondo cui La confisca dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, prevista dall'articolo 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 356, come modificato dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994 n. 501, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli articoli 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 dello stesso codice, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale; cfr., altresì, Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278598 - 01, secondo cui il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius.

Tuttavia, all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.). 5.E' fondato (e assorbente) il secondo motivo. 5.1.Nei confronti della Vezzoli il giudice dell'esecuzione ha disposto, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca di beni per un valore equivalente al reato oggetto di condanna irrevocabile (art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000). 5.2.La confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (che si pone in linea di continuità con quella introdotta dall'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007; in tal senso, Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383 - 01), quando riguarda beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, è a tutti gli effetti una misura di sicurezza patrimoniale (del resto, già l'art. 240, cpv., n. 1, cod. pen., impone la confisca del prezzo anche in assenza di sentenza di condanna; l'art. 1, legge n. 244, cit., non ha fatto altro che estendere l'obbligatorietà della misura al profitto, altrimenti confiscabile facoltativamente ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen.); quando invece riguarda beni in disponibilità del reo per un valore equivalente al prezzo o al profitto del reato «viene ad essere sostanzialmente "novato" il titolo in forza del quale si legittima il provvedimento di ablazione (dalla apprensione della 'res', della quale il legislatore apprezza la pericolosità, o per la natura della cosa in sé o per la relazione che si stabilisce tra l'oggetto della confisca ed il suo titolare - elementi, questi, che individuano la "ragione" della confisca ordinaria - si passa alla apprensione di una "porzione" del patrimonio del soggetto, senza alcuna connotazione di. pericolosità dello stesso, ma in funzione essenzialmente sanzionatoria rispetto all'equivalente profitto o prezzo del reato)» (Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Rv. 240910 - 01), così che la confisca ha matrice eminentemente afflittiva/sanzionatoria (Sez.

U, n. 18374 del 31/03/2013, Rv. 255037 - 01; Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Rv. 246362; Sez. 6, n. 13098 del 18/02/2009, Rv. 243127; Sez. 3, n. 39172 del 24/09/2008, Rv. 241033). 5.3.L'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), in uno con la pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, caso G.I.E.M. S.r.l. contro Italia (secondo la quale la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la relativa decisione abbia accertato l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, garantendo il diritto di difesa secondo i parametri di cui all'art. 6 CEDU), hanno portato al superamento del principio affermato da Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01, secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto. 5.4.Si è affermato, al riguardo, che la confisca di valore, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262 - 01).

La finalità "ripristinatoria" della confisca per equiValente del profitto del reato era già stata affermata da Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093 - 01 e da Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019, Rv. 278241 - 01, secondo cui la confisca per equivalente piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato. Anche Sez. U, n. 13539 del 30/10/2019, dep. 2020, Perroni, ha ricordato, in motivazione, l'esistenza di un consistente indirizzo giurisprudenziale che, accanto all'azione penale "tipica", riconosce l'esistenza di una "azione penale complementare", volta ad "adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, nei quali si sostanzia l'esigenza dell'ordinamento di ripristinare l'ordine giuridico violato dal fatto illecito" (Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Rv. 272791;

Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Rv. 274196; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Rv. 277167). 5.5.Tali precisazioni, però, non legittimano una lettura della confisca per equivalente che porti ad un sostanziale svilimento della sua funzione eminentemente sanzionatoria, funzione che, reati tributari, esclude che possa essere intesa come una forma di garanzia di esazione dell'obbligazione tributaria, specie se, come nel caso di specie, contratta da altri (la società di capitali di cui la Vezzoli era legale rappresentante). Il patrimonio personale dell'autore del reato non costituisce, in questi casi, una garanzia in caso di incapienza dell'ente direttamente obbligato nei confronti dell'Erario, tant'è vero che il condannato per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 non può invocare, per evitare la confisca per equivalente, il "beneficium excussionis" ma pretendere solo che si cerchi il profitto ai fini della confisca diretta; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi, separati e distinti, non potendo la confisca per equivalente essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento, sopratutto quando, come nel caso di specie, la persona fisica condannata (il legale rappresentante della società) non si identifica con la contribuente (la società, appunto).

Funzione "ripristinatoria" non equivale a funzione "risarcitoria"; altrimenti, premesso che il profitto del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, coincide con l'importo delle ritenute non versate (Sez. 3, n. 45735 del 08/11/2012, Rv. 253999 - 01), l'ablazione del profitto (o di beni di valore ad esso equivalente) disposta ed eseguita in sede penale ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, metterebbe in dubbio la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di esercitare direttamente la pretesa erariale, quantomeno per la riscossione dell'imposta evasa, al fine di ottenere il doppio del dovuto (in sede penale e in sede tributaria).

Dunque, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente non può essere persa di vista; sanzione e ripristino della situazione patrimoniale preesistente costituiscono due facce della medesima medaglia: l'entità del profitto costituisce l'unità di misura della sanzione che consiste nel privare l'agente del vantaggio ottenuto mediante il reato (nel senso che la confisca per equivalente persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, cfr. Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262 - 01).

Ma quando, proprio come nel caso di specie, agente e soggetto passivo del rapporto obbligatorio tributario non coincidono, la finalità ripristinatoria della confisca per equivalente applicata nei confronti del primo appare davvero residuale (per non dire inesistente) a fronte del carattere puramente afflittivo della misura che consiste in una secca riduzione del patrimonio del condannato a fronte di un profitto mai acquisito del quale altri hanno beneficiato. 5.6.Nel caso di specie, la confisca/sanzione è stata disposta nei confronti di persona già deceduta al momento della decisione.

E' utile ricordare che in sede di condanna era stata disposta la confisca solo delle somme di danaro in sequestro, non anche degli immobili che sono stati confiscati, per la prima volta, con il provvedimento adottato in sede esecutiva dopo la morte della persona irrevocabilmente condannata; errato, da questo punto di vista, invocare l'applicazione dell'art. 171 cod. pen. perché in questo caso la confisca degli immobili sui quali gravava l'ipoteca della banca è stata disposta dopo la condanna, non prima. 5.7.La natura sanzionatoria/afflittiva (e dunque strettamente personale) della confisca per equivalente osta alla sua applicazione nei confronti di persona già deceduta.

Un diverso argomentare porterebbe alla inaccettabile conseguenza della applicazione di una sanzione nei confronti degli eredi che sono certamente estranei al reato. Sotto altro profilo, del resto, in caso di morte viene ,meno il rapporto di "titolarità/disponibilità" da parte del condannato del bene di valore corrispondente al profitto che ne consente l'ablazione e che deve essere valutato al momento dell'adozione del provvedimento, non avendo la decisione del giudice dell'esecuzione efficacia "retroattiva": la confisca disposta nei confronti di persona già deceduta colpisce beni che sono ormai nella disponibilità degli eredi, la cui estraneità al reato commesso dalla "de cuius" non è mai stata messa in discussione. 5.8.Non è applicabile alla confisca per equivalente il principio affermato da Sez. 5, n. 9576 del 25/01/2008, Rv. 239117 - 01 (richiamato dal PG nella sua requisitoria scritta), secondo cui la confisca di cui all'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" di cui all'art. 240 cod. pen. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale (in quel caso gli eredi gli eredi avevano richiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione di beni sottoposti a confisca dopo la morte della persona condannata con sentenza irrevocabile).

Ciò sul rilievo che l'applicabilità della confisca anche a seguito di estinzione del reato - che vale come principio generale per l'istituto di cui all'art.240 cod. pen. - trova, per quel che concerne la speciale confisca di cui al predetto art. 12 sexies, una "ratio" aggiuntiva nella considerazione che essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni misura di sicurezza patrimoniale, con quella derivata dalla affine misura di prevenzione patrimoniale di cui all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale (Sez. 5, n. 9576 del 25/01/2008, Rv. 239117 - 01).

La diversità dei presupposti e della funzione della confisca per equivalente rispetto a quella di cui all'odierno art. 240-bis cod. pen. suggerisce di evitare improbabili paragoni. 5.9.Ciò che piuttosto va sottolineato è che l'estinzione del reato per morte dell'imputato occorsa in pendenza di giudizio osta alla applicazione dell'art. 578- bis cod. proc. pen. (che non contempla tale specifica causa di estinzione del reato) con la conseguenza che la morte sopravvenuta alla sentenza di condanna che ha disposto la confisca non consente al giudice dell'appello o alla corte di cassazione di decidere sull'impugnazione ai soli fini della confisca; ciò sul decisivo rilievo che la morte dell'imputato fa venir meno uno dei soggetti necessari alla persistenza del rapporto processuale (così, Sez. 1, n. 35845 del 16/05/2019, Rv. 276617 - 01) rendendo impossibile per il giudice di pronunciare sulla regiudicanda (anche se limitata alla sola confisca).

Come condivisibilmente ribadito da Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, n.m. sul punto, la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sicché in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità. 5.10.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente