Sentenza — n. 33428/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso per Cassazione Diop Gaie ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena in mesi sei di reclusione e 800 euro di multa in relazione ai fatti, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309 del 1990, di cessione di due dosi di sostanza stupefacente, rispettivamente di cocaina ed eroina, entrambe del peso complessivo lordo di 0,3 grammi, dietro versamento di corrispettivo in denaro della somma di 25,00 euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33428/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un motivo di ricorso sostanzialmente unico lamenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito a mente dell'art. 129 cod. proc. pen., non essendo evincibili le ragioni per l'esclusione di una tale ipotesi. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto dar conto della corretta qualificazione giuridica del fatto e della 'congruità della pena concretamente irrogata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP GAIE nato il 01/03/1986 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINO . • visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex art.23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso per Cassazione Diop Gaie ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena in mesi sei di reclusione e 800 euro di multa in relazione ai fatti, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309 del 1990, di cessione di due dosi di sostanza stupefacente, rispettivamente di cocaina ed eroina, entrambe del peso complessivo lordo di 0,3 grammi, dietro versamento di corrispettivo in denaro della somma di 25,00 euro.
2. Con un motivo di ricorso sostanzialmente unico lamenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito a mente dell'art. 129 cod. proc. pen., non essendo evincibili le ragioni per l'esclusione di una tale ipotesi. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto dar conto della corretta qualificazione giuridica del fatto e della 'congruità della pena concretamente irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze suddette sono inammissibili essendo state formulate in termini del tutto astratti e generici, senza nessuna ulteriore caratterizzazione in concreto. • Infatti, secondo quanto più volte affermato da questa Corte., il requisito della specificità dei motivi di impugnazione implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (da ultimo, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112). E a tali oneri, per quanto già detto, il ricorso in esame non ha assolto.
4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021 Il Consigl. rle