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Sentenza — n. 33421/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33421/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33421/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15 gennaio 2018, con la quale Domenico Di Cicco era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente detenuto e occultato all'interno della sua abitazione 6 grammi di cocaina, suddivisi in 8 dosi singole; fatto accertato in Trebisacce il 17 marzo 2014.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33421/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve quindi escludersi che, rispetto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., si ravvisino incongruenze motivazionali, per cui sul punto il ricorso, che non si confronta adeguatamente con le risposte fornite nelle due conformi sentenze di merito, risulta manifestamente infondato.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze consumo di canapa guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dolendosi dei mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, istituto erroneamente ritenuto inapplicabile al reato ex art.
art. 624 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, conseguendo da ciò, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Cicco Domenico, nato a Cassano allo Ionio il 25-09-1987, avverso la sentenza del 17-06-2019 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla valutazione sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni trasmesse il 19 aprile 2021, ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020, dall'avvocato Rosetta Rago, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15 gennaio 2018, con la quale Domenico Di Cicco era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per avere illecitamente detenuto e occultato all'interno della sua abitazione 6 grammi di cocaina, suddivisi in 8 dosi singole; fatto accertato in Trebisacce il 17 marzo 2014.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dolendosi dei mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, istituto erroneamente ritenuto inapplicabile al reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, che invece presuppone proprio la lieve entità del fatto. Con secondo motivo, è stata infine censurata l'assenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante l'esplicita richiesta difensiva formulata nell'atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre è meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.

1. Iniziando dal primo motivo, premesso che il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto non è contestato, deve altresì rilevarsi che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non presta il fianco alle censure difensive. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che il mancato riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità rilevabili in questa sede, avendo le due sentenze di merito ragionevolmente richiamato in senso ostativo le modalità esecutive del reato, venendo in rilievo un'attività posta in essere con modalità seriali, per come rivelato dagli accertamenti compiuti dai militari, che hanno eseguito prolungati appostamenti pressi l'abitazione di Di Cicco. In quest'ottica è stato dunque ragionevolmente escluso che si fosse in presenza di una condotta occasionale, per cui il diniego dell'istituto invocato dalla difesa è scaturito non da una valutazione di incompatibilità tra l'art. 131 bis cod. pen. e l'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma da una considerazione non illogica della vicenda, ancorata a dati probatori non smentiti dal diretto interessato.

Deve quindi escludersi che, rispetto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., si ravvisino incongruenze motivazionali, per cui sul punto il ricorso, che non si confronta adeguatamente con le risposte fornite nelle due conformi sentenze di merito, risulta manifestamente infondato.

2. È invece fondato il secondo motivo. In effetti, con l'ultimo motivo dell'atto di appello, la difesa aveva invocato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., rimarcando la speciale tenuità del lucro conseguito e dell'offesa arrecata, e tanto anche alla luce della verificata sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici di legge. Sul punto, tuttavia, come rilevato anche dal Procuratore generale, nella sentenza impugnata si registra un sostanziale silenzio motivazionale, nel senso che la Corte territoriale si è limitata a osservare al riguardo che tale richiesta, trattata unitamente a quella sulle attenuanti generiche e all'art. 131 bis cod. pen., non poteva trovare accoglimento "per le argomentazioni svolte in modo esaustivo dal Tribunale che si condividono pienamente", dovendosi però rilevare che il giudice di primo grado alcuna considerazione aveva formulato al riguardo, anche perché dinanzi al Tribunale alcuna esplicita richiesta vi era stata in tal senso.

Né la sollecitazione difensiva proposta dinanzi alla Corte territoriale poteva considerarsi inammissibile, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499) affermato di recente il principio secondo cui, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è di per sé compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rispetto alla mancata disamina della specifica richiesta contenuta nell'atto di appello, si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, al fine di consentire rispetto a questo tema la relativa valutazione di merito.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, conseguendo da ciò, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della pe