Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33417/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33417/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33417/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza dal Gup del Tribunale di Tivoli del 17 settembre 2019, resa a seguito di giudizio abbreviato - con la quale l'imputato era stato condannato, ritenute la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e le circostanze attenuanti generiche con essa equivalenti, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, perché in diverse occasioni, unite dal vincolo della continuazione, cedeva e deteneva a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina - ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e in euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33417/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti pericolo di reiterazione tossicodipendenza attenuazione della pena aggravamento della pena precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Auriennma Vincenzo, nato a Somma Vesuviana il 16/01/1955 avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza dal Gup del Tribunale di Tivoli del 17 settembre 2019, resa a seguito di giudizio abbreviato - con la quale l'imputato era stato condannato, ritenute la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e le circostanze attenuanti generiche con essa equivalenti, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, perché in diverse occasioni, unite dal vincolo della continuazione, cedeva e deteneva a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina - ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione e in euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva. A parere della difesa, la Corte d'appello si sarebbe limitata a valutare la recidiva equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, senza esplicitare le ragioni che hanno condotto a riconoscere la recidiva stessa nei confronti dell'imputato. Sul punto, la sentenza richiamerebbe, in modo del tutto insufficiente, la medesima motivazione del Tribunale, dalla quale si desume come sia stato valorizzato un unico precedente - ritenuto ancora attuale e dunque rilevante ai fini dell'aggravante - risalente al febbraio 2016, per armi e droga.

Nonostante l'imputato avesse sollevato in appello un motivo specifico riferito alla riconosciuta recidiva, la sentenza impugnata risulterebbe carente e apodittica, meramente ripetitiva delle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado e censurate con l'atto di impugnazione. In particolare, non emergerebbe alcuna valutazione in merito all'effettiva e concreta pericolosità del soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo generico, limitandosi a riproporre gli stessi argomenti contenuti nell'atto di appello, in mancanza di critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata; richiedendosi, così, alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto. A fronte di ciò, va ribadito che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dai giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

E nel ricorso per Cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che riguardano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Deve inoltre ricordarsi che l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803). Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello e quella di primo grado sono adeguatamente motivate in relazione al riconoscimento della recidiva, mentre - come anticipato - il ricorso si limita a contestare la decisione, senza confrontarsi compiutamente con essa. Deve ricordarsi, come correttamente precisato dai giudici di secondo grado, che, trattandosi di una c.d. "doppia conforme", posto che i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e richiamando passaggi logico-giuridici della prima sentenza, hanno concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595;

Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Rv. 252615). La Corte territoriale, esaminando in modo specifico il motivo di appello sollevato dall'imputato (pagg. 7 e 8 della sentenza), ha disatteso le richieste difensive, evidenziando compiutamente come il Tribunale non si limiti semplicemente a riconoscere la circostanza aggravante, avendo lo stesso fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato, alcuni dei quali più risalenti nel tempo e dunque ritenuti non rilevanti a questi fini, un altro, invece, ancora attuale, trattandosi di una condanna per armi e droga intervenuta nel febbraio 2016.

Alla luce di ciò - e a fronte di generiche asserzioni di segno contrario della difesa - sia il Tribunale che la Corte d'appello, pur ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, hanno sottolineato come il fatto per il quale si procede debba ritenersi sintomo di una ricaduta pericolosa nell'illecito da parte del ricorrente.

2. Alla luce di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.