Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33410/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33410/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33410/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 26 aprile 2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 24 marzo 2016 del Tribunale di Livorno, ha disposto l'espulsione di Ilirjan Beka (già Ilirjan Memia) e Zamir Lushaj dal territorio dello Stato a pena espiata, infine dichiarandone lo stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Il primo Giudice aveva invero condannato gli imputati rispettivamente ad anni diciassette e ad anni nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconoscendo altresì al Lushaj le attenuanti generiche e assolvendolo per i fatti contestati in data 24 dicembre 2004 e,30 aprile 2005.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 110 cod. pen, art. 210 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33410/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed in proposito era stato altresì ricordato l'infelice esito del tentativo di importazione, conclusosi col sequestro dello stupefacente nella disponibilità del corriere incaricato del trasporto della droga. 7.4. Il quarto motivo rappresenta diretto portato della ritenuta illiceità della condotta della polizia giudiziaria, che nella prospettazione difensiva "avrebbe lasciato passare" dei carichi di droga sì da oggettivamente favorire il traffico illecito. In ragione di ciò, la deposizione testimoniale del militare della Guardia di finanza avrebbe dovuto essere trattata come l'esame di soggetto da assumere a norma dell'art. 210 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti attività criminosa infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze traffico di stupefacenti in banda correità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 110 cod. pen
Col secondo motivo, quanto alla violazione dedotta delle norme di cui all'art. 110 cod. pen.
art. 210 cod. proc. pen
In ragione di ciò, la deposizione dell'appuntato Staglianò avrebbe dovuto essere assunta a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., trattandosi di soggetto indagabile.
artt. 110 cod. pen
309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Sì che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Beka Ilirjan, nato in Albania il 28/05/1979 2. Lushaj Zamir, nato in Albania il 19/02/1975 avverso la sentenza del 26/04/2019 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi uditi per il ricorrente Lushaj gli avv. Enrico Marzaduri e Massimo Neri, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente Beka l'avv. Marianna Rociola in sostituzione dell'avv. Luca Cianferoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 aprile 2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 24 marzo 2016 del Tribunale di Livorno, ha disposto l'espulsione di Ilirjan Beka (già Ilirjan Memia) e Zamir Lushaj dal territorio dello Stato a pena espiata, infine dichiarandone lo stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Il primo Giudice aveva invero condannato gli imputati rispettivamente ad anni diciassette e ad anni nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconoscendo altresì al Lushaj le attenuanti generiche e assolvendolo per i fatti contestati in data 24 dicembre 2004 e,30 aprile 2005.

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati in otto (Beka) e quattro (Lushaj) motivi di impugnazione.

3. Ricorso Beka 3.1. Col primo motivo, invocando violazione di legge, il ricorrente ha lamentato la mancata corretta differenziazione tra concorso nel reato e accordo associativo, laddove la costituzione dell'associazione non coincideva con l'accordo dei partecipi ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente. In specie faceva invero difetto una stabile organizzazione, stante in primo luogo l'esiguità dell'arco temporale di riferimento nel corso del quale vi erano state tre spedizioni di sostanze stupefacenti, rispettivamente il 24 dicembre 2004, il 16 gennaio 2005 e il 30 aprile 2005.

In particolare, era stata fatta specifica questione in sede di appello circa la mancata valenza indiziante della pluralità dei partecipanti, della suddivisione dei ruoli, dei mezzi finanziari ovvero della batteria di utenze cellulari e della disponibilità di immobili, atteso che essi costituivano elementi comuni alla commissione di reato di detenzione in concorso, mentre non era stata affatto fornita la prova della permanenza della condotta associativa al di là dei reati fine in tesi compresi tra dicembre 2004 e aprile 2005. Allo stesso tempo, aveva fatto difetto la prova della serialità negli acquisti di stupefacente, le singole cessioni essendo state legate all'estemporaneità se non all'improvvisazione, a dimostrazione della carenza di una stabile ancorché rudimentale organizzazione.

Né poteva rilevare, a tali fini, l'esistenza di operazioni cd. non represse, ossia di occasioni nel corso delle quali, secondo il ricorrente, carichi di stupefacente "erano stati fatti passare" dall'autorità di polizia. 3.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione dedotta delle norme di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 cit., la sentenza impugnata non aveva esplicitato il criterio in forza del quale tutte le conversazioni telefoniche intercettate dovevano ricondursi all'imputato, laddove l'appuntato della Guardia di Finanza che aveva inteso riconoscere la voce del ricorrente non lo aveva mai personalmente conosciuto e non era stato fornito alcun criterio logico e fattuale al quale riferire l'affermazione così resa.

Al riguardo la sentenza aveva semplicemente replicato la motivazione del primo Giudice, nonostante lo specifico mezzo devoluto in sede di appello.3.3. Col terzo motivo, lamentando sempre violazione di legge, il ricorrente ha osservato che nell'episodio del 16 gennaio 2005 compariva altro soggetto in luogo del ricorrente, e che detta circostanza era stata inutilmente fatta presente con l'appello, dal momento che la sentenza impugnata non aveva trattato l'argomento. 3.4. Col quarto motivo, in relazione agli artt. 55 e 191 cod. proc. pen. e 328 cod. pen., è stato dedotto che la polizia giudiziaria aveva lasciato passare dei carichi di droga, sì da oggettivamente favorire l'illecito.

In ragione di ciò, la deposizione dell'appuntato Staglianò avrebbe dovuto essere assunta a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., trattandosi di soggetto indagabile. 3.5. Col quinto motivo, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata denunciata violazione di legge penale atteso che l'imputato era stato definito contumace allorché, al contrario, era comparso in udienza anche per dare conto della sua attuale identità. 3.6. Col sesto motivo, sempre in relazione a detta negazione, è stata dedotta l'illogicità della motivazione in quanto non era stato considerato che l'imputato fosse comparso a rendere conto delle proprie generalità, attestando quindi il proprio distacco dal passato. 3.7.

Col settimo motivo è stata lamentata l'illogicità della motivazione con riguardo alla negata diminuzione dell'aumento per continuazione in ordine alle cd. consegne non represse. 3.8. Con l'ottavo motivo è stata rappresentata l'omessa motivazione sull'aumento di pena per la continuazione, benché oggetto di specifico motivo d'appello. 3.9. E' stata depositata memoria contenente motivi aggiunti in relazione alla violazione della norma di cui all'art. 74 d.P.R. 309 cit., quanto alla mancata prova di accordo stabile e permanente tra gli associati, e in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (quanto alla persistente definizione del ricorrente quale contumace, laddove lo stesso era comparso a rendere dichiarazioni circa il proprio percorso di vita e le mutate generalità anagrafiche).

4. Ricorso Lushal 4.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato la carenza dell'elemento soggettivo del reato associativo, atteso che allo stesso imputato era ascritto il solo ruolo di corriere dall'Italia alla Spagna per il pagamento delle forniture di stupefacente, e vi era stata condanna unicamente per due episodi, rispettivamente risalenti al 16 gennaio 2005 e - quanto alle operazioni in tesi non represse - al 22 novembre 2004. Siffatti rilievi erano però trascurati dalla sentenza impugnata, che in realtà non aveva dato conto dell'eventuale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'esistenza del preteso sodalizio e della consapevole adesione da parte del medesimo prevenuto, a carico del quale in definitiva vi erano solamente due trasferte in Spagna.

Le considerazioni svolte in sentenza erano in realtà apodittiche e non avevano tenuto conto dei dati probatori e degli elementi che escludevano la partecipazione del ricorrente all'associazione, anche in relazione alle mancate reazioni del teorico superiore gerarchico ai comportamenti indipendenti dell'imputato in occasione delle trasferte. Mentre non era stato dato rilievo al fatto (evidenziato in sede di gravame) che, in occasione dell'arresto di altro preteso corriere, non fosse stato contattato il Lushaj neppure per commentare l'accaduto, a riprova dell'estraneità di costui al sodalizio criminoso. 4.2.

Col secondo motivo, invocando vizio motivazionale, il ricorrente - quanto all'operazione "repressa" del 16 gennaio 2005 - ha lamentato che la sentenza impugnata non si fosse confrontata sulle specifiche e articolate censure dell'atto di appello in ordine all'effettiva finalità del viaggio del 13 gennaio 2005 in Spagna, volta ad assicurare una modesta provvista a Edmond Lushaj e non a saldare il debito per la partita di droga. Oltre a ciò, non vi erano stati contatti tra il preteso capo e il preteso corriere in tutto il periodo interessato alla pretesa trasferta spagnola, che in tesi doveva avere luogo il 12 gennaio mentre il ricorrente era partito per Madrid il successivo giorno 13.

Né la Corte territoriale aveva inteso prendere posizione sui rilievi colà formulati dall'appellante. Né poteva stabilirsi collegamento con l'"operazione non repressa" del 22 novembre 2004, attesa l'incertezza circa l'oggetto dell'operazione, sì che non vi era collegamento neppure in ordine al pagamento in tesi eseguito e ritenuto analogo a quello della successiva operazione del mese di gennaio. 4.3. Col terzo motivo, in relazione alla trasferta del 22 novembre 2004, il giudizio di responsabilità non si era logicamente fondato sull'integralità degli elementi probatori, atteso che confliggeva col ruolo del ricorrente, quale mero corriere per il pagamento di una partita di droga, la circostanza che costui avesse affermato che era avanzato del denaro. 4.4.

Col quarto motivo, sempre invocando il vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato che, in ordine al giudizio di pericolosità infine attribuito all'imputato, la Corte territoriale si era limitata ad argomentazioni generali e non si era confrontata con la prima decisione, che detta pericolosità aveva ritenuto essere inesistente in esito a specifica motivazione.

5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. I ricorsi sono infondati.

7. Ricorso Beka 7.1. Va anzitutto tenuto conto che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta salva la divergenza in tema di applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata, questione peraltro estranea alla posizione del ricorrente, non ricorrente in proposito), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una • migliore comprensione delle censure del ricorrente.

La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda pertanto con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). 7.1.1. Ciò posto, in relazione al primo motivo di censura e contrariamente ai rilievi del ricorrente di cui la Corte territoriale dà comunque atto, la sentenza impugnata ha inteso richiamare il principio per il quale, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312;

Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, Grande e altro, Rv. 245282). 7.1.2. Non illogicamente la sentenza del merito ha in tal modo ravvisato gli elementi del reato associativo nella ripetitività delle condotte, nella sostanziale stabilità dei ruoli ricoperti dai partecipanti, nell'utilizzo di cellulari dedicati, laddove la stessa presenza di pluralità di fornitori e la frequenza negli acquisti denotavano invece - rispetto alle considerazioni del ricorrente, che ne aveva tratto contrario argomento - la vitalità dell'associazione. Vero è che, al riguardo, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino e altro, Rv. 270396).

Ma, in proposito, i Giudici del merito hanno appunto dato conto - nonostante la pretesa mera improvvisazione del gruppo albanese - della ripartizione sostanzialmente predefinita dei ruoli, della ripetitività delle condotte illecite, ancorché concentrate in un lasso di tempo non particolarmente lungo, nonché ad es. della permanenza della struttura nonostante la cd. "caduta" dei corrieri incaricati dei trasporti di stupefacenti, visto che gli altri componenti sì erano "salvati". 7.1.3. In ordine poi alla ritenuta brevità temporale della vita dell'associazione, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).

In specie la sentenza di merito complessivamente censurata, proprio in ragione dell'articolarsi temporale delle condotte siccome oggetto di attività investigativa, si è invero rapportata, sotto il profilo motivazionale, alla struttura associativa ed ai ruoli singolarmente svolti, fornendo ampia e dettagliata analisi sulle intercettazioni e quindi sugli elementi di prova complessivamente acquisiti in giudizio nonché, in definitiva e sia pure con riferimento al periodo conclusosi nella primavera del 2005, ai comportamenti illeciti (e strumentali alle movimentazioni di stupefacenti) tenuti in concreto senza soluzione di continuità, in contrasto con la pretesa occasionalità e con l'improvvisazione che avrebbero al contrario connotato le condotte dei soggetti coinvolti, occasionalità e improvvisazione che, tra l'altro, ben poco si conciliavano con i rilevanti quantitativi di stupefacente movimentati (i sequestri di stupefacente nel periodo hanno portato al rintraccio di quasi nove chilogrammi di droga pesante, tra eroina e cocaina), laddove il maneggio di partite di valore non può che attestare - all'evidenza la professionalità nell'azione e l'inserimento strutturale in circuiti illeciti non marginali. 7.2.

In ordine poi al secondo motivo di censura, per vero la Corte territoriale (ed il ricorrente non si è confrontato con lo specifico passaggio motivazionale) ha espressamente affermato che, in ordine al riconoscimento vocale dell'imputato, esso era stato effettuato non solo - come preteso dal ricorrente - dall'appuntato della Guardia di finanza chiamato in giudizio a ripercorrere gli esiti della complessiva attività investigativa a carico dei prevenuti, ma anche dal perito Nevila Mu9D, munita di particolari competenze anche in ragione della conoscenza delle particolarità linguistiche delle aree albanesi di provenienza degli interlocutori.7.3.

In relazione al terzo motivo di doglianza, poi, le censure sviluppate in ricorso in realtà appaiono tese - senza particolari confronti col percorso argomentativo della decisione - a mettere in discussione la ricostruzione del fatto siccome operata dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale - proprio in espressa ragione delle considerazione difensive dell'appellante circa il coinvolgimento di quest'ultimo nella vicenda del 16 gennaio 2005 - ha inteso dare conto del ritenuto coinvolgimento del Beka con specifico riferimento alle conversazioni telefoniche all'epoca intervenute e al costante monitoraggio, che lo stesso ricorrente aveva attivato per seguire l'andamento dell'importazione della partita di cocaina.

Ed in proposito era stato altresì ricordato l'infelice esito del tentativo di importazione, conclusosi col sequestro dello stupefacente nella disponibilità del corriere incaricato del trasporto della droga. 7.4. Il quarto motivo rappresenta diretto portato della ritenuta illiceità della condotta della polizia giudiziaria, che nella prospettazione difensiva "avrebbe lasciato passare" dei carichi di droga sì da oggettivamente favorire il traffico illecito. In ragione di ciò, la deposizione testimoniale del militare della Guardia di finanza avrebbe dovuto essere trattata come l'esame di soggetto da assumere a norma dell'art. 210 cod. proc. pen..

Va da sé peraltro che, allo stato, le ritenute illiceità nella conduzione delle indagini sono rimaste mere affermazioni che, in effetti, non hanno condotto ad alcun tipo di iniziativa giudiziaria (o quantomeno lo stesso ricorrente non ha allegato alcunché al riguardo). Sì che, in definitiva, le presunte irregolarità processuali nell'assunzione della deposizione del teste non trovano giustificazione. 7.5. In relazione poi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oggetto del quinto e del sesto motivo di ricorso che possono pertanto essere esaminati congiuntamente, è invero non contestata nozione comune che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Tra l'altro è stato altresì osservato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).7.5.1. Ciò posto, questa Corte ha altresì ritenuto che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). A corollario di siffatto principio, è stato parimenti annotato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063). 7.5.2.

In tal senso le doglianze del ricorrente non colgono nel segno. Invero, quanto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, nell'atto di appello e nei motivi nuovi posti a sostegno del gravame l'appellante si limitò a censurare la mancata motivazione del primo Giudice in ordine a siffatto mancato riconoscimento, peraltro senza allegare alcun concreto elemento da cui trarre l'esistenza di ragioni idonee all'accoglimento dell'istanza. , In definitiva, pertanto, la richiesta ha tratto giustificazione, in sede di ricorso, dalla presentazione personale del Beka all'udienza avanti alla Corte territoriale al fine altresì - secondo il ricorso - di dare contezza del suo vissuto dopo i fatti di cui è processo.

Vero è, peraltro, che lo stesso ricorso e i motivi aggiunti presentati non danno conto (sì da rendere superfluo lo stesso accesso agli atti processuali) che detta circostanza, successiva pertanto alla presentazione dell'appello (che in effetti nulla diceva al riguardo), abbia rappresentato oggetto di specifica istanza conclusiva avanti alla Corte fiorentina, sì da eventualmente integrare il prospettato vizio motivazionale (quanto alla violazione di legge in ordine alla mancata eventuale rettifica della posizione processuale del Beka, sempre definito quale contumace, nulla viene detto circa ipotetiche lesioni ai diritti difensivi). 7.5.3.

In proposito, pertanto, la sentenza impugnata ha tratto all'evidenza non illogiche ragioni per negare il beneficio (peraltro genericamente richiesto, v. supra) dalla ritenuta particolare gravità dei fatti, rilievo che ha altresì giustificato la riforma della prima sentenza quanto alla disposta espulsione degli imputati a pena espiata (punto che non è stato impugnato dal Beka). Quanto poi alla carenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (in primis comportamento processuale, atteggiamenti collaborativi, manifestazioni di resipiscenza), il ricordato rilievo formale è invero assorbente, laddove in ogni caso di atteggiamento collaborativo e di resipiscenza non vi è comunque traccia negli stessi scritti difensivi. 7.6.

In ordine poi agli ultimi due motivi di censura, parimenti connessi e da trattare congiuntamente, va in primo luogo ricordato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

Con la conseguenza che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

Sì che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). In specie, è stata infine inflitta al ricorrente la pena, espressamente ritenuta congrua anche in esito all'applicata continuazione, di anni diciassette di reclusione, dove alla pena base di anni tredici di reclusione si è aggiunta la pena di anni quattro di reclusione a titolo di ritenuta continuazione.

In tal senso la ricordata pena base è stata determinata abbondantemente sotto la media di anni diciassette di reclusione, in considerazione che la forbice edittale va in specie da anni dieci (art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ad anni ventiquattro di reclusione (art. 23, comma 1, cod. pen.). Del pari, quanto all'aumento per continuazione per i riconosciuti reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309, aventi ad oggetto illeciti traffici per più chilogrammi di droga pesante (eroina e cocaina), non può da un lato negarsi che la Corte territoriale abbia comunque risposto, espressamente ribadendo il giudizio di congruità della pena siccome complessivamente inflitta anche in relazione agli aumenti per continuazione tenuto conto della ribadita "particolare" gravità dei fatti che denotavano altresì ulteriori contatti di superiore livello di criminalità, mentre d'altro canto la valutazione operata non appare porsi nell'area dell'abuso del proprio potere discrezionale (cfr.

Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273533), anche in ragione dell'elevata determinazione della dosimetria edittale.

8. Ricorso Lushal 8.1. In relazione al primo motivo di censura, la Corte territoriale ha ricordato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sé ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni e altri, Rv. 269881;

Sez. 6, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa e altri, Rv. 258570). 8.1.1. In proposito la sentenza impugnata ha sì dato conto della posizione particolare assunta dall'odierno ricorrente, officiato dell'attività di corriere tra l'Italia e la Spagna per pagare le partite, non irrilevanti, di droga. Al contempo, peraltro, al fine di verificare la corrispondenza della fattispecie all'ipotesi di reato anche sotto il profilo soggettivo, la Corte territoriale ha appunto osservato che non vi poteva che essere necessariamente consapevolezza piena - dati anche i rapporti del ricorrente con gli altri compartecipi - di operare all'interno ed in favore di una struttura che aveva una sua stabilità ed un suo apparato organizzativo, tale in definitiva da operare tra l'altro in più Stati e, quantunque in un arco di tempo non particolarmente ampio, anche con collaudate criptiche modalità di comunicazione e, soprattutto, movimentando partite non secondarie di stupefacente.

In tal senso la messa a disposizione del Lushaj, che le intercettazioni hanno dimostrato pienamente edotto dell'incarico affidatogli (per altro verso non è mai stato neppure allegato che il Lushaj abbia chiesto rassicurazioni circa la liceità di siffatti viaggi internazionali e degli incarichi così ricevuti) e in rapporto con gli altri ben conosciuti sodali, viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa dell'organizzazione illecita consentendo alla stessa, una volta avuta notizia del pagamento del corrispettivo dello stupefacente, di ulteriormente operare per realizzare il proprio programma criminoso.

Né, per vero, il ruolo del ricorrente riveste caratteri di marginalità, trattandosi del soggetto incaricato del maneggio di denaro e - rappresentando garanzia per tutti - inviato in Spagna anche al di fuori dell'occasione lavorativa derivante dalla sua lecita occupazione (altrimenti utile per coprire le finalità del viaggio all'estero), e in definitiva svuotando di significato il fatto che in altra occasione lo stesso ricorrente avesse viaggiato nella giornata preferita per sé e non per gli altri associati. Il rafforzamento del comune proposito criminoso è comunque evidente, il ruolo associativo pienamente consapevole anche.

D'altronde (v. anche infra) le modalità dei viaggi e le giustificazioni addotte dall'odierno ricorrente (in un caso, come è stato sottolineato dalla Corte d'Appello, sostenendo che si sarebbe recato di persona in Spagna per consegnare a mano milletrecento euro al cugino in difficoltà economiche, senza pensare a modalità più economiche di trasferimento del denaro; nell'altro, come ha notato il Tribunale, rendendosi disponibile alla trasferta e portandola a compimento in un giorno solo - v. pag. 129 della sentenza di primo grado - senza nemmeno addurre l'occasione di lavoro) hanno non illogicamente convinto i Giudici del merito circa l'affermazione di responsabilità anche per il reato associativo. 8.2.

In tale quadro i due successivi motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che si risolvono in una critica all'interpretazione del materiale processuale da parte del provvedimento impugnato, da considerarsi - come è noto, v. supra - strutturalmente unitario in relazione ai gradi del giudizio. Fermi i dati oggettivi della presenza dell'imputato in Spagna su incarico del gruppo, è stata infatti correttamente evidenziata in una fattispecie la ben scarsa credibilità della giustificazione addotta dal Lushaj circa la necessità di soddisfare impellenti (ma oggettivamente contenute, dato l'importo di milletrecento euro) necessità economiche di altro consorte addirittura recandosi di persona fino a Madrid, in tal modo rifuggendo da altre meno macchinose modalità di approvvigionamento finanziario.

In ogni caso, se la motivazione della trasferta fosse stata strettamente personale e di ausilio ad un parente in ristrettezze, rimarrebbe priva di giustificazione la rete di telefonate e di contatti contestualmente intervenuta anche con gli altri soggetti ritenuti parte dell'associazione, ed in proposito il rilievo della Corte territoriale è pienamente condivisibile. Allo stesso tempo, quanto alla trasferta del precedente mese di novembre, addirittura il ricorrente aveva richiesto un permesso dal lavoro per recarsi oltre frontiera (ed al riguardo è lo stesso Beka, certamente non coinvolto nella relazione sentimentale che avrebbe spinto il ricorrente alla trasferta iberica, ad interessarsi della vicenda e ad informarsi sulle possibilità di allontanamento del Lushaj dal posto di lavoro), ed è sempre con altri personaggi della consorteria che il Lushaj si rapporta e dà conto dell'avanzo di danaro (legato, secondo la sentenza di primo grado ed alle conversazioni ivi riportate, ad un problema di prenotazioni alberghiere).Ciò posto, le considerazioni svolte dalla sentenza censurata appaiono esenti da vizi e ben distanti da ogni illogicità, ancor meno manifesta.

Sì che i rilievi del ricorrente, quanto alla sua esclusione dai commenti circa l 'arresto di altro corriere della droga, non sono in grado di incrinare il quadro complessivamente risultante, di cui alle due concordi sentenze di merito. 8.3. In relazione poi all'ultima censura, e tenuto conto che il definitivo scrutinio di pericolosità dovrà essere condotto al termine dell 'espiazione della pena, la sentenza impugnata ha dato non illogico conto - in dichiarato contrasto con la prima decisione - della positiva valutazione di pericolosità sociale, assumendo al riguardo la particolare gravità dei fatti, i conseguenti collegamenti con ambienti criminali transnazionali, il contegno processuale e in definitiva il concreto rischio di coinvolgimento in affari illeciti, anche in ragione dell'interesse generale alla sicurezza sociale.

Al riguardo, è stato così osservato che, in tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l 'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all 'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argonnentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408). 8.3.1.

Ciò posto, atteso il giudizio certamente non illogico, per vero pienamente coerente rispetto al percorso argomentativo di merito nella sua