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Sentenza — n. 33409/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33409/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33409/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHIARADIA GIOVANNI nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/02/1967 BONAFEDE MARCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 09/09/1992 CHIARADIA PIERO FRANCESCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 16/08/1963 BONAFEDE SALVATORE nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/05/1984 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive dell'AVV. PASQUALE DI IACOVO che, per conto di tutti i ricorrenti, ha insistito per l'ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi chiedendone l'accoglimento. Ricorsi definiti ex. art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 697 cod. pen, art. 391- bis cod. proc. pen, art. 2700 cod. civ, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 33409/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in considerazione del tentativo di investire il militare, delle manovre pericolose poste in essere durante la fuga nonché della colluttazione con i Carabinieri; le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto) non erano state ritenute credibili, avendo il medesimo negato circostanze oggetto di diretta percezione degli operanti (aveva negato di aver opposto resistenza ai militari ai quali aveva spontaneamente riferito di avere l'arma).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti aiuto all'evasione di detenuti altri reati saccheggio assenza di persecuzione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
1.1.Gli imputati sono stati ritenuti penalmente responsabili: 1.1.1.tutti, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, lett.
art. 337 cod. pen
2.1.Con il primo, che riguarda il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche questioni devolute con il primo motivo di appello relative:
art. 697 cod. pen
4.7.Con il settimo deduce la mancanza di motivazione in relazione allo specifico motivo di appello inerente l'erroneo, immotivato ed eccessivo aumento della pena base per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 391- bis cod. proc. pen
art. 2700 cod. civ
274839 - 01, secondo cui il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ.
art. 133 cod. pen
Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Chiaradia Piero Francesco, Bonafede Marco e Bonafede Salvatore consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CHIARADIA GIOVANNI nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/02/1967 BONAFEDE MARCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 09/09/1992 CHIARADIA PIERO FRANCESCO nato a CORIGLIANO CALABRO il 16/08/1963 BONAFEDE SALVATORE nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/05/1984 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie difensive dell'AVV. PASQUALE DI IACOVO che, per conto di tutti i ricorrenti, ha insistito per l'ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi chiedendone l'accoglimento. Ricorsi definiti ex. art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Giovanni Chiaradia, Marco Bonafede, Piero Francesco Chiaradia e Salvatore Bonafede ricorrono per l'annullamento della sentenza del 09/06/2020 della Corte di appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza del 30/10/2019 del GUP del Tribunale di Castrovillari, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, ha rideterminato in quattro anni, cinque mesi e ventisette giorni di reclusione e 19.992,00 euro di multa la pena inflitta a Giovanni Chiaradia, in quattro anni, un mese e venticinque giorni di reclusione e 17.917,00 euro di multa la pena inflitta a Salvatore e Marco Bonafede, confermando nel resto la condanna di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti. 1.1.Gli imputati sono stati ritenuti penalmente responsabili: 1.1.1.tutti, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 1, perché in concorso tra loro, su istigazione di Giovanni Chiaradia, che aveva anche impartito istruzioni sul luogo e sulle modalità di occultamento dello stupefacente, nonché sulla ripartizione del provento delle vendite, partecipando, inoltre, al riparto degli incassi dell'attività di vendita, illecitamente detenevano, a fine di cessione a terzi, e cedevano sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina; il fatto è contestato come commesso in Corigliano-Rossano dal mese di maggio a quello di novembre dell'anno 2018, con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per Francesco Piero Chiaradia e con recidiva reiterata per Giovanni Chiaradia; 1.1.2.il Giovanni Chiaradia del reato di cui agli artt. 337, 61, n. 2), cod. pen., rubricato al capo 2, per aver usato violenza a due appuntati dei Carabinieri che, in servizio di pattuglia, gli avevano intimato l'alt (violenza consistita nell'aver accelerato la corsa dell'autovettura puntandola in direzione di uno dei due militari, nell'aver proseguito la marcia a velocità sostenuta lungo le vie del centro abitato, nell'ingaggiare una colluttazione con entrambi i militari, che lo avevano raggiunto, al fine di darsi alla fuga; il fatto è contestato come commesso in Corigliano il 01/05/2018, al fine di assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capo 3, 4 e 5, con recidiva reiterata; 1.1.3.il Giovanni Chiaradia anche dei reati di cui agli artt. 23, legge n. 110 del 1975, 648 cod. pen., 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, rubricati, rispettivamente, ai capi 3, 4 e 5, per aver ricevuto, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola con matricola abrasa (capi 3 e 4), nonché una forbice in acciaio, lunga 16 cm. 1.1.4.Marco e Salvatore Bonafede del reato di cui agli artt. 110, 697 cod. pen., rubricato al capo 6, per aver detenuto, un concorso fra loro, una cartuccia a palla unica; il fatto è contestato come commesso in Corigliano-Rossano il 05/10/2018; 1.1.5.Marco e Salvatore Bonafede anche del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 7, per avere, in concorso fra loro, detenuto tre germogli di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso, rispettivamente, di gr. 1,962, gr. 0,971, e gr. 0,137. 2.Giovanni Chiaradia propone cinque motivi. 2.1.Con il primo, che riguarda il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche questioni devolute con il primo motivo di appello relative:

a) al malgoverno, logico e giuridico, della prova costituita dall'intercettazione audio- visiva del colloquio intercorso con i suoi famigliari il 14/05/2018, il primo dopo il proprio arresto in flagranza di reato, dal quale risultava una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta a quella che emergeva dai verbali dei Carabinieri operanti;

b) all'omessa motivazione (in senso grafico) in ordine alle concrete circostanze di tempo e di luogo che escludevano la pericolosità della fuga. 2.2.Con il secondo motivo, che riguarda il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, deduce il vizio di omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di consapevolezza della presenza delle forbici nell'autovettura di proprietà della figlia (da lui condotta in occasione dell'arresto per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.), mancanza desumibile dal colloquio in carcere del 14/05/2018 richiamato nel primo motivo. 2.3.Con il terzo motivo, che riguarda il reato di cui al capo 1 della rubrica (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), deduce l'inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e l'omessa valutazione degli elementi di prova forniti dalla difesa.

Premette che con il terzo motivo di appello era stato censurato il malgoverno, da parte del primo Giudice, degli indizi di correità nel reato di cui al capo 1, sprovvisti del carattere di univocità preteso dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in quanto desunti dal citato colloquio del 14/05/2018, in particolare dello scambio di parole con Piero Francesco Chiaradia, mal tradotto dagli operanti, male interpretato dal primo Giudice, il cui contenuto mal si conciliava con l'ipotizzato oggetto (sostanza stupefacente) ed invece avrebbe meglio potuto riferirsi al denaro provento dell'attività professionale di allevamento e vendita in nero di cani razza in considerazione del tenore delle parole utilizzate, degli esiti delle perquisizioni (negative) operate nei luoghi di presunto occultamento/ spostamento della sostanza, della incompatibilità dell'entità dell'attività di spaccio contestata (non più di otto vendite accertate nell'arco di cinque mesi di monitoraggio) con la quantità di denaro (85.000,00 euro) prodotta dalla vendite dei cani e non dichiarata al fisco, del più generale contesto probatorio nel quale tale conversazione avrebbe dovuto essere collocata.

La Corte di appello non ha fatto a sua volta buon governo dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché, con motivazione insufficiente ed illogica ed in base ad argomenti giuridici errati, trascurando gli specifici elementi di prova segnalati con l'appello, ha sostanzialmente reiterato gli errori del primo giudice avendo escluso il proprio coinvolgimento nella redditizia (e non dichiarata a fini fiscali) attività di allevamento cani (comprovata da numerose fonti di prova) e la riconducibilità ad essa dello scambio di battute con il Piero Francesco Chiaradia ed in particolare della richiesta di spostamento di non meglio precisati oggetti (da sotto un autocarro secondo i Giudici di merito, da una soffitta secondo le trascrizioni offerte dalla difesa).

La Corte di appello, oltre a mutuare gli errori del GUP: - non spiega le ragioni per le quali non era possibile spostare del denaro sotto un motocarro; - Non considera che Chiaradia Piero Francesco aveva ceduto sostanza stupefacente in tempi diversi e successivi rispetto al 14 maggio 2018, E che nessun indizio era stato acquisito per dimostrare che Bonafede Salvatore e Bonafede Marco avessero venduto la sostanza che il ricorrente avrebbe chiesto di spostare; - ha male interpretato la conversazione intercorsa il 23 giugno 2018 tra Bonafede Salvatore e la moglie di quest'ultimo, immotivatamente (ed erroneamente) identificata nella moglie di Chiaradia Piero Francesco, nel corso della quale i due interlocutori stavano discorrendo della redditizia attività di documentata vendita di 72 cani di razza usando argomenti inequivocabili ("le scarpe del lavoro" indossata dall'uomo) o fraintesi (il tono palesemente scherzoso con il quale l'uomo aveva sollecitato il concepimento di un figlio prima di essere arrestato); - ha erroneamente indicato in Bonafede Salvatore, piuttosto che in tale Marco, fidanzato di Carmen, figlia di Olivieri Salvatore, il destinatario del biglietto che il ricorrente aveva tentato di consegnare alla propria moglie, Olivieri Pasqualina, nel corso del colloquio intercorso in carcere il 22 maggio 2018, errore aggravato dalla mancata confutazione delle argomentazioni difensive formulate con l'atto di appello e delle prove in esso indicate (in particolare le conversazioni intervenute successivamente al 22 maggio 2018) e dalla natura illogica della decisione di recapitare tale biglietto tramite la moglie piuttosto che consegnarlo direttamente a mani del presente Chiaradia Piero Francesco ritenuto complice dell'ipotizzato destinatario; - non ha affatto spiegato come potesse conciliarsi l'ipotesi secondo la quale il biglietto conteneva l'ordine di consegnare al proprio figlio una somma riconducibile ai proventi dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che alla data del colloquio non aveva fatto registrare alcuna cessione o consegna; - non ha considerato la decisività del dato probatorio rinveniente dal fatto che Olivieri Salvatore gestiva un ristorante e che la richiesta di consegna di danaro aggiuntivo (100 euro) fosse compatibile con il tenore del biglietto ("tutte le volte che cucini") piuttosto che con l'ipotizzata attività di spaccio non essendo possibile sul piano logico che ad ogni cessione potesse consegnarsi la somma di 100 C al proprio figlio non esistendo in commercio tipologia di stupefacente che hanno un costo di molto superiore alle 100 C a dose. 2.4.Con il quarto motivo, che riguarda il concorso nei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 309 del 1990, contestati al capo 1, punti A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, deduce i medesimi vizi di illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sotto il profilo del malgoverno delle prove.

Pur ipotizzando che le conversazioni intercorse il 14 maggio 2018 e del 23 giugno 2018 si riferissero a sostanze stupefacenti, la Corte di appello non spiega in che modo il ricorrente avrebbe fornito il proprio contributo alle condotte di detenzione, occultamento, controllo e vendita della sostanza stupefacente posta in essere dagli altri ricorrenti benché fosse detenuto in carcere e quindi posto agli arresti domiciliari in un appartamento costantemente monitorato, a sua insaputa, dalla polizia giudiziaria e l'utenza fosse sottoposta a intercettazioni telefoniche.

La sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni difensive relative, tra l'altro, alla portata decisiva, a favore del ricorrente, della conversazione intercorsa il 21 ottobre 2018 tra Bonafede Salvatore ed il fratello Leonardo nel corso della quale era emersa l'esistenza di una doppia contabilità, una relativa alla vendita dei cani, l'altra all'attività di vendita di sostanze stupefacenti, che però non era stata consegnata a Salvatore da Chiaradia Giovanni e Chiaradia Piero Francesco. L'esistenza della doppia contabilità era stata confermata anche da Chiaradia Rosa Pasqualina, Tassitani Antonio e Bonafede Leonardo ma la corte d'appello ha illogicamente quanto lapidariamente ritenuto inattendibili le loro dichiarazioni sol perché rese non nell'immediatezza dell'arresto dei ricorrenti ma a distanza di sette mesi 2.5.Con il quinto motivo, tenuto conto della modestia delle cessioni (solo 8), della irrilevanza di una modesta organizzazione ai fini della qualificazione del fatto in termini di lieve entità, della preponderanza dell'attività di vendita dei cani, deduce l'inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di illogicità e omessa motivazione sul punto. 3.Piero Francesco Chiaradia propone quattro motivi.3.1.11 primo, il terzo ed il quarto motivo riprendono i medesimi argomenti oggetto del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso di Giovanni Chiaradia. 3.2.11 secondo, che riguarda il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1, A.1 della rubrica, sviluppa argomenti in parte diversi a sostegno della dedotta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quale conseguenza del malgoverno delle prove e dell'omessa valutazione di quelle fornite dalla difesa volte a dimostrare che la somma di 900 euro, richiesta dal ricorrente a Franco Stefano Marinaro, costituiva il corrispettivo della vendita di un «American Bulldog» e non di 25 grammi di eroina, ipotesi quest'ultima insostenibile sul piano logico e in contrasto con le stesse prove in base alle quali la Corte di appello ha ribadito la propria condanna. 4.Marco Bonafede propone otto motivi. 4.1.11 primo è del tutto simile al terzo motivo del ricorso di Giovanni Chiara dia. 4.2.11 secondo riprende gli argomenti sviluppati dal secondo motivo del ricorso di Piero Francesco Chiaradia. 4.3.11 terzo, che riguarda il reato di cui al capo 1, A.2., deduce il vizio di omessa motivazione in relazione allo specifico motivo di appello inerente la appartenenza esclusiva a Salvatore Bonafede del calzino nel quale era detenuta la sostanza stupefacente e dal quale era stata estratta quella consegnata ad Antonio Curatolo. 4.4.11 quarto motivo riguarda il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1, A.3 della rubrica (cessione di sostanza a Vito Ammirato), deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quale conseguenza del malgoverno e travisamento delle prove e dell'omessa o comunque erronea valutazione di quelle fornite dalla difesa circa:

a) la inidoneità accusatoria delle videoriprese del 20/09/2018;

b) l'errore nella individuazione dell'autovettura dell'Ammirato, confusa con quella di Ernesto Bonafede, che mai si era fermata in corrispondenza della abitazione di Salvatore Bonafede;

c) i rapporti di pregressa conoscenza e amicizia tra l'Ammirato e Rosa Pasqualina Chiaradia che giustificavano l'effettiva fermata presso l'abitazione di quest'ultima;

d) il pregresso possesso di sostanza stupefacente che l'Ammirato si era portato dietro mentre andava a lavoro. Le prove dichiarative a supporto di tale decisione sono state liquidate come inattendibili dalla Corte di appello sul solo rilievo della loro "tardività" omettendo al contempo di scrutinare l'eccepito travisamento della prova documentale (le video-riprese) nella parte in cui all'Ammirato è stata erroneamente attribuita la autovettura del Bonafede Ernesto.4.5.Con il quinto motivo, che riguarda i reati di cui al capi 1, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, deduce la mancanza di motivazione sull'eccepito malgoverno degli artt. 192, comma 2, e 533, comma cod. proc. pen., da parte del primo Giudice che aveva affermato il concorso nelle cessioni del 12/06/2018, 14/06/2018, 22/06/2018 e 27/06/2018 sol perché gli assuntori avevano effettuato delle brevi soste nei pressi delle abitazioni dei fratelli Bonafede.

Il GUP aveva ignorato che le abitazioni degli imputati erano distanti tra loro e dai luoghi geografici di assunzione delle sostanze, a loro volta frapposti da altre abitazioni, che i luoghi erano tutt'altro che isolati. Quanto alla cessione del 09/07/2018 deduce la totale mancanza di prova dell'oggetto stesso della cessione già eccepita in primo grado e rimasta senza risposta anche in appello. In conclusione, ribadisce che anche in appello la propria condanna si fonda sul passaggio di alcune vetture nei pressi della propria abitazione prima che gli occupanti assumessero sostanza stupefacente e sulla consegna di un "qualcosa" all'autista di un furgone. 4.6.11 sesto motivo riprende gli argomenti sviluppati da Chiaradia Giovanni a sostegno della lieve entità dei fatti. 4.7.Con il settimo deduce la mancanza di motivazione in relazione allo specifico motivo di appello inerente l'erroneo, immotivato ed eccessivo aumento della pena base per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. contestato al capo 6. 4.8.Con l'ottavo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5.Salvatore Bonafede propone sette motivi del tutto sovrapponibili a quelli proposti da Marco Bonafede (con esclusione del terzo motivo del ricorso di quest'ultimo non riproposto da Salvatore Bonafede). 6.Tutti i ricorrenti hanno depositato memorie di replica alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E' fondato il ricorso del Giovanni Chiaradia limitatamente al capo 5; nel resto il suo ricorso e quelli degli altri imputati sono inammissibili. 2.Prima di esaminare i singoli ricorsi, devono essere ricordati i principi più volte affermati da questa Corte di cassazione circa i limiti della deducibilità del vizio di motivazione in sede di legittimità. In particolare: 2.1.1'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; 2.2.1'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculí", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 2.3.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 2.4.è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01;

Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 2.5.il travisamento della prova, come detto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo.

Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile (Sez. 5, n. 48050 del 2019, cit., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; in senso conforme, Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.;

Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207 - 01). Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); 2.6.poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438;

Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); 2.7.quando si deduce l'omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); 2.8.non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601;

Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.); 2.9.è necessario, pertanto:

a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 2.10.In conclusione:

a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;

b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunzia il travisamento (per omissione o falsificazione), purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;

c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;

d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 2.10.1.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova.

Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 2.11.Va altresì ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche o ambientali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 - 01). In sede di legittimità, inoltre, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516;

Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). 3.Chiaradia Giovanni. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.2.Dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta che, nel corso di un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro avevano intimato l'alt all'autovettura condotta dal ricorrente che, invece di arrestare la marcia, aveva accelerato tentando di investire uno degli operanti, il quale, dopo aver ripetuto il segnale di alt, era riuscito a spostarsi in tempo utile per non essere travolto.

Superato il posto di blocco, l'autovettura era fuggita effettuando manovre pericolose e dando inizio ad un vero e proprio inseguimento; l'auto aveva proceduto ad alta velocità, incurante, il conducente, del traffico e della segnaletica stradale, attraversando il centro abitato fino ad arrestare la corsa in una via senza uscita; abbandonata l'auto, il guidatore aveva continuato la fuga a piedi e, una volta raggiunto dai militari, li aveva spinti e strattonati, fino ad essere, infine, bloccato ed identificato nell'odierno ricorrente. A seguito di perquisizione personale e veicolare, nella tasca del pantalone indossato dal Chiaradia era stata rinvenuta una pistola marca Bernardelli con matricola abrasa, cal. 7.65, completa di caricatore e contenente sei cartucce, oltre una in canna ed il cane armato, nonché un paio di forbici in acciaio della lunghezza di cm. 16, occultate nello sportello dell'autovettura.

Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in considerazione del tentativo di investire il militare, delle manovre pericolose poste in essere durante la fuga nonché della colluttazione con i Carabinieri; le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto) non erano state ritenute credibili, avendo il medesimo negato circostanze oggetto di diretta percezione degli operanti (aveva negato di aver opposto resistenza ai militari ai quali aveva spontaneamente riferito di avere l'arma).

In sede di appello, l'imputato aveva dedotto che, in occasione di un colloquio intrattenuto con i prossimi congiunti presso la casa Circondariale di Castrovillari (colloquio trascritto dal CT della difesa), aveva confidato alla moglie, Olivieri Pasqualina, al proprio figlio Chiaradia Alessandro ed al proprio fratello Chiaradia Piero Francesco, di non aver veramente tentato di investire il carabiniere in occasione del controllo all'esito del quale era stato tratto in arresto, così come non erano vere le aggressioni fisiche di cui era accusato, né corrispondeva al vero che la pistola sequestratagli avesse il colpo in canna.

Tale confessione, secondo il difensore, doveva ritenersi attendibile perché corroborata da quanto riferito da una conoscente ai familiari del Chiaradia stesso, la quale aveva informato i predetti che una signora aveva assistito al controllo dell'imputato ed aveva sostenuto che, in realtà, soltanto i Carabinieri avevano usato la forza fisica contro il prevenuto, nonostante quest'ultimo avesse spontaneamente arrestato la marcia dell'auto all'interno di un vicolo cieco; la testimone oculare - aveva aggiunto - non era stata escussa dal difensore nelle forme previste dall'art. 391- bis cod. proc. pen. perché l'informatrice aveva lasciato intendere che non avrebbe deposto contro i Carabinieri.

Il GUP, aveva proseguito, oltre a non tener conto di questo elemento di prova, del quale non v'è menzione nella sentenza di primo grado, non aveva nemmeno effettuato una specifica disamina delle concrete circostanze di tempo e di luogo che avrebbero reso particolarmente pericolosa la fuga in auto asseritamente tentata dal ricorrente, considerato l'orario serale in cui si era verificato l'evento e la consapevole manovra effettuata dal Chiaradia per imboccare il vicolo cieco dove aveva fermato la marcia dell'autovettura. 3.3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha osservato che le dichiarazioni rilasciate dal prevenuto nell'immediatezza erano apodittiche e tese esclusivamente a sminuire, inutilmente, la sua responsabilità, poiché contrastanti con i verbali della polizia giudiziaria relativi all'arresto «aventi, com'è noto, natura fidefacente fino a querela di falso (che non risulta proposta)».

Del tutto ininfluenti, secondo i Giudici distrettuali, risultavano i generici riferimenti alla esistenza di una presunta teste oculare la quale non sarebbe stata disposta a deporre contro i militari. Nè risultava idoneo a smentire la versione dei fatti resa degli operanti il contenuto del colloquio intercettato in carcere, «dovendosi rilevare che, secondo l'orientamento della suprema Corte "Ai fini del ragionevole dubbio, non basta opporre la diversa ricostruzione dei fatti operata dall'imputato, non potendo detto dubbio fondarsi su un 'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (Corte di Cassazione sez.

III Penale, sentenza 21 settembre -26 novembre 2018, n. 52999)». 3.4.Tanto premesso, la valutazione della Corte di appello del colloquio del ricorrente in carcere con i propri familiari non è manifestamente illogico E' un dato di fatto che, accettando di essere giudicato allo stato degli atti, il ricorrente ha rinunciato alla possibilità di esaminare (o controesaminare) i verbalizzanti ma anche alla astratta possibilità di indicare e far citare la testimone in questione che, al di là dei suoi proclami, non avrebbe potuto rifiutare il proprio ufficio.

Tali dichiarazioni ben avrebbero potuto essere veicolate nel processo attraverso la testimonianza di chi le aveva ricevute e poi riferite ai congiunti dell'imputato, innescando - se richiesto - il meccanismo verificatorio previsto dall'art. 195, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e rafforzato dal possibile ricorso al confronto con chi quelle dichiarazioni aveva raccolto o con gli stessi operanti. La realtà è che la mancata indicazione almeno delle generalità della pretesa testimone (e del conoscente della famiglia dell'imputato che ne raccolse la confidenze) rende il risultato probatorio assolutamente neutro e non verificabile, rendendo, sul piano della loro valutazione, le dichiarazioni rese nel corso del colloquio in carcere del tutto omogenee con quelle rese in sede di convalida dell'arresto.

La questione, dunque, non si risolve tanto sul piano della natura fidefacente dei verbali della polizia giudiziaria (la cui corrispondenza a vero il giudice penale può accertare autonomamente anche mediante l'esame del verbalizzante senza la necessità di una specifica querela di falso), quanto sulla considerazione che la verità dei fatti in essi descritti non può essere messa in discussione da una fonte sostanzialmente anonima, tanto più che, come già detto, accettando di essere giudicato in base agli atti unilateralmente raccolti dal pubblico ministero, l'imputato ha accettato senza riserve il risultato probatorio derivante dalla lettura dei verbali di arresto e della relativa informativa di reato (nel senso che i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen., cfr.

Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274839 - 01, secondo cui il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile; nello stesso senso Sez. 5, n. 610 del 22/02/1993, Rv. 195014 e Sez. 5, n. 123 del 10/01/1994, Rv. 197729). 3.5.E' invece fondato il secondo motivo. 3.6.Investita della specifica questione relativa alla consapevolezza del ricorrente dell'esistenza nell'autovettura da lui condotta, ma di proprietà della figlia, delle forbici indicate nel capo 5 della rubrica (pag. 13 della sentenza), asseritamente dimenticate in macchina dalla proprietaria, la Corte di appello non ha fornito alcuna risposta, integrando il dedotto vizio di mancanza assoluta di motivazione. 3.7.La sentenza deve perciò essere annullata in relazione al suddetto capo di imputazione con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello. 3.8.11 terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.9.11 ricorrente, nonostante la doppia conforme pronuncia di condanna, reitera i medesimi argomenti difensivi devoluti in appello compulsandone uno scrutinio in questa sede che si avvale del richiamo ad elementi estranei al testo della motivazione della sentenza impugnata e di una diversa (e inammissibile) interpretazione dei dialoghi intercettati, nonché di un dedotto travisamento delle prove malamente proposto e volto surrettiziamente a sollecitare un ulteriore esame di merito delle prove, in violazione, oltretutto, del principio di autosufficienza del ricorso. 3.10.1n questa inammissibile operazione di scomposizione e ricomposizione del quadro probatorio, il ricorrente perde di vista anche le ragioni positivamente indicate dalla sentenza per escludere la riconduzione dell'attività di allevamento dei cani a tutti i ricorrenti ed a lui in particolare (pag. 27 e seg. della sentenza impugnata).

Manca al riguardo una precisa presa di posizione che indebolisce l'intero costrutto difensivo e lo rende generico, con conseguenze in ordine alla stessa (astratta) persuasività e tenuta della tesi alternativa siccome fondata (essa sì) su una visione parziale dell'intero quadro probatorio.3.11.Manca, dunque, una completa correlazione tra i vizi dedotti e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. 3.12.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).

Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 3.13.Venendo meno la ragionevolezza (e coerenza con il quadro probatorio) della tesi difensiva del commercio clandestino dei cani (esclusa dalla Corte di appello con argomenti tutt'altro che illogici e incoerenti con il quadro probatorio), non trova alcun aggancio la deduzione della provenienza del denaro da tale attività piuttosto che da quella dell'illecito commercio di sostanze stupefacenti, con conseguente irrilevanza anche delle questioni relative alla inesatta trascrizione del dialogo del 14/05/2018 intercorso con Piero Francesco Chiaradia.

Va comunque evidenziato che il primo Giudice aveva affermato di aver personalmente ascoltato la conversazione traendone conferma della declinazione al femminile dell'oggetto da spostare ed aveva anche fatto riferimento alla mimica dei gesti utilizzati (argomento quest'ultimo totalmente negletto anche nell'atto di appello), argomentando comunque sul quadro di insieme che legittimava la tesi accusatoria a fronte dell'approccio parcellizzato proposto dal ricorrente (che reitera in questa sede lo stesso approccio sbagliato) volto a minimizzare allusioni chiare all'attività illecita degli imputati (come il rischio di essere arrestati palesato da Bonafede Salvatore) o a dare una lettura diversa delle attività di allevamento dei cani (che gli stessi imputati avevano affermato essere amatoriale) o escludere l'evidenza (il pizzino destinato a Salvatore Bonafede).

Da dove l'appellante aveva dedotto l'ignoranza da parte del giudice del dialetto non è dato conoscere, risolvendosi la deduzione in una mera petizione di principio. 3.14.L'inammissibilità del terzo e del quarto motivo riflette le proprie conseguenze sulla manifesta infondatezza dell'ultimo, frutto di una lettura "minimalista" dei fatti cui fa ombra la insistita riconducibilità dei profitti all'attività di allevamento dei cani, piuttosto che ad un'attività di cessione di sostanze stupefacenti che la Corte di appello descrive come organizzata, ancorché in modo rudimentale, e complessivamente in grado di movimentare non modeste quantità di stupefacenti. 4.Chiaradia Piero Francesco. 4.1.11 primo, il terzo ed il quarto motivo reiterano il contenuto del terzo, del quarto e del quinto motivo del ricorso di Chiaradia Giovanni e sono dunque inammissibili per le ragioni già esposte in sede di esame del ricorso di questi. 4.2.11 secondo motivo è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.3.11 capo 1, A.1, attribuisce al ricorrente la cessione a Marinaro Franco Stefano di 6 dosi di eroina.

La condanna si fondava, in primo grado, sull'intercettazione delle conversazioni intercorse il 19/07/2018 tra il Chiaradia Piero Francesco e Bonafede Salvatore dalle quali era emerso che il primo aveva intimato al Marinaro il pagamento della somma di 900,00 euro che avrebbe dovuto essere consegnata al Bonafede il giorno successivo, pena azioni ritorsive dello stesso Chiaradia. Il 23/07/2018 era stata effettuata una perquisizione nell'abitazione del Marinaro all'esito della quale erano state rinvenute sei dosi di eroina, circostanza, questa, ritenuta coerente con l'ipotesi accusatoria che oggetto della conversazione intercettata qualche giorno prima fosse proprio il debito accumulato dal Marinaro a fronte dell'acquisto dell'eroina.

L'ipotesi accusatoria, aveva affermato il primo Giudice, non era smentita dalla sproporzione tra l'entità del debito (900,00 euro) e la quantità della sostanza sequestrata posto che l'intervallo di tempo tra la conversazione intercettata e la perquisizione rendevano plausibile l'ipotesi che parte della sostanza fosse già stata consumata dal Marinaro, le cui dichiarazioni rese al difensore, volte a fornire una spiegazione alternativa dell'origine del debito (l'acquisto di un cucciolo di cane di razza nel mese di maggio 2018, sottratto da ignoti verso la metà di giugno dello stesso anno, poco prima della scadenza del termine previsto per il pagamento, mentre l'eroina era stata acquistata a Taranto), non erano state ritenute credibili dal GUP. 4.4.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha ribadito il giudizio di inattendibilità del Marinaro osservando, con argomenti immuni da vizi logici, che le sue dichiarazioni, in quanto rese da persona arrestata nella flagranza del reato di detenzione delle sei dosi di eroina, non potevano costituire prova dell'innocenza del Chiaradia siccome totalmente sfornite di riscontri e chiaramente orientate ad aiutare i suoi fornitori. 4.5.Tale giudizio si fonda su un ragionamento non manifestamente illogico che sfugge al sindacato di legittimità e non è certamente rivisitabile in questa sede in base ad una diversa lettura delle prove che non tiene conto del fatto che le dichiarazioni del testimone erano sfornite di riscontri. 5.Bonafede Marco e Bonafede Salvatore. 5.1.11 primo, il secondo ed il sesto motivo propongono le medesime questioni esaminate in sede di scrutinio dei ricorsi del Chiaradia Giovanni e Chiaradia Piero Francesco. 5.2.11 terzo, il quarto ed il quinto motivo riflettono lo stesso difetto di impostazione degli altri ricorsi (parcellizzazione delle prove, valorizzazione dell'allevamento dei cani, svalutazione di dichiarazioni pressoché confessorie, lettura alternativa delle prove che mal si concilia con la visione globale dei fatti). 5.3.In particolare: 5.4.1a riconduzione ad interessi ed attività illecite comuni ai due fratelli e ai Chiaradia toglie rilevanza al difetto motivazionale dedotto con il terzo motivo (proposto dal solo Marco Bonafede); 5.5.il quarto ed il quinto motivo sollecitano una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio (e del significato delle conversazioni intercettate) conformemente valutato in senso accusatorio dai Giudici di primo e di secondo grado. 5.6.11 settimo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha operato, per il reato satellite di cui all'art. 697 cod. pen., un aumento di quindici giorni di reclusione e 50 euro di multa sulla pena base determinata per il reato più grave. In primo grado l'aumento era stato di un mese di reclusione ma l'appello, sul punto, era decisamente generico. 5.7.E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. 5.8.Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv, 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5.9.Nel caso di specie, la decisione della Corte di appello di privilegiare la oggettiva gravità dei fatti a scapito degli indicatori di una possibile attenuazione della pena devoluti dagli imputati costituisce manifestazione di una discrezionalità tecnica non arbitraria e non sindacabile in questa sede. 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Chiaradia Piero Francesco, Bonafede Marco e Bonafede Salvatore consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato Chiaradia Giovanni limitatamente alla condanna per la contravvenzione di cui al capo 5 (art. 4, L. n. 110/1975) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appel