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Sentenza — n. 33407/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33407/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33407/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è infondato. 2.1 motivi possono essere esaminati congiuntamente. 2.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la causa di non punibilità del reato, prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983, che è integrata dalla corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità, costituisce una fattispecie a formazione progressiva che, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione, ed il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi suddetti, decorre dal momento in cui si sia verificata "aliunde" la conoscenza, da parte dell'imputato, del predetto avviso di accertamento (Sez. 3, n. 29825 del 24/09/2020, Rv. 280283 - 01). 2.2.Non si tratta di un principio nuovo: era già stato affermato da Séz. 3, n. 46169 del 18/07/2014, Rv. 260912 - 01 (secondo cui la consapevolezza dell'imputato di poter fruire della causa di non punibilità può essere desunta dal contenuto dei motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado) ed era stato ribadito da Sez. 3, n. 44529 del 16/05/2018, Rv. 274695 - 01.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 27258 del 16/05/2017, Rv. 237228 - 01; Sez. 3, n. 41277 del 28/09/2004, Rv. 230316 - 01; nel senso che la notifica dell'accertamento della violazione ed il decorso del termine di tre mesi non costituiscono una condizione di procedibilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ponendosi una tale configurazione in contrasto con la chiara lettera della norma e dovendosi configurare rilevanti dubbi di costituzionalità della norma medesima nella interpretazione che attribuisce ad essi tale natura, cfr.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati obblighi di notifica notificazione viziata responsabilità previdenziale retribuzione non pagata pagamento delle prestazioni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONARRIGO SANTO nato a MILAZZO il 07/08/1976 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Santo Bonarrigo ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/11/2019 della Corte di appello di Messina che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di sei mesi di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1, d.l. n. 463 del 1983 (omesso versamento delle somme trattenute, a titolo previdenziale e assistenziale, sulle retribuzioni corrisposte nei mesi da gennaio a giugno dell'anno 2013 ai dipendenti della società «Sigma Manutenzioni» per un ammontare complessivo di € 40.098,28) 1.1.Con il primo motivo premette, in fatto, che l'accertamento della violazione e la contestuale diffida ad adempiere dell'INPS sono stati recapitati presso il proprio domicilio fiscale di Via Camastra, 37, di Pace Del Mela, sede della pregressa attività di macelleria (attività cessata nel 2003) risultante dal Mod. 740, ma luogo del tutto diverso da quello di residenza, situato dal 2011 in Via San Cataldo 53 di Milazzo; deduce, in diritto, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella sua triplice declinazione della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché il travisamento del «quadro probatorio in ordine alla denunziata omessa notifica della comunicazione di violazione e diffida ad adempiere emessa dall'Inps».

La circostanza, peraltro non provata, che presso l'indirizzo di Via Camastra, 37 di Pace Del Mela fosse stata recapitata dall'INPS corrispondenza accettata da un famigliare non convivente (la madre e cognata) non autorizza a ritenere che tali comunicazioni siano andate a buon fine anche perché non vi è prova che in conseguenza di tali spedizioni egli abbia mai pagato alcunché. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, dl. n. 463 del 1983. Richiamati gli argomenti a sostegno del primo motivo, aggiunge che nessuna norma impone la comunicazione all'INPS della variazione dell'indirizzo di residenza, né la consegna a famigliare non convivente legittima la presunzione di conoscenza dell'atto recapitato in luogo diverso dalla residenza.

La diffida, prosegue, avrebbe dovuto essere notificata presso il datore di lavoro o presso la sede dell'azienda, non presso un'abitazione diversa dall'abitazione di residenza. Inoltre, la mancata indicazione nel decreto di citazione diretta a giudizio, degli elementi ritenuti necessari a qualificarlo come equipollente alla diffida ha impedito il decorrere ed il maturare del termine di novanta giorni per fruire della causa di non punibilità prevista dal comma 1-bis, dl. n. 463 cit. Il decreto di citazione, prosegue, è stato notificato il 6 luglio 2016, di quando il ricorrente non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società, posta in liquidazione il 16 marzo 2015. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in punto di mancato riconoscimento dell'esimente della forza maggiore e della mancanza dell'elemento psicologico del reato quale conseguenza del fatto che alla data di notifica del decreto di citazione diretta l'impresa era fallita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 2.1 motivi possono essere esaminati congiuntamente. 2.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la causa di non punibilità del reato, prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983, che è integrata dalla corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità, costituisce una fattispecie a formazione progressiva che, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione, ed il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi suddetti, decorre dal momento in cui si sia verificata "aliunde" la conoscenza, da parte dell'imputato, del predetto avviso di accertamento (Sez. 3, n. 29825 del 24/09/2020, Rv. 280283 - 01). 2.2.Non si tratta di un principio nuovo: era già stato affermato da Séz. 3, n. 46169 del 18/07/2014, Rv. 260912 - 01 (secondo cui la consapevolezza dell'imputato di poter fruire della causa di non punibilità può essere desunta dal contenuto dei motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado) ed era stato ribadito da Sez. 3, n. 44529 del 16/05/2018, Rv. 274695 - 01.

Peraltro, Sez. 3, n. 23914 del 14/05/2014, Rv. 261510 - 01, aveva affermato che, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, al fine del verificarsi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio. 2.3.Tali principi si fondano sul fatto che il decorso del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione, previsto dall'art. 2, comma primo-bis e primo- ter del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in L. 11 Novembre 1983, n. 638), non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale bensì una causa personale di non punibilità sì che l'omissione di tempestiva contestazione o notificazione delle violazioni non preclude all'imputato di estinguere il delitto e di usufruire della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 3, comma primo-bis, della suddetta legge (Sez. 3, n. 38501 del 25/09/2007, Rv. 237949 - 01;

Sez. 3, n. 27258 del 16/05/2017, Rv. 237228 - 01; Sez. 3, n. 41277 del 28/09/2004, Rv. 230316 - 01; nel senso che la notifica dell'accertamento della violazione ed il decorso del termine di tre mesi non costituiscono una condizione di procedibilità del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ponendosi una tale configurazione in contrasto con la chiara lettera della norma e dovendosi configurare rilevanti dubbi di costituzionalità della norma medesima nella interpretazione che attribuisce ad essi tale natura, cfr.

Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Sodde). 2.4.Va ricordato, infatti, che l'omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali «è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare e non fu, invece, effettuato nel termine utile, a nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accertato» (Sez. 1, n. 2136 del 14/07/1989, Rosciano, Rv. 182055; Sez. 3, n. 5315 del 07/12/1990, dep. 1991, Fagioli;

Sez. 3, n. 2697 del 18/02/1992, Graziano; Sez. 3, n. 8327 del 30/06/1994, Scardaccione; Sez. 3, n. 29275 del 25/06/2003, Braiuca; Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009, Casciaro; Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010, dep. 2011, Ciampi). 2.5.Nel caso di specie, il ricorrente era perfettamente a conoscenza dell'avviso di accertamento e della relativa diffida come si evince non solo dalla lettura dell'appello avverso la sentenza di primo grado, dal quale risultano gli estremi identificativi dell'atto, ma dalla stessa sentenza di primo grado che dà atto del deposito dell'avviso nel corso del processo; nulla dunque impediva al ricorrente di effettuare, addirittura sin dal primo grado, il pagamento del dovuto presso la competente sede dell'INPS deducendo l'incolpevole ignoranza dell'avviso di accertamento/diffida. 2.6.Non hanno perciò rilevanza alcuna le questioni dedotte con i primi due motivi circa il recapito dell'intimazione presso un indirizzo diverso dalla residenza.2.7.Trattandosi di causa personale di esclusione della punibilità, l'avviso di accertamento/diffida deve essere recapitato all'autore materiale del reato il quale deve poter provvedere al pagamento del dovuto con le proprie risorse, essendo del tutto irrilevante che la società di capitali, della quale era, all'epoca del fatto, rappresentante legale, sia nel frattempo fallita (Sez. 3, n. 17695 dell'11/01/2019, Rv. 275448 - 01;

Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Rv. 273335 - 01; Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann