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Sentenza — n. 33093/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33093/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33093/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LIGUORI CARMELO, nato a Melito di Porto Salvo 1I23.3.1947 avverso la ordinanza in data 9.2.2021 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. Marino Maurizio Punturieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 633 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33093/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, non essendo stata la nota dell'avv. Iamonte mai trasmessa al Gip dall'Ufficio del PM e non essendo stata la stessa mai presa in esame da parte del giudice emittente la misura cautelare impugnata, non è rilevabile alcuna violazione dell'obbligo di trasmissione della documentazione al Tribunale del Riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'art. 309 qunto comma cod. proc. pen.

Parole chiave

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prevenzione antisismica misura di sicurezza penale sorveglianza delle pigioni sequestro cautelare divieto di demolizione costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 633 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LIGUORI CARMELO, nato a Melito di Porto Salvo 1I23.3.1947 avverso la ordinanza in data 9.2.2021 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. Marino Maurizio Punturieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 9.2.2021 il Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di una recinzione in muratura lunga circa 12 metri, della sovrastante ringhiera metallica, di un cancello di ingresso, di gradini in muratura e di un vano adibito a cucina disposto nei confronti di Carmelo Liguori, qualificatosi proprietario e committente delle opere, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett.

c) e 95 d.P.R. 380/2001 e 181, primo comma d. Igs. 42/2004 per aver realizzato i suddetti manufatti in assenza di i permesso di costruire in zona sismica, nonché sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 321 comma 3-bis cod. proc. pen., la mancata trasmissione da parte dell'Ufficio di Procura della Pec inviata il 26.12.2020 dall'avv. Iamonte, dalla quale era scaturita l'indagine, contenente fra l'altro elementi in ordine ad un'asserita occupazione di suolo privato sia pur non confermata dal Tribunale in difetto della relativa querela, deducendo che il solo verbale di sequestro non poteva consentire, in difetto degli atti che ne avevano determinato l'emissione e sui quali si era formulata l'imputazione provvisoria, il controllo di legittimità demandato al GIP e la conseguente convalida.

Sostiene quindi l'illegittimità del provvedimento impugnato per inefficacia dei termini di cui all'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo contesta la mancanza di motivazione sulla necessità di mantenere la misura preventiva sulle opere edilizie che in quanto preesistenti all'accertamento e già ultimate rendevano il riferimento al carico urbanistico del tutto generico, dovendo in tal caso venir dato conto della attualità e concretezza del pericolo relativo alla disponibilità del bene, ulteriore rispetto alla consumazione del reato con riferimento all'assetto del territorio.

Evidenzia che in tanto possa paventarsi una specifica incidenza sul carico urbanistico in quanto vengano valutati, caso per caso, gli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari ivi gravanti, della dotazione minima di spazi pubblici necessari all'assetto abitativo e della domanda di strutture e di opere collettive, dovendo in altri termini essere compiutamente esplicitate da parte del giudice le ragioni per le quali la disponibilità dell'opera incida negativamente sul profilo suddetto.

3. Con memoria in replica alla requisitoria del PG sottolinea, con riferimento al primo motivo, come il GIP abbia provveduto alla convalida del sequestro richiamando per relationem il provvedimento del PM che a sua volta richiamava sempre per relationem il verbale del sopralluogo redatto dalla PG, contenente il riferimento alla Pec dell'avv. Iamonte: catena che, ripercorsa a ritroso, evidenziava come fosse stato utilizzato, a fondamento della misura cautelare, così come per formulare un capo di imputazione provvisorio, un atto di parte che nessuno, primo fra tutti il PM, aveva mai letto, impedendo in tal modo il controllo successivo sul provvedimento emesso. Specifica, con riguardo al secondo motivo, che il vulnus dell'ordinanza impugnata risiedeva nel mantenimento del vincolo cautelare fondato sul carico urbanistico, formula vuota di contenuto e sul pericolo, O quanto al manufatto adibito a cucina, che l'indagato avrebbe potuto completare l'opera in contrasto con un atto amministrativo di demolizione, la cui efficacia deterrente era certamente superiore alle considerazioni espresse

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Al di là dell'inconferente richiamo alla violazione di legge riferita all'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen. che attiene ai termini imposti per la richiesta della convalida al GIP ad opera del PM del sequestro disposto o dallo stesso o su iniziativa della Polizia Giudiziaria rispetto al contenuto del motivo in esame che si appunta sul diverso profilo attinente alla mancata trasmissione ad opera della PG all'ufficio di Procura di una PEC, deve rilevarsi che nessuna censura è addebitabile in ogni caso al Tribunale del Riesame che ha incentrato la sua disamina sui documenti presenti nel fascicolo trasmessogli dall'ufficio della Procura per rilevare la mancanza in essi della querela, costituente il presupposto per la procedibilità del reato di cui all'art. 633 cod. pen. provvisoriamente contestato all'indagato, disponendo l'annullamento della misura cautelare con riferimento al suddetto delitto.

Del resto, non essendo stata la nota dell'avv. Iamonte mai trasmessa al Gip dall'Ufficio del PM e non essendo stata la stessa mai presa in esame da parte del giudice emittente la misura cautelare impugnata, non è rilevabile alcuna violazione dell'obbligo di trasmissione della documentazione al Tribunale del Riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'art. 309 qunto comma cod. proc. pen.

2. Il secondo motivo è inammissibile. Va infatti ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Basi, Rv. 245093;

Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nella specie si viene, invece, a censurare esclusivamente la logicità e completezza dì un percorso motivazionale al contrario contraddistinto da coerenza ed esaustività ed esente da illogicità alcuna, di talché non potrebbe in nessun caso versarsi in ipotesi di motivazione apparente, né tantomeno inesistente. Invero, il ricorrente lamenta nel ricorso originario la mancanza di motivazione sul "carico urbanistico", elemento di cui il provvedimento impugnato non contiene alcuna menzione con riferimento al periculum, essendo la motivazione resa dai giudici reggini incentrata sul rischio che la protratta disponibilità di un'opera non ancora ultimata, condizione questa affermativamente ritenuta, né confutata dalla difesa, per il vano cucina, può configurare in relazione all'aggravamento delle conseguenze dannose realizzabili attraverso la prosecuzione dell'attività edilizia, sin dall'inizio posta in essere in assenza dei necessari titoli abilitativi sia con riferimento ai reati urbanistici che al delitto paesaggistico.

Del resto, la natura permanente del reato ex art. 44 T.U. Edilizia che perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva, legittima di per sé l'imposizione del vincolo reale attraverso l'adozione della misura cautelare dovendo essere riconosciuta priorità all'esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma, costituito dall'integrità dell'assetto urbanistico, al pari di quanto avviene per il reato paesaggistico con riferimento all'impatto ambientale, siano protratte o acuite, indipendentemente dalla natura ed entità degli interventi da eseguire per ultimare l'intervento in corso di realizzazione (Sez. 3, n. 49220 del 06/11/2014 - dep. 26/11/2014, Santovito, Rv. 261215).

Con tale puntuale motivazione la difesa omette ogni confronto, concentrando le doglianze articolate con il ricorso originario su un profilo del tutto ignorato dal provvedimento impugnato. D'altra parte anche con riferimento al muro di recinzione, alla ringhiera sovrastante e al cancello, l'opera, edificata sulla stessa area di sedinne e contestata nel suo complesso deve essere considerata come un tutt'uno con la conseguenza che la mancata ultimazione di una porzione della stessa si riflette inevitabilmente sulle parti restanti, fermo restando che l'ulteriore deduzione difensiva sviluppata soltanto nella memoria integrativa in ordine ad un contestuale ordine di demolizione amministrativo, del quale peraltro non vi è alcuna evidenza in atti, non vale certamente ad elidere il periculunn, rafforzando semmai la natura abusiva del manufatto.

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.0