Sentenza — n. 33092/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 22 marzo 2021, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile denominato "Residenza di Cava Fabretti", al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze dei ravvisati reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 comma 1-bis, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per essere stati realizzati lavori edilizi, in area paesaggisticamente vincolata e in difformità dalla DIA alternativa rispetto al permesso di costruire.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33092/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile denominato "Residenza di Cava Fabretti", al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze dei ravvisati reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 comma 1-bis, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per essere stati realizzati lavori edilizi, in area paesaggisticamente vincolata e in difformità dalla DIA alternativa rispetto al permesso di costruire.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fabretti Giorgio nato a Roma il 18/05/1951 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 22 marzo 2021, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile denominato "Residenza di Cava Fabretti", al fine di evitare l'aggravamento delle conseguenze dei ravvisati reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 181 comma 1-bis, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per essere stati realizzati lavori edilizi, in area paesaggisticamente vincolata e in difformità dalla DIA alternativa rispetto al permesso di costruire.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Fabretti Giorgio, terzo non indagato, nella veste di legale rappresentante delle associazioni proprietarie di buona parte dell'immobile condominiale oggetto di sequestro. Osserva il ricorrente come il tribunale, in violazione degli artt. 1117, 1118, 1119, 1130 e 1131 cod. civ, nonché dell'art. 321 cod. proc. pen. - che non prevederebbe la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni che non siano di proprietà dell'indagato - abbia erroneamente considerato che l'immobile fosse di proprietà del condominio e non del ricorrente e/o delle persone giuridiche da lui rappresentate. Costoro erano dunque estranei ai reati oggetto di indagine, contestati all'amministratore del condominio e al direttore dei lavori.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità. Non è in questa sede rilevante il fatto che, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza civile di questa Corte, invocato' dal ricorrente (Sez. U, n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787), nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota".
Nell'ipotesi di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., per impedire che la libera disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, difatti, non rileva la circostanza che esso appartenga a un terzo estraneo alla commissione del reato e in buona fede (Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando e aa., Rv. 248741). In tal caso, il vincolo diretto a rendere indisponibile la "res" è imposto per più generali esigenze di giustizia penale, che vanno necessariamente soddisfatte indipendentemente dalla responsabilità del soggetto che ne sia titolare.
Si è al proposito osservato che il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, purché il giudice effettui una pregnante valutazione del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività criminose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo (Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015, Catgiu, Catgiu, Rv. 264524). Orbene, nel caso di specie, osserva il Collegio che il tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra esposti, rilevando che la consumazione dei reati ipotizzati è tuttora in corso, non essendo ancora stata ultimata l'attività edificatoria ritenuta abusiva, con conseguente pericolo di prosecuzione dei lavori illeciti.
Il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione spesa sul punto, risultando, pertanto, irrimediabilmente generico.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 luglio 2021. Il Consigli