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Sentenza — n. 33091/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33091/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33091/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Castri Walter avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del Tribunale della Libertà di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento del'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per nuovo esame; lette le conclusioni del difensore, avv. Nicola Mazzacuva del foro di Bologna, che insiste nell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. I.

Regesto Legislator

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art. 322-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33091/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di un apparato motivazionale coerente e adeguato, sicché non appare sussistere alcun vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ovvero apparente, che integra la violazione di legge: la sola censurabile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. ra 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali prestazioni di servizi fatture fittizie società d'esercizio sostanza non necessaria all'esercizio società fittizia

Disposizioni normative citate

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art. 322-bis cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituto ai sensi dell'art. 322-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Castri Walter avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del Tribunale della Libertà di Reggio Emilia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento del'ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per nuovo esame; lette le conclusioni del difensore, avv. Nicola Mazzacuva del foro di Bologna, che insiste nell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. I.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Reggio Emilia, costituto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Walter Di Castri, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca, disposto sul patrimonio del Di Castri - indagato per i reati di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, come contesati ai capi 135 e 136 dell'incolpazione provvisoria - nella misura di 325.947,17 euro.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Walter Di Castri, quale amministratore unico della società D.W. Service s.r.l. società unipersonale e indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione di legge in relazione all'errata applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (con riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 200) e dell'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. Assume il ricorrente che, in sede di appello cautelare, erano state dedotte due circostanze, che il Tribunale cautelare non ha adeguatamente valutato.

In primo luogo, si era evidenziata l'effettività delle operazioni indicate nelle alle 'fatture emesse da I.P.S. a D.W. Sei-vice, di cui al capo 136, essendo corredate dai corrispettivi documenti di trasporto con timbro e firma del ricevente, e a molte delle indicate operazioni di acquisto, risulta correlata la documentazione relativa alle successive vendite a soggetti dotati di apposito certificato Cerved; la misura, in ogni caso, sarebbe sproporzionata, in quanto non si tiene conto dei costi effettivamente sostenuti e documentati. In secondo luogo, si era messa il luce la circostanza che sulle fatture è riportata la dicitura "reverse charge", con la conseguenza che, avendo il cessionario già corrisposto l'i.v.a. in ossequio al disposto di cui all'art. 74 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non vi sarebbe spazio per l'evasione del tributo.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In via preliminare, vanno rammentati gli stringenti limiti che segnano la cognizione di questa Corte, essendo il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel giudizio di legittimità, pertanto, non possono essere censurati né vizi di motivazione, salvo come si è detto, quelli così radicali da rendere la motivazione del tutto apparente, né profili ricostruttivi in fatto.

5. Si ricorda, inoltre, che, ai fini dell'emissione di un provvedimento di sequestro, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018 - dep. 27/04/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279).

6. Nel caso in esame, con motivazione adeguata e coerente, il Tribunale cautelare ha spiegato, con argomentazioni plausibili e aderenti ai dati di indagine, che la IPS s.p.a. è una società "cartiera", vale a dire non operativa, ciò desumendosi dall'informativa del 5 febbraio 2021, da cui risulta che tale società aveva, nel 2016, sede legale presso lo studio di un commercialista di Roma, che custodiva solo pochissima documentazione contabile e amministrativa, mentre la sede operativa non è stata individuata, in quanto lo stesso amministratore della società, Carlo Antonio Tanas, ha ammesso di non sapere se la società ne avesse una. Da ciò il Tribunale cautelare ha desunto, in maniera non certo implausibile, che la IPS s.p.a. non esiste come organizzazione produttiva, da ciò argomentando, per logica consequenzialità, l'inesistenza delle operazioni commerciali rappresentate dalle fatture, al di là della apparente regolarità formale, stante, appunto, l'assenza, quantomeno a livello di fumus, della concreta operatività della società.

7. Si tratta di un apparato motivazionale coerente e adeguato, sicché non appare sussistere alcun vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante ovvero apparente, che integra la violazione di legge: la sola censurabile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. ra 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/07/2021. Il Consigliere estensore Il Pr