Sentenza — n. 33090/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ESPOSITO RAFFAELE, nato a Castellammare di Stabia il 27.6.1954 avverso la ordinanza in data 18.1.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, artt. 44 d.P.R. 380/2001, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33090/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 39, comma 19 L. 724/1994 e al vizio , P motivazionale, la mancanza di legittimazione ad agire in relazione al manufatto al piano rialzato, ovverosia alla porzione oggetto della declaratoria di prescrizione, per intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale come da ordinanza dell'ente locale del 30.9.2003, sostenendo che la domanda di condono presentata dal ricorrente in data 9.12.2004 avesse paralizzato il potere repressivo esercitato con l'emanazione dell'ordine di demolizione caducandone gli effetti, a differenza dell'istanza di conformità urbanistica ex art. 36 T.U.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ESPOSITO RAFFAELE, nato a Castellammare di Stabia il 27.6.1954 avverso la ordinanza in data 18.1.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18.1.2021 la Corte di Appello di Napoli, adita in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta svolta da Raffaele Esposito di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna per reato edilizio e paesaggistico emessa in data 11.7.2001 e diventata irrevocabile il 17.11.2001 nei confronti del proprio dante causa Natale Esposito.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale - dopo aver premesso che a) l'edificio di cui è proprietario si compone di tre unità catastali (un piano seminterrato, un piano rialzato ed un garage) nel corso della cui realizzazione erano stati eseguiti più accertamenti;
b) che la sentenza di condanna aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato edilizio relativamente alle condotte antecedenti al 27.6.1996;
c) che il Comune di Gragnano con ordinanza del 30.9.2003 aveva a seguito di inottemperanza alle precedenti ingiunzioni di demolizione, acquisito al proprio patrimonio l'unità corrispondente al piano rialzato (di circa 87 mq.), l'area di sedime e la relativa copertura;
d) che in data 9.12.1994 l'istante aveva presentato domanda di condono ai sensi della L. 326/2003 per l'intero fabbricato provvedendo al versamento dell'oblazione e degli oneri accessori;
e) che il Comune con provvedimento del 13.2.2015 aveva rigettato la domanda - ha articolato due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta il travisamento del fatto e della prova per avere il G.E. ritenuto comprese tra le condotte non coperte dalla prescrizione e dunque successive al 27.6.1996, quelle riguardanti, oltre al completamento dei lavori al piano rialzato, l'edificazione, dallo sbancamento al completamento, del sottostante piano rialzato, ed invece prescritte quelle relative alla realizzazione della struttura portante del piano rialzato: sostiene invece la difesa che il titolo esecutivo non lasciasse margini di dubbio sul fatto le opere per le quali era intervenuta condanna e cui era conseguentemente riferito l'ordine di demolizione non comprendessero affatto il piano seminterrato.
L'errore commesso dal G.E. consiste, secondo il ricorrente, nell'aver inglobato tra le opere oggetto di demolizione anche quelle accertate con sopralluogo del 20.2.1997 relative allo "sbancamento del terreno al di sotto del manufatto già realizzato e alla realizzazione del piano seminterrato", sopralluogo che invece faceva riferimento soltanto "allo sbancamento planivolumetrico e all'ultimazione del seminterrato già realizzato ed accertato come opera preesistente nella sua consistenza strutturale (fondazioni, pilastri e solaio) nei verbali di sequestro del 24 e 30 maggio 1996": afferma sul punto la difesa che, essendo stata l'opera preceduta, come accertato con verbale di sequestro in data 24.5.1996, dalla demolizione di un preesistente casotto in muratura, cui aveva fatto seguito, secondo il successivo verbale del 30.5.1986, l'installazione di otto pilastri di 3 metri cadauno di cui 40 cm. fuori terra e della parziale impalcatura in legno del solaio di calpestio, le opere oggetto di demolizione di cui alla sentenza passata in giudicato fossero, conseguentemente, le sole opere di completamento, quali la tramezzatura, la posa delle soglie in marmo, la predisposizione degli impianti tecnologici, la posa in opera di infissi in ferro, di pavimentazione etc. del piano seminterrato, ma non già le fondazioni, i pilastri ed il piano di calpestio, mai oggetto di sanzione demolitoria in quanto coperte da prescrizione. 2.2.
Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 39, comma 19 L. 724/1994 e al vizio , P motivazionale, la mancanza di legittimazione ad agire in relazione al manufatto al piano rialzato, ovverosia alla porzione oggetto della declaratoria di prescrizione, per intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale come da ordinanza dell'ente locale del 30.9.2003, sostenendo che la domanda di condono presentata dal ricorrente in data 9.12.2004 avesse paralizzato il potere repressivo esercitato con l'emanazione dell'ordine di demolizione caducandone gli effetti, a differenza dell'istanza di conformità urbanistica ex art. 36 T.U.
Edilizia che ne determina soltanto la sospensione fino al termine di 60 giorni necessario alla formazione del silenzio-rigetto. Deduce pertanto che nell'ipotesi di rigetto della domanda di condono, così come avvenuto nel caso di specie, l'amministrazione avrebbe dovuto emanare un nuovo provvedimento demolitorio in luogo dell'originaria ordinanza di demolizione, come affermato in numerosi precedenti del TAR e del Consiglio di Stato, nonché da un arresto di questa stessa Corte che ha escluso che potesse ritenersi ingiustificata l'inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'autorità comunale qualora si versi in costanza di una legittima procedura volta alla sanatoria dell'abuso e di successiva emanazione del relativo ordine del Comune
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non può ritenersi ammissibile. E' principio immanente all'ordinamento processuale che ove sorgano controversie sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizione per motivi giuridici o tecnici, competente a deciderle è il giudice dell'esecuzione, il quale ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi che siano necessari per la finalità esecutiva, quali possono essere "l'applicazione di cause estintive e la revoca dei benefici condizionati" (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816;
Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019 - dep. 04/04/2019, Versaci, Rv. 275063). A seguito dell'incidente di esecuzione promosso dall'odierno ricorrente la Corte partenopea, nell'esercizio del potere interpretativo demandatogli ope legis, ha ritenuto, in aderenza alle conclusioni del consulente tecnico all'uopo nominato dalla procura Generale, a loro volta basate sulla sequenza temporale dei plurimi sopralluoghi eseguiti dalla Polizia Giudiziaria, che le condotte che la pronuncia passata in giudicato dichiara estinte per prescrizione in quanto antecedenti alla data del 27.6.1996 siano quelle relative alla edificazione della struttura portante del piano cd. rialzato, alla quale ha fatto seguito, successivamente alla linea segnata a ritroso dall'intervenuta declaratoria di prescrizione, la realizzazione del piano seminterrato comprensiva anche della fase iniziale relativa allo sbancamento del terreno sottostante al manufatto, esclusa perciò dalla rilevata causa estintiva del reato.
Orbene, al di là del rilievo che l'interpretazione del titolo esecutivo non può iscriversi nel raggio dell'eccepito travisamento della prova, va in ogni caso rilevato che la diversa interpretazione patrocinata dalla difesa, lungi dall'individuare alcun riferimento testuale all'interno del titolo posto in esecuzione, e tantomeno alcuna frattura logica nella ricostruzione datane dal G.E., si sostanzia in un'esegesi alternativa destituita di fondamento. Invero, la stessa scansione temporale dei verbali di sopralluogo indicati nelle premesse del presente ricorso evidenzia che prima della data del 27.6.1996 fosse stata eseguita la demolizione del preesistente casotto in muratura e, a seguire, la posa in opera della struttura portante in cemento armato del piano rialzato del nuovo manufatto, dapprima mediante l'infissione al suolo delle casseformi in legno con armatura in ferro di otto pilastri e la parziale impalcatura, anch'essa in legno, del piano di calpestio (rapporto del 24.5.1996), poi attraverso il getto in calcestruzzo dei pilastri e del solaio di calpestio (rapporto del 30.5.1996) per approdare, giusta rapporto del 17.6.1996, alla constatata "realizzazione del manufatto a piano rialzato avente struttura portante in cemento armato, solaio misto latero-cementizio e tamponatura in blocchi di lapil-cemento", senza che risulti in alcuno dei suddetti rapporti menzione di strutture neppure prodronniche alla realizzazione un piano ad esso sottostante.
Di queste viene, invece, fatta menzione per la prima volta nel rapporto - ampiamente successivo alla data del 27.6.1996, posta a spartiacque della declaratoria di prescrizione - del 20.2.1997, da cui risulta la realizzazione di "lavori di sbancamento al di sotto del manufatto precedentemente accertato e realizzazione di un piano seminterrato dell'altezza di 2,55 ml. con parziale installazione di pareti in calcestruzzo e massetto di calpestio". Alla luce, pertanto, degli stessi dati fattuali evidenziati dalla difesa non vi è alcuno spazio per il preteso "travisamento" eccepito con il motivo in esame, non riuscendo il ricorrente ad evidenziare alcun dato che consenta di riferire l'installazione dei pilastri e la realizzazione del solaio di calpestio, posto ad appena 40 cm. dal piano di campagna, a porzioni diverse dal piano rialzato limitatamente alla sola struttura portante, unica struttura constatata, al posto del preesistente casotto, nei sopralluoghi antecedenti al 27.6.1996.
Il motivo in esame, in quanto volto ad incidere sulla valutazione del titolo esecutivo, deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. 2.11 secondo motivo non può ritenersi fondato. La peculiarità della fattispecie in esame è data dalla circostanza che l'acquisizione della porzione del manufatto coperta dalla declaratoria di prescrizione, ovverosia il piano rialzato, comprensivo dell'area di sedime e relativa copertura, al patrimonio del Comune per inottemperanza all'ingiunzione dennolitoria impartita dallo stesso ente locale, come da ordinanza di quest'ultimo in data 30.9.2003, è avvenuta in epoca antecedente alla domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 9.12.2004.
La pur copiosa giurisprudenza citata dal ricorrente si riferisce al diverso caso in cui l'ordine di demolizione sia stato impartito dall'autorità comunale successivamente alla pendenza della domanda di condono, radicalmente diverso da quello in esame in cui la domanda è stata svolta dall'istante l'anno successivo all'intervenuta acquisizione del manufatto al patrimonio dell'ente locale per effetto dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione già consumatasi: secondo l'univoca interpretazione dell'art. 31, terzo comma d.P.R. 309/1990 l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza previsto dal quarto comma il quale costituisce titolo necessario solo all'immissione in possesso dell'ente locale ed alla trascrizione nei registri immobiliari ai fini della necessaria pubblicità (Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016 - dep. 08/06/2016, Pacera, Rv. 267676;
Sez. 3, n. 45705 del 26/10/2011, Perticaroli, Rv. 251321; Sez. 3, n. 22237 del 22/4/2010, Gotti, Rv. 247653). L'effetto ablatorio dei diritti dominicali in capo all'odierno instante si è quindi verificato, ope legis, per effetto dell'acquisizione in proprietà dell'immobile al Comune ingiungente alla scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, con conseguente perdita da parte di costui di ogni legittimazione in ordine alla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, di certo non potendo essere il passaggio di proprietà del bene in capo all'ente locale travolto dall'istanza di condono su un manufatto edilizio sul quale il richiedente non vanta più alcun diritto: invero quel che rileva ai fini dell'individuazione del titolare del bene non è più lo jus possessionis, ovverosia lo stato di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale, bensì lo jus possidendi, vale a dire il diritto a possedere, inteso come la posizione giuridica soggettiva nel cui contenuto rientra il possesso, quale esplicazione del contenuto di un diritto reale di cui si abbia la titolarità.
Nella specie il ricorrente, pur avendo di fatto conservato tutte le prerogative nascenti dal possesso, è stato definitivamente privato, in quanto spogliato della disponibilità giuridica del bene, del diritto a possedere, privazione dalla quale discende, a sua volta, la perdita della stessa legittimazione ad agire.Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato. Segue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso