Sentenza — n. 33082/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA12985 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUCCI Bonaventura, nato a Martina Franca (Ta) il 19 aprile 1951; avverso la ordinanza n. 2019/362 SIGE del 5 febbraio 2021 del Tribunale di Taranto; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Francesca LOY, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Taranto, adito dalla locale Procura della Repubblica, ha, con ordinanza resa in data 5 febbraio 2021, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena disposto, con sentenza del medesimo Tribunale del 10 ottobre 2017, divenuta definitiva il successivo 26 giugno 2019, in favore di Colucci Bonaventura; il Tribunale ha rilevato che il beneficio in questione era stato subordinato alla demolizione da parte del condannato dell'immobile abusivo da lui realizzato, e per la edificazione del quale lo stesso era stato condannato, entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza emessa a suo carico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non avendo avuto tale indagine alcun risultato positivo, il Tribunale di Taranto ha, in termini di assoluta congruità motivazionale, disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata a carico del Colucci, a nulla valendo il fatto che, solo successivamente alla scadenza del termine previsto, l'imputato avesse comunque ottemperato alla predetta condizione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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12985 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUCCI Bonaventura, nato a Martina Franca (Ta) il 19 aprile 1951; avverso la ordinanza n. 2019/362 SIGE del 5 febbraio 2021 del Tribunale di Taranto; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Francesca LOY, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Taranto, adito dalla locale Procura della Repubblica, ha, con ordinanza resa in data 5 febbraio 2021, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena disposto, con sentenza del medesimo Tribunale del 10 ottobre 2017, divenuta definitiva il successivo 26 giugno 2019, in favore di Colucci Bonaventura; il Tribunale ha rilevato che il beneficio in questione era stato subordinato alla demolizione da parte del condannato dell'immobile abusivo da lui realizzato, e per la edificazione del quale lo stesso era stato condannato, entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza emessa a suo carico.
Avendo il Tribunale rilevato che alla data del 5 maggio 2020 l'immobile ancora non era stato demolito, ha provveduto nel senso della revoca del beneficio -concesso, avendo ritenuto non significativo il fatto, allegato dal Colucci a fronte della richiesta di revoca presentata dalla competente Procura della Repubblica, che, successivamente a detta data in prevenuto avesse adempiuto alla condizione impostagli in occasione della pronunzia della sentenza di condanna a suo carico. Con atto depositato in data 19 marzo 2021 la difesa del Colucci è insorta avverso la predetta ordinanza, osservando che, con motivazione contra legem e comunque contraddittoria, il Tribunale aveva, dapprima, concesso dei rinvii per lo svolgimento di attività istruttoria, finalizzata a verificare la esistenza degli atti che avrebbero legittimato l'opera di demolizione, e ciò sebbene il termine per la soddisfazione della condizione già fosse all'epoca spirato, salvo poi revocare la sospensione condizionale della pena irrogata a carico del Colucci sulla base di elementi che già erano in possesso dell'organo giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, si duole, allegando la pretesa contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata, del fatto che il Tribunale di Taranto, agendo in qualità di giudice della esecuzione, abbia dapprima sollecitato lo svolgimento di una qualche attività istruttoria, salvo poi provvedere, in senso contrario alle aspettative dell'attuale ricorrente, senza tenere conto delle acquisite risultanze. Le argomentazioni svolte sono prive di pregio.Risulta, infatti, indiscusso che il Colucci - condannato con sentenza del Tribunale di Taranto del 10 ottobre 2017, definitiva il successivo 26 giugno 2019, alla pena di giustizia, della quale era stata disposta la sospensione condizionale subordinata all'avvenuta rimozione delle opere abusive entro il termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza - alla scadenza del termine citato non aveva ottemperato alla condizione che era stata apposta onde rendere stabile il beneficio cui la condanna era stata sottoposta.
E' di tutta evidenza che, a fronte alla difesa del ricorrente volta a far valere il fatto che per procedere alla demolizione delle opera abusive il Colucci si sarebbe dovuto Preventivamente procurare, una volta presentato un progetto esecutivo di abbattimento delle opere abusive, i necessari permessi amministrativi (in assenza dei quali l'ottemperanza all'obbligo di demolizione avrebbe a sua volta costituito un'attività illegittima), il Tribunale di Taranto ha inteso sollecitare le parti a dimostrare che l'attuale ricorrente avesse attivato il procedimento volto al rilascio di tale autorizzazione entro il termine indicato nella sentenza di condanna per la soddisfazione della condizione ivi apposta.
Non avendo avuto tale indagine alcun risultato positivo, il Tribunale di Taranto ha, in termini di assoluta congruità motivazionale, disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata a carico del Colucci, a nulla valendo il fatto che, solo successivamente alla scadenza del termine previsto, l'imputato avesse comunque ottemperato alla predetta condizione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 lug