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Sentenza — n. 33081/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33081/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33081/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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942 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: IDONE Giuseppe nato a Fiumara (Rc) il 3 gennaio 1947; avverso la ordinanza n. 35/20 RGGE del 23 febbraio 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Reggio Calabria, adita quale giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza del 23 febbraio 2021, dichiarato inammissibile la istanza con la quale Idone Giuseppe aveva chiesto la revoca della confisca disposta a suo danno con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunziata in data 20 aprile 2001 ed integralmente riformata, ad eccezione della pronunzia relativa appunto alla disposta confisca, dalla Corte di appello di Reggio Calabria il successivo 20 gennaio 2005, essendo stato l'Idone prosciolto a seguito della maturata prescrizione del reato di lottizzazione abusiva a lui contestato.

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Sentenza — n. 33081/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente - il quale, giova precisare, è insorto avverso una statuizione oramai divenuta definitiva a seguito della non contestata conferma, tramite il dispositivo della sentenza n. 6080 del 2008 di questa Corte, della confisca disposta a suo carico - non ha segnalato alcun fattore che possa essere idoneo a superare la forza del giudicato esistente 'a suo danno ovvero a giustificare la sospensione degli effetti della disposta confisca.

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione revoca del permesso di dimora sfratto revisione della pianificazione del territorio revoca dell'esecutore testamentario accesso al fondo
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Testo completo

942 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: IDONE Giuseppe nato a Fiumara (Rc) il 3 gennaio 1947; avverso la ordinanza n. 35/20 RGGE del 23 febbraio 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Reggio Calabria, adita quale giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza del 23 febbraio 2021, dichiarato inammissibile la istanza con la quale Idone Giuseppe aveva chiesto la revoca della confisca disposta a suo danno con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunziata in data 20 aprile 2001 ed integralmente riformata, ad eccezione della pronunzia relativa appunto alla disposta confisca, dalla Corte di appello di Reggio Calabria il successivo 20 gennaio 2005, essendo stato l'Idone prosciolto a seguito della maturata prescrizione del reato di lottizzazione abusiva a lui contestato.

La Corte di appello ha osservato, con la citata ordinanza, che la segnalata pendenza di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione che prevede la confisca obbligatoria in caso di condanna per lottizzazione abusiva è circostanza irrilevante nel caso di specie, posto che, per un verso, il ricorrente non ha evidenziato la rilevanza nell'incidente di esecuzione della questione di legittimità costituzionale da lui segnalata; per altro verso, essendo il giudizio relativo all'Idone oramai esaurito, l'esito della questione di legittimità costituzionale non sarebbe comunque rilevante.

Per il resto la Corte di appello ha osservato che, stante il giudicato formatosi, le questioni dedotte dall'Idone erano in ogni caso inammissibili. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'Idone, ribadendo la pendenza di fronte alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto all'art. 44 del dPri n. 380 del 2001 e rilevando come, sulla base della giurisprudenza della CEDU, la sanzione della confisca automatica sarebbe sproporzionata ove non ne fosse consentita la sostituzione con un'altra misura meno afflittiva - quale potrebbe essere l'obbligo dell'adeguamento del manufatto alla normativa edilizia e urbanistica - volta a graduare meglio l'effetto sanzionatorio alla peculiarità del caso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente - il quale, giova precisare, è insorto avverso una statuizione oramai divenuta definitiva a seguito della non contestata conferma, tramite il dispositivo della sentenza n. 6080 del 2008 di questa Corte, della confisca disposta a suo carico - non ha segnalato alcun fattore che possa essere idoneo a superare la forza del giudicato esistente 'a suo danno ovvero a giustificare la sospensione degli effetti della disposta confisca.

Tale, in particolare si osserva, non può considerarsi - al di là della assai problematica fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Bari con ordinanza del 18 maggio 2020 cui il ricorrente si è diffusamente riportato con l'atto introduttivo del presente giudizio - quanto al caso in esame la pendenza, appunto, di una questione di legittimità costituzionale. Come, infatti, la Corte reggina ha incontestatamente segnalato, nella fattispecie la confisca della lottizzazione abusiva in relazione alla quale l'Idone era stato condannato in primo grado - essendo stato quello prosciolto in sede di appello solo in ragione della intervenuta prescrizione (sulla legittimità della confisca disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, del dPR n. 380 del 2001, anche in caso di proscioglimento dell'imputato per effetto della intervenuta prescrizione e sui limiti, nel presente caso non evocati, entro in quali siffatta misura, a contenuto sostanzialmente sanzionatorio, è consentita:

Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 30 aprile 2020, n. 13539) - già è stata eseguita attraverso la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari gestita dalla Agenzia delle entrate del titolo giudiziale che la ha disposta. Si tratta, pertanto, di un "rapporto già esaurito" in relazione al quale, a prescindere da ogni altra considerazione, l'eventuale esito di incostituzionalità della disposizione indubbiata sarebbe inopponibile. Né giova alla tesi del ricorrente il disposto dell'art. 30, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953, atteso che questo, stabilendo, in deroga alla regola dianzi enunziata relativa alla inopponibilità delle sentenza di illegittimità costituzionale ai "rapporti già definiti", la cessazione degli effetti penali delle sentenze che siano state pronunziate sulla base di una disposizione poi dichiarate incostituzionale, si riferisce alla esecuzione della sentenza di condanna ed agli altri effetti penali che da essa derivano, e non anche alla ormai definitiva sanzione di carattere amministrativo collegata alla affermazione, sia pure non fonte di condanna penale propriamente detta, della colpevolezza dell'Idone (nel senso della estraneità dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 alle ipotesi di sanzioni di carattere amministrativo si veda:

Corte di cassazione, Sezione I penale, 17 gennaio 2020, n. 1804). Nessun rilievo ha l'argomentazione svolta dal ricorrente avente ad oggetto la pretesa sproporzione sanzionatoria fra l'automatismo della disposta confisca e la effettiva gravità del reato contestato all'Idone, trattandosi di profilo, avente indubbi profili di merito, sui quale già è calato, nella ribadita assenza di fattori idonei ai suo superamento, il conclusivo sipario della definitività della relativa pronunzia contenuta nella sentenza della cui esecuzione si dibatte. Il ricorso proposto dall'Idone deve essere, per le ragioni sopraesposte, rigettato e lo stesso va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in