Sentenza — n. 33077/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16 settembre 2020 confermava la sentenza del 21 ottobre 2019, del tribunale meneghino, con la quale Straface Giuseppe era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 2 Dlgs. 74/2000. Avverso la sentenza suindicata, Straface Giuseppe, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 43 cod. pen, artt. 530 comma 2 cod. proc. pen, art. 161 comma 2 cod. pen, art. 160 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33077/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cosicchè già l'erroneo inquadramento giuridico - in via comparativa con l'art. 161 comma 2 cod. pen. - dell'art. 17 comma 2 citato, sancisce la irrilevanza della questione dedotta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Straface Giuseppe nato a Crucoli il 09/08/1961; avverso la sentenza del 16/09/2020 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv Avanzi Luca C., che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16 settembre 2020 confermava la sentenza del 21 ottobre 2019, del tribunale meneghino, con la quale Straface Giuseppe era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 2 Dlgs. 74/2000.
2. Avverso la sentenza suindicata, Straface Giuseppe, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.
3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione della legge penale in relazione all'art. 43 cod. pen. e all'art. 2 Dlgs. 74/2000. Si osserva come dagli atti processuali sia emerso che la società del ricorrente, Vuoto Service s.r.I., intraprese con la Publiennestore s.r.l. un rapporto contrattuale del tutto genuino, atteso che quest'ultima società appariva obiettivamente dotata di tutti i requisiti legali e commerciali per operare sul mercato. Con conseguente assenza di ogni possibile rimproverabilità, in capo al ricorrente, per avere portato in detrazione l'imposta sul valore aggiunto dì cui alle fatture pagate. Al più sarebbero rinvenibili in capo all'imputato profili di mera colpa.
4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio di inosservanza di norme processuali di cui agli artt. 530 comma 2 cod. proc. pen. e 533 comma 1 cod. proc. pen. La motivazione sarebbe estranea al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Essa è indicata come sommaria e inidonea a rappresentare il percorso logico-giuridico seguito. A tale proposito, si osserva che la corte non avrebbe illustrato le ragioni per cui la Pubbliennestore s.r.l. non poteva essere considerata una valida controparte processuale, non avrebbe spiegato perchè la mancata richiesta di preventivi ad altre società di marketing significhi automaticamente conoscenza della frode perpetrata dalla Pubbliennestore s.r.I., né avrebbe spiegato perché il tentare di fronteggiare un momento di crisi economica con un investimento pubblicitario significherebbe perseguire fini di evasione fiscale. La corte avrebbe anche contraddittoriamente fatto riferimento al contesto illecito in cui operava la Pubbliennestore s.r.1., per dedurre l'ascrivibilità del reato al ricorrente.
5. Con il terzo motivo, deduce la prescrizione del reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000, consumato il 14.9.2012, e/o in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 comma 1 bis del DIgs. 74/2000, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui deroga alla norma di cui all'art. 161 comma 2 cod. pen., prevedendo che i termini di prescrizione dei delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del Dlgs. 74/2000 sono elevati di un terzo. Si osserva che elevando, quale effetto della sospensione o interruzione della prescrizione, di un terzo anziché di un quarto i termini ordinari di prescrizione, l'art. 17 sopra citato avrebbe introdotto una norma speciale derogatoria e più afflittiva rispetto a quella di cui all'art. 2 161 comma 2 cod. pen., che sancisce un aumento di un quarto. La predetta disciplina, prevista solo per i reati tributari, sarebbe in contrasto con i predetti artt. 3 e 111 della Cost., esponendosi in questi soli casi il cittadino alla potestà punitiva dello Stato per un periodo superiore a quello stabilito in via ordinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le due conformi sentenze hanno ricostruito i fatti e l'elemento psicologico del dolo su plurimi dati strettamente inerenti, innanzitutto, ai rapporti instaurati tra la società del ricorrente e la Publiennestore s.r.I., quale società incaricata di svolgere le pretazioni pubblicitarie di cui alle fatture in contestazione. Tali sono la stipula di una convenzione tra le due società a seguito di proposta pervenuta al ricorrente via mail e senza alcuna previa verifica di preventivi presso altre società di marketing, la rilevanza del corrispettivo stabilito in un periodo di calo di fatturato per l'azienda dell'imputato, la non corrispondenza della somma pattuita rispetto ai servizi resi, la mancata richiesta di rendicontazione sull'espletamento di quanto convenuto, la mancanza, presso l'emittente delle fatture, di documentazione utile per dar conto della effettività dei servizi pattuiti Rispetto a tale compendio indiziario, idoneo anche a spiegare ed evidenziare il dolo specifico del reato, gli ulteriori dati, costituiti da un più ampio contesto illecito in cui operava la Pubbliennestore s.r.I., integrano solo una cornice in cui si inseriscono circostanze specificamente riguardanti i fatti contestati; essi dunque non integrano - come invece sostenuto dal ricorrente - il presupposto da cui i giudici avrebbero "translato", dalla Pubbliennestore s.r.I., la responsabilità riconosciuta in capo al ricorrente.
A fronte di una motivazione in tal modo completa ed organica e, quindi, immune da vizi, le deduzioni di cui al motivo in esame indugiano esclusivamente nella valorizzazione di taluni elementi. Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dai giudici di merito, come prima illustrata.
2. Le considerazioni sopra esposte consentono di ritenere infondato anche il secondo motivo.
3. Inammissibile è il terzo motivo. La prescrizione per il reato contestato, (pari ad un periodo ordinario di 8 anni, aumentato di un quarto a seguito di interruzione), consumato il 14.9.2012, non è maturata al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, del 16.9.2020. Erronea è, inoltre, la riconduzione della previsione di cui all'art. 17 comma 2 del Dlgs. 74/200 ad una ipotesi di aumento della prescrizione conseguente alla interruzione o sospensione della medesima. Mentre infatti il solo primo comma del predetto articolo ha riguardo al tema della interruzione della prescrizione, facendola dipendere oltre che dai casi contemplati dall'art. 160 cod. pen. anche dalla redazione del verbale di contestazione o dall'atto di accertamento delle violazioni di cui ai delitti contemplati .dal Dlgs. 74/2000, il secondo comma - quale espressione di un incontestabile potere discrezionale del legislatore in materia - sancisce invece un più ampio periodo - ordinario - di prescrizione, per i reati previsti dagli artt. 2 a 10 del citato decreto, rispetto a quello stabilito in via generale ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen.
Cosicchè già l'erroneo inquadramento giuridico - in via comparativa con l'art. 161 comma 2 cod. pen. - dell'art. 17 comma 2 citato, sancisce la irrilevanza della questione dedotta.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende