Sentenza — n. 33076/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale di Sciacca con sentenza del 24 luglio 2020 condannava Fazio Caterina in relazione ai reati di cui agli artt. 54 1161 RD 327/1942. Avverso la sentenza suindicata Fazio Caterina, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33076/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E peraltro, coerente con quest'ultima rilevazione in favore del demanio statale, appare la regola per cui per effetto dell'art.4 d.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (che ha dato attuazione allo Statuto siciliano in materia di demanio marittimo) l'amministrazione siciliana assegnataria dei beni del demanio marittimo si avvale delle capitanerie di porto e degli altri uffici statali competenti in materia, i quali "esercitano le attribuzioni ad essi spettanti... in relazione funzionale con l'amministrazione regionale". (Sez. 3, Sentenza n. 604 del 23/10/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 207034 - 01).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fazio Caterina nata a Sciacca il 05/03/1971; avverso la sentenza del 24/07/2020 del tribunale di Sciacca; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv.to Rossi Aldo che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Sciacca con sentenza del 24 luglio 2020 condannava Fazio Caterina in relazione ai reati di cui agli artt. 54 1161 RD 327/1942.
2. Avverso la sentenza suindicata Fazio Caterina, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
b) cod. proc. pen. per assenza dell'elemento costitutivo dei reati ascritti, sub specie della demanialità delle zone in contestazione. Si osserva che il consulente della difesa avrebbe escluso la demanialità delle aree in contestazione sulla base di quanto emergente dal Sistema informativo demanio marittimo (S.I.D.), oltre che da talune comunicazioni richiamate in ricorso. Consegue l'impossibilità di definire demaniale un appezzamento di terreno solo perché vicino al mare. Laddove l'onere di pagamento in favore del comune di Sciacca di un canone di concessione conseguirebbe non alla demanialità del bene bensì alla sua appartenenza al predetto comune. La stessa Regione Sicialia avrebbe qualificato come non demaniali le aree in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo è manifestamente infondato essendo eccentrico, rispetto alle circostanze dedotte, il vizio invocato. Invero, si deduce un vizio di violazione di legge, che ricorre allorquando, a fronte di una situazione incontestata, venga in rilievo la sua corretta qualificazione giuridica. Nel caso di specie invece, si sostiene la insussistenza del reato sulla base, in sostanza, di un ritenuto travisamento della prova ( il cui correlato vizio di motivazione non è specificato), costituita dalla relazione del consulente di parte ( che non risulta allegata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) oltre che da talune comunicazioni della Regione Sicilia.
Va aggiunto, peraltro, che anche il vizio di travisamento della prova deve fare riferimento ad un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dello stesso e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. in ordine al travisamento di prova dichiarativa Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 (dep. 20/02/2018) Rv. 272406 - 01). Nel caso di specie, invece, i documenti invocati e allegati escludono la riconducibilità al demanio regionale delle aree contestate, ricollegando, tuttavia, subito dopo, le stesse particelle, al demanio Statale, così da non risultare affatto inequivoci.
E peraltro, coerente con quest'ultima rilevazione in favore del demanio statale, appare la regola per cui per effetto dell'art.4 d.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (che ha dato attuazione allo Statuto siciliano in materia di demanio marittimo) l'amministrazione siciliana assegnataria dei beni del demanio marittimo si avvale delle capitanerie di porto e degli altri uffici statali competenti in materia, i quali "esercitano le attribuzioni ad essi spettanti... in relazione funzionale con l'amministrazione regionale". (Sez. 3, Sentenza n. 604 del 23/10/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 207034 - 01).
In tale quadro, dunque, emerge che il giudice ha valorizzato, ai fini della demanialità, la predetta ultima attestazione documentale, anche alla luce del dato per cui sussite l'onere, del comune di Sciacca, di pagare un canone concessorio alla regione Sicilia. Con motivazione, quindi, che, per quanto in precedenza rilevato, non è riconducibile ad alcun vizio di legge né appare affetta da manifesto vizio motivazionale, che, come in premessa osservato, non è stato neppure specificamente sollevato.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 27 mag