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Sentenza — n. 33075/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33075/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33075/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20 maggio 2020, confermava la sentenza del 10 maggio 2019 del tribunale di Napoli, con la quale Vallozzi Diego e Salvatore erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90, per detenzione a fini di spaccio di cocaina ed hashish.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, deducono il vizio di violazione di legge e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., con riferimento alla somma di 198.560,00 euro rinvenuta nell'abitazione di Vallozzi Salvatore. La sentenza sarebbe illogica nella parte in cui dà atto della avvenuta produzione di documentazione afferente al medesimo importo sopra indicato, che sarebbe certamente dimostrativa della possibile provenienza lecita della somma confiscata. Per cui, da una parte, si ammetterebbe la liceità della somma confiscata e, dall'altra, si elaborerebbero congetture per sostenerne la provenienza illecita.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti abuso di sostanze traffico di cocaina tossicodipendenza commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20 maggio 2020, confermava la sentenza del 10 maggio 2019 del tribunale di Napoli, con la quale Vallozzi Diego e Salvatore erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 110 cod. pen
Deducono con il primo il vizio di violazione della legge penale e di manifesta illogicità della sentenza impugnata, in relazione al reato ex art. 110 cod. pen.
art. 240 cod. pen
Con il terzo motivo, deducono il vizio di violazione di legge e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., con riferimento alla somma di 198.560,00 euro rinvenuta nell'abitazione di Vallozzi Salvatore.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vallozzi Diego nato a Napoli il 19/01/1988, Vallozzi Salvatore nato a Napoli il 20/09/1955; avverso la sentenza del 20/05/2020 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino che ha chiesto la dichiarazione di inammisisbilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. Ottaviani Nicola che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20 maggio 2020, confermava la sentenza del 10 maggio 2019 del tribunale di Napoli, con la quale Vallozzi Diego e Salvatore erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90, per detenzione a fini di spaccio di cocaina ed hashish.

2. Avverso la sentenza suindicata, Vallozzi Diego e Salvatore, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.

3. Deducono con il primo il vizio di violazione della legge penale e di manifesta illogicità della sentenza impugnata, in relazione al reato ex art. 110 cod. pen. e 73 DPR 309/90, con riguardo a Vallozzi Salvatore. Sarebbe illogica la motivazione che ha configurato il concorso del ricorrente con il figlio Diego, sul rilievo della messa a disposizione da parte del primo, in favore del secondo, della propria casa, per la detenzione dello stupefacente, del materiale di confezionamento e delle correlate somme di denaro, non avendo considerato che il figlio viveva nella villetta prospiciente a quella del padre, e che il padre mai sarebbe stato menzionato in ordine al momento della detenzione e della cessione della sostanza. Da qui la mera connivenza del ricorrente.

4. Con il secondo motivo, deducono il vizio di violazione della legge penale per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, atteso il ridotto quantitativo di droga, pari a 16 gr. e non a 100 gr., avendo la stessa un principio attivo pari al 16,2%, e posta l'assenza di qualsivoglia corcostanza che possa portare ad escludere la fattispecie di lieve entità.

5. Con il terzo motivo, deducono il vizio di violazione di legge e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., con riferimento alla somma di 198.560,00 euro rinvenuta nell'abitazione di Vallozzi Salvatore. La sentenza sarebbe illogica nella parte in cui dà atto della avvenuta produzione di documentazione afferente al medesimo importo sopra indicato, che sarebbe certamente dimostrativa della possibile provenienza lecita della somma confiscata. Per cui, da una parte, si ammetterebbe la liceità della somma confiscata e, dall'altra, si elaborerebbero congetture per sostenerne la provenienza illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. I giudici hanno elaborato una motivazione immune da vizi a fondamento della responsabilità oltre che di Vallozzi Diego, del padre Salvatore, fondata sugli esiti di servizi di videoripresa - rappresentativi di condotte di spaccio effettuate presso l'abitazione di Vallozzi Salvatore da parte del figlio Diego, ripreso mentre usciva dalla casa del padre e consegnava involucri a terzi che si avvicendavano nel tempo presso la villetta -, valutati unitamente ad altri significativi dati, quali il rinvenimento presso l'abitazione di Vallozzi Salvatore della sostanza stupefacente in contestazione e di strumenti per il relativo confezionamento, oltre che di una cospicua somma di denaro, riconducibile al profitto della illecita attività, conservata in una cassaforte, la cui chiave era nella dispoinibilità del figlio Diego.

A tali elementi, va aggiunta la considerazione della esistenza di un sistema di video sorveglianza presso l'abitazione di Vallozzi Diego. La corte ha anche confutato, efficacemente, le doglianze difensive circa la possibilità che Vallozzi Diego potesse recarsi in giardino senza recarsi nella casa paterna - illustrando e motivando l'inverosimiglianza dell'obiezione, alla luce, tra l'altro, dei molteplici luoghi della predetta abitazione ove era conservata sostanza stupefacente e altro materiale - e alfine, nel sottolineare l'indubbio contributo morale e materiale assicurato al figlio, ha correttamente escluso ogni ipotesi di mera connivenza.

Tanto in linea con l'indirizzo di legittimità per cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4 - , Sentenza n. 34754 del 20/11/2020 Rv. 280244 - 01).

In tale prospettiva, la doglianza in esame si traduce nella mera proposta di una rilettura del fatto, inammmissibile in questa sede, atteso che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 Rv. 265482 - 01).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Sia perché generico, laddove si limita a sostenere la insussistenza di qualsivoglia circostanza che possa portare ad escludere la fattispecie di lieve entità, senza null'altro illustrare sul punto. Sia perché si articola su un piano meramente fattuale, laddove prospetta una ridotta quantità di sostanza stupefacente detenuta, considerandone del resto solo una parte (la cocaina) alla luce, peraltro, di un criterio altamente opinabile, quale quello della determinazione del peso della droga operata rapportando il profilo ponderale oggettivo alla percentuale di principio attivo. Inoltre il ricorrente trascura la complessiva valutazione dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione, al contrario richiesta ai fini della eventuale configurazione della fattispecie ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 (Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01), e correttamente formulata dai giudici di secondo grado.

3. Quanto al terzo motivo, va precisato e premesso che nonostante l'invocazione preliminare del vizio di violazione di legge e di quello di motivazione, è su quest'ultimo che si sviluppa la censura in esame, volta a ritenere illogica la tesi dei giudici, secondo i quali la somma confiscata sarebbe di pertinenza del Vallone Salvatore e del figlio e provento di attività illecita. Con conseguente confiscabilità della medesima, per sproporzione, ex artt. 85 bis DPR 309/90 e 240 bis cod. pen., in assenza di giustificazioni circa la lecita provenienza e alla luce della assenza di redditi da continuativa attività lavorativa.

Non emerge al riguardo alcun manifesto vizio di illogicità, posto che innazitutto, diversamente dalla tesi difensiva, i giudici non hanno mai sostenuto che sia stata provata la provenienza lecita della somma rinvenuta nella cassaforte del Vallone Salvatore. Piuttosto, nel rilevare l'assenza di proveninza lecita e la sproporzione rispetto alle risorse disponibili, hanno congruamente motivato la totale inverosimiglianza della tesi difensiva per cui il fidanzato della figlia del Vallone Salvatore avrebbe consegnato a costui i cospicui proventi di un indennizzo, conseguente alla morte della madre, senza assicurarsi alcun titolo dimostrativo di tale conferimento, e lasciando la somma in mani altrui per almeno un anno, senza ottenere alcuna remunerazione della stessa.

Consegue la manifesta infondatezza del motivo.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa