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Sentenza — n. 33073/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33073/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33073/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Del Gaizo Alessandro Ivano, nato a Milano il 28/11/1965, avverso la sentenza in data 13/02/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Alessio Romanelli per la Legambiente Lombardia Onlus, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e della nota spese; letta la memoria dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33073/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli automezzi riconducibili alle suddette società trasportavano e depositavano rilevanti quantitativi di rifiuti all'interno del capannone che era diventato una vera e propria discarica abusiva. Eseguite delle perquisizioni mirate presso le sedi delle varie società coinvolte nella gestione illecita dei rifiuti, era stato possibile risalire alla Ecogroup quale soggetto indicato come intermediario nei formulari di trasporto dei rifiuti sequestrati presso la 3L Trasporti. La Ecogroup aveva affidato la gestione dei rifiuti a Riccardo Minerba, privo delle autorizzazioni ambientali, ma conduttore del capannone di Corteolona e Genzone.

Parole chiave

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altri reati reati di corruzione traffico di cocaina accuse di truffa confisca dei proventi di reato amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Con sentenza in data 17 maggio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare di Milano ha condannato, tra gli altri, Alessandro Ivano Del Gaizo alle pene di legge per i reati di cui agli art. 110 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
E di fatti, l'incensuratezza o il corretto comportamento processuale non sono di per sé sufficienti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., mentre non risulta dimostrato il corretto comportamento tenuto prima del reato.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Del Gaizo Alessandro Ivano, nato a Milano il 28/11/1965, avverso la sentenza in data 13/02/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Alessio Romanelli per la Legambiente Lombardia Onlus, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e della nota spese; letta la memoria dell'avv.

Francesco Adavastro per i Comuni di Corteolona e Genzone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni scritte e della nota spese RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza in data 17 maggio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare di Milano ha condannato, tra gli altri, Alessandro Ivano Del Gaizo alle pene di legge per i reati di cui agli art. 110 cod. pen. e 452-quaterdecies cod. pen. e di cui agli art. 110 cod. pen., 256, commi 3 e 1, lett. a), e b), d.lgs. n. 152 del 2006. Con sentenza in data 13 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della citata sentenza, ha applicato all'imputato il beneficio della pena sospesa.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento all'esistenza di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Entrambi i Giudici di merito erano pervenuti alla condanna, senza motivare sul dolo specifico richiesto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. In particolare, non erano state valorizzare le plurime dichiarazioni rese dai coimputati che avevano spiegato la sua totale estraneità ai fatti. Sostiene di essere stato vittima di una truffa.

Con il secondo denuncia la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante il corretto comportamento processuale e la pluriennale esperienza lavorativa nel corso della quale aveva sempre rispettato le prescrizioni, la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti gli elementi da valutare in suo favore. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione nonché l'omessa motivazione sulle dichiarazioni dei coimputati in suo favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo e il terzo motivo attengono all'accertamento di responsabilità. L'indagine ha tratto origine da una segnalazione anonima dell'esistenza di una discarica abusiva in un capannone di Corteolona e Genzone. A seguito di complesse indagini, anche a mezzo d'intercettazioni telefoniche e ambientali, i Carabinieri avevano appurato che nel capannone erano stati stoccati rifiuti pericolosi. Il 3 gennaio 2018 nel sito si era sviluppato un grosso incendio. Le verifiche effettuate avevano consentito di accertare il coinvolgimento della 3L Trasporti S.r.l., esercente l'attività di smaltimento dei rifiuti, limitatamente alla fase di trasporto e stoccaggio, e della Noleggio Lorini S.r.l., limitatamente all'attività di noleggio delle macchine per il movimento terra.

Gli automezzi riconducibili alle suddette società trasportavano e depositavano rilevanti quantitativi di rifiuti all'interno del capannone che era diventato una vera e propria discarica abusiva. Eseguite delle perquisizioni mirate presso le sedi delle varie società coinvolte nella gestione illecita dei rifiuti, era stato possibile risalire alla Ecogroup quale soggetto indicato come intermediario nei formulari di trasporto dei rifiuti sequestrati presso la 3L Trasporti. La Ecogroup aveva affidato la gestione dei rifiuti a Riccardo Minerba, privo delle autorizzazioni ambientali, ma conduttore del capannone di Corteolona e Genzone.

Dall'analisi dei documenti rinvenuti presso la 3L Trasporti, era stato possibile accertare che gran parte dei rifiuti di plastica provenivano dalla Corsico Rottami, amministrata dall'imputato, mentre i rifiuti derivanti dal ciclo di produzione della carta venivano dall'ex Cartaria Morandi (fallita), per il tramite della Corsico Rottami. Effettuati i controlli presso la Corsico Rottami era emerso:

a) che gestiva un sito con rifiuti speciali maggiori della capienza autorizzata;

b) che non aveva i macchinari per la cernita, selezione, lavorazione e valorizzazione dei materiali in ingresso perché venduti da diverso tempo;

c) che il materiale presente nell'impianto era diverso da quello previsto come prevalente nell'autorizzazione. Il Del Gaizo aveva confermato i rapporti con Minerba, che si erano sviluppati in due direzioni: da una parte, Minerba aveva interesse ad acquistare la Corsico Rottami, dall'altra, Minerba conferiva al suo impianto rifiuti che non venivano mai ritirati. Grazie ad una complessa organizzazione, il Del Gaizo riusciva a smaltire più rifiuti di quelli autorizzati, con un profitto di euro 150 a tonnellata, per un importo complessivo di euro 270.000 per i rifiuti trasportati nel capannone di Corteolona e di euro 765.000 per i rifiuti acquisiti dalla Corsico (profitto al quale partecipavano anche altri soggetti).

Il GUP ha ricostruito che l'imputato aveva ereditato l'attività del padre e aveva intenzione di dismetterla. Per questo motivo, aveva venduto i macchinari. Aveva tuttavia accettato in un secondo momento di stoccare i rifiuti con superamento del limite previsto dall'autorizzazione e si era accordato con il Minerba, affinché questi ripulisse l'impianto dei rifiuti in eccedenza, cosa che non era avvenuta nel corso dei mesi. Il Del Gaizo aveva partecipato alla compilazione e sottoscrizione di FIR falsi. Inoltre, nulla poteva aspettarsi dal Minerba che aveva dimostrato il netto disinteresse alla regolarizzazione del sito: mancava un accordo scritto in ordine alla quantità di rifiuti da smaltire e alla ripartizione dei guadagni, da settembre a dicembre 2017 il sito era stato continuamente riempito, quindi non era verosimile che fosse svuotato a gennaio 2018, mancava un piano o un progetto o contatti con smaltitori autorizzati, l'intenzione di acquisto della Corsico Rottami si era rivelata inconsistente.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che il sito della Corsico Rottami avrebbe dovuto trattare rottami ferrosi e non ferrosi e, secondo l'autorizzazione della Provincia di Milano, avrebbe dovuto procedere alla messa in riserva, alla cernita e al recupero o allo smaltimento utilizzando specifici macchinari che non c'erano. I Carabinieri avevano trovato immensi cumuli di rifiuti in violazione delle autorizzazioni. In questo contesto già illecito il Del Gaizo aveva stretto un accordo con il Minerba che aveva cominciato a conferire presso il sito del Corsico Rottami anche i rifiuti dell'ex Cartaria Morandi.

Sennonché la Corsico aveva già immagazzinato più rifiuti del possibile quando erano arrivati anche quelli della Cartaria. Il Minerba si era offerto di liberare il sito dai vecchi rifiuti e, al contempo, aveva corrisposto a Del Gaizo la somma di euro 30.000, senza alcuna formalità. Parte dei rifiuti andavano direttamente al sito di Corteolona e altra parte passava per la Corsico Rottami dove avveniva un giro bolla. I documenti di trasporto dei rifiuti erano falsi e a questi falsi partecipava il Del Gaizo. All'esito dell'esame anche delle prove testimoniali, i Giudici hanno concluso che sia per lo smaltimento dei rifiuti effettivamente stoccati presso la Corsico Rottami, sia nel contesto delle operazioni di scarico fittizio dei rifiuti provenienti dall'ex Cartaria Morandi, era emerso il pieno coinvolgimento di Del Gaizo nella predisposizione dei formulari da considerarsi ideologicamente falsi e indicanti comunque un sito di smaltimento diverso dal suo, la Brema S.r.l., sulla cui esistenza e liceità, non aveva effettuato alcun controllo.

La rottura degli accordi tra i correi era avvenuta a dicembre 2017 in seguito ad una riunione tra tutti i partecipanti al traffico illecito, quindi Del Gaizo, Minerba, Luca Liloni e Santino Pettinato, promossa da Del Gaizo che voleva sapere chi doveva corrispondergli quanto dovuto per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla ex Cartaria Morandi. I Giudici hanno osservato che le dichiarazioni del Minerba secondo cui il Del Gaizo fosse all'oscuro della vicenda erano state smentite non solo dal Liloni, ma anche dal complesso delle prove acquisite in giudizio.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi a discarico, disattendendoli con motivazione immune da censure. Sotto questo profilo, il ricorso si limita a riprodurre le medesime doglianze già svolte innanzi alla Corte di appello per ottenere un diverso apprezzamento della prova. In definitiva corretta è la condanna per il reato ascritto, sussistendo sia il profilo oggettivo dell'organizzazione per il traffico illecito di rifiuti che quello soggettivo del conseguimento dell'ingiusto profitto, come ampiamente spiegato nelle sentenze di merito.

La difesa ha molto insistito sull'assenza del dolo specifico, ma già nella sentenza di primo grado erano stati quantificati i profitti del traffico illecito ed era stato delineato lo specifico interesse del Del Gaizo all'intera operazione. A prescindere dal preponderante ruolo del Minerba, sta di fatto che il Del Gaizo aveva compiuto le attività illecite per trarne profitto, come dimostrato anche dalla riunione in cui aveva sollecitato il pagamento delle proprie spettanze. Correttamente i Giudici hanno ritenuto irrilevante l'esplorazione dei motivi intimi che avevano indotto il Minerba a scagionare il Del Gaizo, perché il quadro probatorio aveva restituito senza incertezze la responsabilità piena dell'imputato.Adeguata è anche la motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi valutabili.

E di fatti, l'incensuratezza o il corretto comportamento processuale non sono di per sé sufficienti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., mentre non risulta dimostrato il corretto comportamento tenuto prima del reato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Le spese delle parti civili sono liquidate alla stregua delle risultanze di causa come da dispositivo P .Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Comune di Corteolona e Genzone e Legambiente Lombardia Onlus, che liquida in complessivi