Sentenza — n. 33071/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione„ oltre alle pene accessorie previste dal d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.l gs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore di fatto della Il Vagabondo s.r.I., non presentava, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione relativa a dette imposte relativamente al periodo di imposta 2010, per un ammontare complessivo evaso pari a euro 10.129.984,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 649 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33071/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Venendo al caso in esame, bisogna rilevare che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.igs. n. 74 del 2000 - accertato nel primo giudizio dinanzi al Tribunale di Como - ha natura di reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione della fattura, ove unico sia il documento falso, mentre nel caso in cui vengano emesse più fatture relative ad operazioni inesistenti in un unico periodo d'imposta, tale reato assume la forma di reato eventualmente abituale, il cui perfezionamento avviene con l'emissione dell'ultima fattura.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cellerino Giampietro nato Erba il 12/01/1944 avverso la sentenza del 12/10/2020 dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio ; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione„ oltre alle pene accessorie previste dal d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.l gs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di amministratore di fatto della Il Vagabondo s.r.I., non presentava, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione relativa a dette imposte relativamente al periodo di imposta 2010, per un ammontare complessivo evaso pari a euro 10.129.984,00.
2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. A parere della difesa, il fatto di reato per il quale l'imputato è stato condannato con la sentenza impugnata sarebbe già stato oggetto di precedente giudizio, terminato con sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 maggio 2011, resa dal Tribunale di Como e divenuta irrevocabile il 26 giugno 2011, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem.
La prima sentenza sarebbe, infatti, relativa ai periodi di imposta 2009 e 2010, coincidendo parzialmente con il periodo di imposta (2010) oggetto di accertamento del procedimento successivo, conclusosi con il provvedimento impugnato in Questa sede. Nonostante la diversa qualificazione giuridica del reato - ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, nel primo giudizio, ed ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nel secondo giudizio - le due sentenze avrebbero giudicato due volte lo stesso imputato per la medesima condotta. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta vizi di motivazione in relazione al mancato accertamento, da parte della Corte d'appello, della violazione del principio del ne bis in idem, nonostante questo fosse stato dedotto con specifico motivo di impugnazione e nonostante l'identità del fatto risultasse dagli atti del procedimento specificamente indicati nell'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Esso si fonda sulle stesse censure proposte con l'atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado; trova dunque applicazione il principio giurisprudenziale che evidenzia, per tali casi, sia l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566). 1.1.
Entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti alla pretesa violazione del principio di ne bis in idem derivante dall'identità delle condotte accertate nel provvedimento impugnato rispetto a quelle giudicate con sentenza irrevocabile di patteggiarnento del Tribunaie di Como - sono inammissibili. Va evidenziato che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, in materia di ne bis in idem deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale unico presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta, essendo invece necessario, ai fini dell'operatività della preclusione connessa al suddetto principio, che vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta-nesso causale-evento) nonché con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (ex multis, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518;
Sez. 5, n, 50496 del 19/06/2018, Rv. 274448; Sez. 3, n. 21994 dei 01/02/2018, Rv. 273220). In quest'ambito, è compito del giudice procedere al raffronto tra i fatti materiali concretamente verificatisi e non tra la formulazione letterale e astratta dei capi di imputazione, con la conseguenza che la mancata coincidenza di uno degli elementi costituiti da condotta, nesso causale ed evento, determinerà la sussistenza di un diverso fatto storico, cosi come verrà meno il requisito dell'identità se vengono individuate condotte che precedono o seguono i fatti già giudicati, difettando in tal caso l'elemento delle stesse condizioni di tempo (Sez. 6, n. 51212 del 10/12/2014).
In sostanza, la richiamata giurisprudenza di legittimità conferisce una particolare rilevanza, ai fini della valutazione del "medesimo fatto", alla suddetta triade di elementi (condotta, nesso causale, evento) e all'interno di essa attribuisce spiccato rilievo al fattore della correlazione temporale tra le condotte, che presuppone un approfondito esame della tempistica con la quale esse si sono verificate, indipendentemente dalla circostanza che i procedimenti nel corso dei quali gli illeciti sono stati accertati siano contemporanei o consecutivi.
L'indagine sull'aspetto temporale, tuttavia, non può essere compiuta a priori da questa Corte, dal momento che richiede un raffronto tra le varie condotte nel loro concreto svolgersi, al fine di verificare se quelle oggetto del precedente giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile - pur riguardando fatture di importo diverso emesse nei confronti diversi utilizzatori - rientrino nello specifico arco temporale di riferimento del secondo giudizio. Tale attività è riservata ai tipici apprezzamenti del giudice di merito, spettando in via esclusiva a quest'ultimo il compito di verificare, caso per caso, l'operatività del principio del ne bis in idem, attraverso un'indagine basata sul tempo di commissione dei fatti giudicati nei diversi giudizi, sulla loro durata, nonché sulle loro possibili interferenze o sovrapposizioni. 1.2.
Venendo al caso in esame, bisogna rilevare che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.igs. n. 74 del 2000 - accertato nel primo giudizio dinanzi al Tribunale di Como - ha natura di reato istantaneo che si consuma al momento dell'emissione della fattura, ove unico sia il documento falso, mentre nel caso in cui vengano emesse più fatture relative ad operazioni inesistenti in un unico periodo d'imposta, tale reato assume la forma di reato eventualmente abituale, il cui perfezionamento avviene con l'emissione dell'ultima fattura.
Il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 del D.Igs. n. 74 del 2000 - contestato nel corso del procedimento in esame - si consuma al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di specie, il momento consunnativo risale al 29 dicembre 2011 (periodo di imposta 2010), termine non ancora scaduto alla data di emissione della sentenza di patteggiamento da parte del Tribunale di Como (12 maggio 2011). Con la conseguenza che, come correttamente affermato dalla Corte d'appello, non sarebbe configurabile la medesimezza del fatto di reato, lamentata dal ricorrente, rispetto alle condotte oggetto del presente procedimento, dal momento che i periodi di imposta rilevanti nel precedente giudizio potevano comprendere le annualità fino al 2009.
Tale conclusione, inoltre, non può essere scalfita dalla generica doglianza dell'imputato, il quale si è limitato ad affermare - in contrasto con la puntuale ricostruzione della sentenza impugnata - che anche le condotte illecite riferibili all'anno di imposta 2010 sarebbero state accertate con la sentenza del 2011. Del resto, dall'esame della sentenza resa dal Tribunale di Como - non allegata né richiamata dalla difesa nei suoi tratti essenziali - emerge la radicale diversità dei fatti: il capo 38 dell'imputazione di quel procedimento era riferito al reato ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per gli anni 2009-2010 e non al diverso reato di omessa presentazione delle dichiarazioni.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cas