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Sentenza — n. 33070/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33070/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani del 13 luglio 2018, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato alla pena di anni no di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e ceduto sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, disponendo, inoltre, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, artt. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 33070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Similmente, la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto modo di affermare che, in tema di reati tributari, la confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi degli artt. 168-ter cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Rv. 277347). 1.2.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi bene sequestrato flussi finanziari illeciti detenzione di stupefacenti distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali tali somme di denaro costituirebbero prodotto o profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod.
artt. 168-ter cod. pen
74 del 2000 presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi degli artt. 168-ter cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pilato Gianrico, nato ad Andria il 20/01/1982 avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani del 13 luglio 2018, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato alla pena di anni no di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto e ceduto sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, disponendo, inoltre, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine al necessario collegamento eziologico tra la droga in sequestro e il denaro oggetto di confisca. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali tali somme di denaro costituirebbero prodotto o profitto del reato, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non essendo ravvisabile in concreto un nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività di spaccio oggetto di accertamento nel presente procedimento.

3. In data 20 aprile 2021, la difesa dell'imputato ha depositato memoria con la quale, insistendo nei motivi di ricorso, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve rilevarsi - a prescindere dalla formulazione del motivo di ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del nesso di pertinenzialità tra la droga in sequestro e il denaro oggetto della misura ablatoria - che la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, prevista dall'art. 240, comma 1, cod. pen., non può essere disposta nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, poiché tale misura presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tenere luogo del giudicato di condanna (Sez. 5, n. 52 del 15/10/2020 - dep. 2021, Rv. 280140).

La motivazione che il giudice deve rendere in tema di confisca facoltativa del profitto si basa su una valutazione prognostica riguardo alla idoneità incentivante al delitto che possa riconoscersi nel mantenimento del possesso di beni che non sono caratterizzati da intrinseca pericolosità già ritenuta dal legislatore (a differenza che nei casi di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen.): una valutazione, dunque, in cui il bilanciamento tra il diritto di proprietà e la finalità specialpreventiva della confisca, non risolto preventivamente ex leae, si connota di una valenza anche punitiva da connettersi solo alla condanna definitiva.

Similmente, la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto modo di affermare che, in tema di reati tributari, la confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi degli artt. 168-ter cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Rv. 277347). 1.2.

I principi appena richiamati trovano applicazione al caso di specie, nel quale la Corte d'appello, rilevando la maturazione del termine di prescrizione, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato e, tuttavia, ha mantenuto ferma la confisca del denaro, ex art. 240, comma 1, cod. pen., in quanto ritenuto profitto direttamente riferibile al fatto illecito contestato.

2. In forza delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro; misura che deve essere eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pilato Gianrico limitatamente alla confisca del denaro, che elimina. Così deciso il 29/04/2021. Il Consigliere estens