Sentenza — n. 33068/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 settembre 2020, la Corte d'appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 19 aprile 2018 - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali in materia urbanistica e paesaggistica, di cui ai capi a), b), c), d) dell'imputazione, e rideterminato la pena in ordine al residuo reato di cui agli artt. 110 e 349, secondo comma, cod. pen. (capo e), contestato agli imputati - di cui D'Avino Alessandro in qualità di custode nominato all'atto di sequestro dalla polizia giudiziaria - per la violazione dei sigilli apposti su manufatti edilizi abusivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di inammissibilità - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (ex multis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 27751802). 4.2.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'Avino Alessandro, nato a Napoli il 25/04/1972 D'Avino Pasquale, nato a Napoli 1'11/07/1973 anche nei confronti di Comune di Napoli (parte civile) avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 settembre 2020, la Corte d'appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 19 aprile 2018 - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contravvenzionali in materia urbanistica e paesaggistica, di cui ai capi a), b), c), d) dell'imputazione, e rideterminato la pena in ordine al residuo reato di cui agli artt. 110 e 349, secondo comma, cod. pen. (capo e), contestato agli imputati - di cui D'Avino Alessandro in qualità di custode nominato all'atto di sequestro dalla polizia giudiziaria - per la violazione dei sigilli apposti su manufatti edilizi abusivi.
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A parere della difesa, la sentenza della Corte d'appello sarebbe del tutto carente di motivazione sotto un duplice profilo: in primo luogo, ove il giudice avrebbe acriticamente fatto propria la motivazione di primo grado quanto alla responsabilità penale, senza fornire delle adeguate spiegazioni in ordine alle doglianze difensive; in secondo luogo, nella parte in cui la Corte avrebbe rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, poiché non avrebbe considerato la lieve entità dei fatti (consistiti soltanto in rifiniture dell'immobile già completato in occasione della prima infrazione) il comportamento processuale degli imputati, rei confessi, e la loro incensuratezza.
3. Con memoria pervenuta nella cancelleria di questa Suprema Corte, in data 8 aprile 2021, il difensore della parte civile ha condiviso le conclusioni del Procuratore generale ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna degli imputati al pagamento delle spese ed oneri di giudizio, quantificate in euro 1.755,00.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico. 4.1. La difesa basa la sua prospettazione su un unico motivo, del tutto eccentrico rispetto al modello legale prospettato nel codice di rito. Quest'ultimo prescrive l'esposizione di vizi tipici a critica vincolata e non affida all'organo di legittimità l'onere di discernere, all'interno di un blocco ininterrotto e variegato di censure, i motivi afferenti alla critica alla motivazione - e, nell'ambito di essa, i punti della sentenza partitamente attinti - distinguendoli da quelli inerenti alla violazione di legge.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di inammissibilità - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (ex multis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 27751802). 4.2.
Tali considerazioni si attagliano pienamente al caso di specie, in cui i ricorrenti si dolgono in modo del tutto indeterminato sia del vizio di motivazione sia della violazione di legge, senza che nel corpo dell'argomentazione del motivo sia dato comprendere a cosa si riferisca la critica della motivazione ed a cosa, invece, quella della dedotta violazione di legge. Al di là di tale assorbente profilo formale, va rilevato, quanto alla censura riferita alla condanna per il reato di violazione dei sigilli, che con essa ci si limita ad affermare che manca "una adeguata motivazione", senza richiamare, neanche a fini di critica, il contenuto del provvedimento impugnato.
A non diverse conclusioni si perviene relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza insiste su dati del tutto irrilevanti, quali l'asserita ammissione di responsabilità per i fatti oggetto di contestazione - ammissione che, considerata la tipologia dei reati e le modalità del loro accertamento, risultava obbligata - o l'incensuratezza. Viceversa, la difesa non si cura di confrontarsi criticamente e specificamente con le ragioni esplicitate dai giudici di merito in ordine al diniego del beneficio, prima fra tutte l'intensità con la quale gli imputati hanno perseguito la finalità criminosa, completando a più riprese l'abuso edilizio.
5. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Gli imputati devono essere inoltre condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Napoli, che liquida in complessivi euro 1.755,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 16/04/2021 Il Consigliere estensore Il