Sentenza — n. 33067/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso per Cassazione Tulli Alessandro ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, dichiarando l'improcedibilità in ordine ai fatti commessi fino al settembre del 2012 per intervenuta estinzione dei relativi reati pronunciando assoluzione in ordine ai fatti di cessione di gr. 4 di cocaina a Pesarini Francesco poiché non previsti dalla legge come reato, ha, per il resto, confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna dell'imputato, rideterminando la pena in mesi otto e giorni dieci di reclusione e 900,00 euro di multa, per avere illecitamente ceduto, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in diverse occasioni cronologicamente riconducibili al periodo complessivamente intercorso tra settembre 2012 e maggio 2014, a Taffo Andrea, Quattrini Matteo e Rossi Paolo, sostanza stupefacente del tipo cocaina dal quantitativo non precisamente determinabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infine lamenta la valutazione di credibilità della sentenza con riguardo alle dichiarazioni rese dagli acquirenti Rossi e Taffo, quanto alle prime perché contrassegnate da contraddizioni e lacune già segnalate, e quanto alle seconde, non essendosi considerata la prova decisiva (ovvero il rinvenimento di elenco manoscritto di clienti della Cecconi, che cedeva stupefacenti all'interno del Roxy bar, successivamente smarrito) da cui si sarebbe dovuto dedurre che la cessione a Taffo era stata effettuata non dall'imputato ma, appunto, da quest'ultima.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TULLI ALESSANDRO nato a OSIMO il 27/01/1980 • avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento im -pugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle cessioni di stupefacente in favore di Quattrini Matteo perché il reato è estinto per prescrizione nonché l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. uditi i difensori presenti Avv.ti D. Toccaceli e A. Di Renzo che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso per Cassazione Tulli Alessandro ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, dichiarando l'improcedibilità in ordine ai fatti commessi fino al settembre del 2012 per intervenuta estinzione dei relativi reati pronunciando assoluzione in ordine ai fatti di cessione di gr. 4 di cocaina a Pesarini Francesco poiché non previsti dalla legge come reato, ha, per il resto, confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna dell'imputato, rideterminando la pena in mesi otto e giorni dieci di reclusione e 900,00 euro di multa, per avere illecitamente ceduto, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in diverse occasioni cronologicamente riconducibili al periodo complessivamente intercorso tra settembre 2012 e maggio 2014, a Taffo Andrea, Quattrini Matteo e Rossi Paolo, sostanza stupefacente del tipo cocaina dal quantitativo non precisamente determinabile.
2. Con il primo motivo di ricorso lamenta il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata esclusione, dalla pena determinata per il reato base, contestato come continuato, delle condotte di cessione ascritte all'imputato nei confronti di Rossi Paolo poste in essere prima del settembre 2012, e dunque rientranti nella ritenuta intervenuta prescrizione. Sicché, in aperto contrasto con il divieto di reformatio in pejus ex art. 597, si sarebbe mantenuta immutata la sanzionb finale rispetto alla entità della pena iniziale che, tuttavia, rappresentava il risultato di computo di pene afferenti a più reati unificati dal vincolo della- continuazione inerenti al periodo giugno 2012- maggio 2014 : pur operando la riduzione di 20 giorni ed euro 50 di multa in virtù dell'assoluzione per il reato satellite di cessione a Pesarini Francesco, la Corte territoriale avrebbe mantenuto invariata la pena-base suddetta più grave, in quanto non riconsiderata alla luce, appunto, della prescrizione parziale.
3. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla asserita non configurabilità della fattispecie, penalmente irrilevante, di consumo di gruppo o cd. mandato all'acquisto per i residui capi di imputazione, escluso il capo relativo alla condotta di cessione verso Pesarini Francesco, difettando l'elemento di onerosità delle cessioni e il previo accordo all'acquisto tra compartecipi. Dopo avere riepilogato i requisiti, affermati anche dalla giurisprudenza, ai fini della sussistenza di tale ipotesi, contesta in particolare l'argomentazione della sentenza secondo cui, ai fini della stessa, dovrebbe necessariamente sussistere un esborso in denaro, in particolare non riscontrato dalla sentenza, lamentando invece come, in particolare con riferimento alle cessioni nei confronti di Matteo Quattrini, che aveva "ripagato" il Tulli attraverso il pagamento di consumazioni in un locale (dato, questo, emergente dal verbale contenente le dichiarazioni dell'imputato), anche nel caso di contributi all'acquisto avvenuti in forme diverse, si realizzerebbe comunque l'ipotesi in oggetto.
Infine lamenta la valutazione di credibilità della sentenza con riguardo alle dichiarazioni rese dagli acquirenti Rossi e Taffo, quanto alle prime perché contrassegnate da contraddizioni e lacune già segnalate, e quanto alle seconde, non essendosi considerata la prova decisiva (ovvero il rinvenimento di elenco manoscritto di clienti della Cecconi, che cedeva stupefacenti all'interno del Roxy bar, successivamente smarrito) da cui si sarebbe dovuto dedurre che la cessione a Taffo era stata effettuata non dall'imputato ma, appunto, da quest'ultima.
4. In data 30/03/2021 il Difensore ha presentato memoria con "motivi aggiunti" in realtà ripropositivi in particolare in relazione alle cessioni in favore di Taffo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In effetti, la sentenza impugnata, pur avendo preso atto della intervenuta prescrizione 'maturata con riguardo alle cessioni di tupefacente precedenti al settembre del 2012, non ha poi fatto seguire alla stessa la necessaria esclusione, dal computo della ,pena determinata rier il reato principale rappresentato dalle céssioni poste in essere nei confronti di Rossi Paolo (contestate come avvenute nell'arco temporale dal giugno 2012 al marzo 2014), della porzione di pena, a titolo di continuazione interna, corrispondente alle cessioni anteriori a tale data. Ne consegue come, fondata la doglianza, debba, ad oggi, altresì considerarsi, l'ulteriore periodo di prescrizione maturato sino all' 11/8/2013 (corrispondente ad anni sette e mesi sei da oggi, e considerata, tuttavia, la sospensione di giorni sessantaquattro ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 in relazione al giudizio di appello) con conseguente annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo, volto a contestare la decisione della sentenza impugnata di escludere la configurabilità della fattispecie del "consumo di gruppo", è, anch'esso, fondato. Con l'atto di appello il ricorrente aveva dedotto, facendo leva sul contenuto delle trascrizioni dei verbali dibattimentali, che le cessioni di Tulli a Quattrini avevano fatto seguito alla previa comune decisione, condivisa da entrambi, di acquistare stupefacente da Cecconi Silvia con suddivisione a metà della spesa necessaria, pagando, poi, Quattrini, la propria parte, mediante l'esborso del costo delle bevande di entrambi nella discoteca dove tale acquisto avveniva.
La sentenza impugnata appare, invece, avere escluso la fattispecie invocata semplicemente valorizzando il materiale mancato esborso di denaro da parte di Quattrini direttamente nelle mani di Tulli, in tal modo, però, eludendo la questione, sostanzialmente posta con l'atto di appello, della riferibilità del pagamento di consumazioni in favore dell'imputato all'estinzione del debito relativa alla propria parte di stupefacente acquistato a seguito di comune decisione. Sennonché, va osservato che il reato, posto in essere nei mesi di marzo ed aprile 2013, si è, nel frattempo certamente prescritto, con conseguente annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.
3. Quanto, infine, alla terza censura, formalmente dedotta all'interno del secondo motivo, la stessa deve ritenersi inammissibile, mirando ad ottenere, sulla base di prospettazioni generiche e congetturali, una non consentita rinnovata valutazione del compendio probatorio a fronte di logica e congrua motivazione della sentenza impugnata. In particolare, del tutto generiche le deduzioni in ordine alla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni di Rossi, per nulla argomentata, va osservato che, quanto allapretesa "smentita- che sarebbe derivatà alle dichiarazioni di Taffo circa le cessioni a lui fatte dall'imputato dal fatto che, invece, il nome di Taffo sarebbe stato incluso- in una lista di clienti - di Cecconi Silvia, poi -smarrita, la stessa nón appare in realtà per nulla idonea a destituire di logica le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata; ivi, infatti, la prova delle cessioni a Taffo da parte di Tulli è stata dedotta sulla base delle dichiarazioni, precise e dettagliate, dello stesso, sia con riferimento a tempi e luoghi sia con riferimento al prezzo, avendo poi lo stesso Taffo dichiarato di avere comunque acquistato, nello stesso periodo, anche dalla Cecconi; sì che, in definitiva, è, manifestamente infondata ogni pretesa incompatibilità tra il fatto delle contestate cessioni a Taffo e la circostanza che questi acquistasse, nel medesimo periodo, dalla Cecconi.
4. In definitiva, dichiarato nel resto inammissibile il ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo alle cessioni nei confronti di Quattrini Matteo perché i reati sono estinti per prescrizione e relativamente alle cessioni nei confronti di Rossi Paolo, limitatamente a quelle poste in essere sino all'H agosto del 2013, perché i reati sono estinti per prescrizione, conseguentemente dovendo rinviarsi alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle cessioni nei confronti di Quattrini Matteo perché i reati sono estinti per prescrizione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle cessioni nei confronti di Rossi Paolo, limitatamente a quelle contestate sino all'il agosto del 2013, perché i reati sono estinti per prescrizione con rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità con riferimento alle cessioni nei confronti di Taffo Andrea e di Rossi Paolo, limitatamente, per quest'ultimo, a quelle successive all'