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Sentenza — n. 33066/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33066/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33066/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hodza Nuhidin ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15/10/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena di condanna per il reato di cui all'art.2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione ai fin i delle imposte dirette relativa all'anno 2011 2.Con un unico motivo, dopo averne premesso la decisività ai fini della condanna intervenuta, deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni, poste ad esclusivo fondamento della decisione di condanna, rese da Bondì Benedetto e Donatello al funzionario dell'Agenzia delle entrate il 21/5/2015 in quanto raccolte senza l'osservanza dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. lamentando l'erronea decisione sul punto della Corte territoriale che ha escluso detta inutilizzabilità in quanto dichiarazioni rese non contra se ma contra alios, ovvero l'imputato.

Regesto Legislator

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art. 220 disp. att. cod. proc. pen, art. 195 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33066/2021 — snpen · Corte di Cassazione: • Utilizzate dunque correttamente le decisive dichiarazioni dei Bondì, altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha confermato la affermazione di responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità dichiarazione dei redditi rilevazione e rendicontazione contabili dichiarazione fiscale tardiva onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 220 disp. att. cod. proc. pen
all'imputato, avendo a.vuto i funzionari contèzza della mancata registrazione nella contabilità dei Bondì della fatture ricevute e utilizzate da Hodza, con conseguente obbligo di procedere ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.: deduce parimenti l'iunutilizzabilità, ex art.
art. 195 cod. proc. pen
pen.: deduce parimenti l'iunutilizzabilità, ex art. 195 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese in dibattimento dal testimone Domenico Burrai in quanto aventi ad oggetto le dichiarazioni predette dei Bondì.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HODZA NUHIDIN nato il 26/02/1968 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli tti, il provvedimento irripugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha chiesto il rigetto del ricorso ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del DL n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hodza Nuhidin ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15/10/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena di condanna per il reato di cui all'art.2 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione ai fin i delle imposte dirette relativa all'anno 2011 2.Con un unico motivo, dopo averne premesso la decisività ai fini della condanna intervenuta, deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni, poste ad esclusivo fondamento della decisione di condanna, rese da Bondì Benedetto e Donatello al funzionario dell'Agenzia delle entrate il 21/5/2015 in quanto raccolte senza l'osservanza dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. lamentando l'erronea decisione sul punto della Corte territoriale che ha escluso detta inutilizzabilità in quanto dichiarazioni rese non contra se ma contra alios, ovvero l'imputato.

Tale lettura sarebbe infatti contraria al dato normativo e anche a quanto previsto dagli artt. 61 e 64 cod. proc. pen. e comunque anche inconferente avendo i Bondì reso dichiarazioni auto indizianti (ovvero l'emissione di fatture per operazioni inesistenti) riflettentisi sulla posizione dell'imputato, utilizzatore delle stesse. Aggiunge come, già prima del 21/5/2015, fossero emersi indizi di reità sia in capo ai Bondì che. all'imputato, avendo a.vuto i funzionari contèzza della mancata registrazione nella contabilità dei Bondì della fatture ricevute e utilizzate da Hodza, con conseguente obbligo di procedere ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.: deduce parimenti l'iunutilizzabilità, ex art. 195 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese in dibattimento dal testimone Domenico Burrai in quanto aventi ad oggetto le dichiarazioni predette dei Bondì.

3. dricorso è infondato. Va premesso come, per consolidato orientamento di questa Corte, la previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone, pur in fase ispettiva o di vigilanza, ai fini dell'acquisizione delle fonti di prova, l'onere di osservare le disposizioni del codice di rito, ben può applicarsi anche alle attività accertative poste in essere, per fini fiscali, dalla Agenzia delle Entrate (vedi Sez. 3, n. 1969 del 21/01/1997, Basile, Rv. 206944). E' altrettanto indubbio, tuttavia, che il momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Di Vico, Rv. 276679).

Ciò posto, nella specie, il ricorrente si è limitato a dedurre che, come dichiarato dal funzionario dell'Ufficio controlli della Agenzia delle entrate Burrai al momento del rilascio di dette dichiarazioni, era emersa una divergenza quanto agli importi delle fatture emesse dall'impresa ODS Costruzioni e successivamente utilizzate dalle riceventi, essendo infatti tali importi stati comunicati ai fini dello spesometro in euro 275.000 dalla ODS e in 1.500.000 euro, invece, dalle società clienti, tale divergenza avendo dato luogo alla necessità di sentire i Bondì; sennonché, è evidente come, proprio alla luce dei principi appena sopra richiamati (che esigono l'emersione di un qualche fatto di rilievo penale nella sua sostanziale interezza), né detta divergenza di importi, né il fatto, parimenti dedotto dalla Difesa e sempre tratto dalle dichiarazioni del teste suddetto, della mancata registrazione in contabilità della ODS delle fatture poi utilizzate da Hodza, potevano integrare elementi indiziari tali da imporre, come preteso dal ricorrente, di sentire i Bondì, sin dall'inizio, in veste di indagati e, dunque, con l'assistenza di un Difensore; cosicché, pur avendo la sentenza inesattamente affermato, sul piano generale, che la norma dell'art. 220 cit. avrebbe il fine di evitare la utilizzazione di dichiarazioni contra se e non anche contra alios, correttamente le dichiarazioni rese dai Bondì circa il fatto che alle fatture emesse non corrispondessero effettive prestazioni sono state correttamente utilizzate nei confronti dell'imputato, pur non potendo essere utilizzate, a norma dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., ai danni dellb stesso dichiarante.

• Utilizzate dunque correttamente le decisive dichiarazioni dei Bondì, altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha confermato la affermazione di responsabilità dell'imputato.

4. Il ricorso quindi, deve essere rigettato, derivandone la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1