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Sentenza — n. 33064/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33064/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33064/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 febbraio 2017 - resa all'esito di giudizio abbreviato - il Gip del Tribunale di Roma ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva della fattura n. 32 del 16 aprile 2010 emessa dalla AGSERVICE s.r.l. per operazioni inesistenti, indicando nelle dichiarazioni annuali relative a detta imposta elementi passivi fittizi, con evasione Iva per ammontare pari a euro 4.990,00, e ha dichiarato il medesimo interdetto per un anno dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dall'ufficio di componente la commissione tributaria nonché dai pubblici uffici.

Regesto Legislator

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artt. 405 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33064/2021 — snpen · Corte di Cassazione: g) la successione cronologica degli eventi riferita dal ricorrente, che dimostrerebbe, al più, un'incolpevole leggerezza imputabile al medesimo rispetto ai compiti affidati al commercialista.

Parole chiave

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fatture fittizie falsità in documenti di servizio omissione della contabilità complicità in sottrazione d'imposta dichiarazione fiscale responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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artt. 405 cod. proc. pen
In primo luogo, si deduce l'inosservanza degli artt. 405 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Quattrini Fabio, nato a Roma il 31/08/1952 avverso la sentenza del 06/10/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 febbraio 2017 - resa all'esito di giudizio abbreviato - il Gip del Tribunale di Roma ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva della fattura n. 32 del 16 aprile 2010 emessa dalla AGSERVICE s.r.l. per operazioni inesistenti, indicando nelle dichiarazioni annuali relative a detta imposta elementi passivi fittizi, con evasione Iva per ammontare pari a euro 4.990,00, e ha dichiarato il medesimo interdetto per un anno dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, dall'ufficio di componente la commissione tributaria nonché dai pubblici uffici.

Con sentenza del 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a sei mesi la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di doglianza. 2.1. In primo luogo, si deduce l'inosservanza degli artt. 405 cod. proc. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Lamenta la difesa che, nonostante l'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'accertamento del 14 ottobre 2015, avesse riscontrato tre fatture emesse dalla società del ricorrente nei confronti della ditta Michelangeli Advanced Advertisíng s.r.I., una delle quali recante lo stesso numero, anno, e importo di quella contestata nel capo di imputazione e nonostante la stessa Corte di appello avesse imputato tali fatture, oggettivamente e soggettivamente, al ricorrente e alla irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, il capo di imputazione recherebbe l'indicazione della sola fattura emessa dalla ditta AGSERVICE s.r.I., mai rinvenuta in sede di accertamento fiscale.

Non si comprenderebbe, dunque, il motivo per il quale il Pubblico Ministero si sia discostato dalle risultanze dell'Agenzia delle Entrate, ponendo in essere un comportamento processuale che, oltre a disattendere i principali orientamenti giurisprudenziali in materia, avrebbe di fatto precluso all'imputato di difendersi adeguatamente in giudizio, chiamandolo a rispondere di una condotta in realtà posta in essere materialmente da altro soggetto, giudicato separatamente ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.2. Con una seconda doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

Secondo la tesi difensiva, il provvedimento sarebbe meritevole di censura nella parte in cui i giudici di merito, disattendendo i rilievi prospettati con l'atto di appello, hanno ritenuto inutilizzabili le sommarie informazioni rilasciate dall'imputato, in ragione della scelta del rito abbreviato, dal momento che detta inutilizzabilità, per espressa previsione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. sarebbe circoscritta alla sola fase dibattimentale. Si sostiene altresì che la valutazione delle suddette dichiarazioni avrebbe fatto emergere l'inconsapevolezza del ricorrente sia in merito all'assenza del titolo di commercialista in capo ad Auriti, soggetto incaricato all'amministrazione finanziaria della società legalmente rappresentata dal ricorrente, sia in relazione alla gestione irregolare delle proprie fatture, interamente affidata allo stesso Auritì, con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

In particolare, si evidenzia:

a) la professionalità e l'inclinazione di Auriti nel porre in essere simili condotte delittuose ai danni di diversi imprenditori, molti dei quali estranei al presente procedimento;

b) l'assenza di rapporti tra il ricorrente e la ditta AGSERVICE s.r.l., che dimostrerebbe la piena fiducia che lo stesso riponeva nella serietà del professionista;

c) la mancata corrispondenza della fattura oggetto dell'imputazione con quella indicata nella carta intestata del ricorrente e il disconoscimento da parte del medesimo del documento contabile;

d) la divergenza tra la documentazione relativa ai registri Iva rinvenuta in sede di accertamento "a sorpresa" da parte della Guardia di Finanza e quella prodotta dal ricorrente all'Autorità Giudiziaria a seguito dell'avviso di accertamento, che testimonierebbe il benevolo tentativo dell'imputato di porre rimedio alle condotte illecite del commercialista;

e) la revoca del mandato al commercialista e l'inizio, da parte del ricorrente, della procedura di collaborazione volontaria in un momento immediatamente successivo alla conoscenza degli illeciti perpetrati da Auriti;

f) le dichiarazioni convergenti di altri professionisti che si erano rivolti ad Auriti, i quali avevano disconosciuto l'indebito utilizzo da parte del medesimo della ditta AGSERVICE;

g) la successione cronologica degli eventi riferita dal ricorrente, che dimostrerebbe, al più, un'incolpevole leggerezza imputabile al medesimo rispetto ai compiti affidati al commercialista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che le censure mosse dal ricorrente ripropongono esattamente gli stessi motivi articolati con l'atto di appello e risultano comunque formulate in modo non specifico, in quanto, così come prospettate, non si confrontano con le motivazioni sviluppate nella decisione censurata, nella quale la Corte territoriale ha adeguatamente risposto a tutti i rilievi difensivi, con una motivazione che, essendo conforme a quella del giudice di prima istanza in punto di responsabilità penale del ricorrente, si salda con quest'ultima, così da fornire un'unica e complessa trama argomentativa (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), rispetto alla quale il ricorrente denuncia, solo apparentemente, un errore logico o giuridico determinato. 1.1.

Tale considerazione si attaglia pienamente al primo motivo di ricorso, volto a contestare la responsabilità penale del ricorrente per l'inesatta individuazione della fattura oggetto dell'imputazione. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato che, da un controllo a campione effettuato dalla Guardia di Finanza nell'anno 2008, era emerso che la società AGSERVICE risultava priva di sede legale, di dipendenti e di soci, essendo gli unici due soci deceduti, e totale evasore fiscale, non avendo mai presentato il bilancio annuale, né depositato i modelli dichiarativi.

Ciononostante, detta società continuava a risultare "finanziariamente attiva", in quanto emetteva fatture, evidentemente fittizie, destinate ad essere inserire nella contabilità dei clienti destinatari e a far conseguire a questi ultimi un indebito sgravio di Iva senza rischi per l'emittente, mera scatola vuota. Tutti coloro che avevano inserito la suddetta ditta tra i fornitori risultavano collegati a Di Veroli e Auriti, quest'ultimo figlio di uno dei due soci defunti della AGSERVICE s.r.l. che, pur non essendo iscritto all'albo dei dottori commercialisti, risultava essere stato fino all'anno 1997 il depositario delle scritture contabili del ricorrente, presente tra coloro che avevano pagato prestazioni alla ditta.

Nel corso della perquisizione effettuata presso lo studio del commercialista Di Veroli, la Guardia di Finanza aveva acquisito il registro Iva del ricorrente, nel quale risultava iscritta la fattura n. 32 dell'anno 2010 emessa dalla ditta AGSERVICE s.r.l. per l'importo di euro 24.950,00 di cui euro 4.990,00 per Iva; fattura avente chiaramente ad oggetto prestazioni inesistenti, essendo la ditta AGSERVICE s.r.l. impossibilitata a svolgere qualunque tipo di operazione economica. Ricostruita nei suddetti termini la vicenda processuale, la Corte territoriale ha chiarito che la circostanza che nel cartaceo registro Iva presentato dal ricorrente all'Agenzia delle Entrate nel 2015, prodotto in giudizio solo con memoria scritta del 2017, fosse annotata, in luogo della fattura n. 32 emessa dalla ditta AGSERVICE, una fattura emessa in pari data e con pari numero dalla ditta Michelangeli Advertising s.r.I., costituiva ulteriore prova del comportamento fraudolento posto in essere dal ricorrente, in considerazione dell'omessa produzione di tale documentazione in sede di accertamento e delle macroscopiche alterazioni presenti sulla fattura, che conteneva annotazioni a matita, la cancellazione del logo della AGSERVICE s.r.i. quale emittente e l'apposizione di quello della Michelangeii s.r.I., nonché diverse correzioni agli originari conteggi, con indicazione della somme di cui all'imputazione.

Il ricorrente, in virtù della natura a critica vincolata dei motivi di censura azionabili nel giudizio di legittimità, avrebbe dovuto spiegare in questa sede le ragioni per le quali tale motivazione fosse eventualmente contraddittoria o manifestamente illogica o palesemente insufficiente: mentre tali dirimenti passaggi motivazionali non vengono presi in considerazione, neppure a fini di confutazione, nel ricorso per cassazione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale s lamenta la ritenuta inutilizzabilità delle sommarie informazioni rilasciate dall'imputato, è del pari inammissibile.

In sintesi, il ricorrente censura la decisione dei giudici di merito di non utilizzare le sommarie informazioni rese dal ricorrente a ridosso dell'accertamento, sul presupposto che tale decisione avrebbe pregiudicato irrimediabilmente il suo diritto di difesa, specie a fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo. Ma nel ricorso per cassazione non vengono richiamati gli specifici passaggi tratti dalle sommarie informazioni del ricorrente da cui emergerebbero le diverse circostanze rappresentate nel secondo motivo dimostrative dell'assenza del dolo; né sono stati allegati gli atti contenenti le suddette dichiarazioni, con indicazione degli incisi ritenuti scriminanti, perché la difesa si è limitata ad un'elencazione di dati presuntivamente favorevoli al ricorrente.

Tuttavia, tali deduzioni difensive sono già state ritenute dai giudici di merito o del tutto irrilevanti, perché riferite a comportamenti intervenuti in un momento in cui il ricorrente era già a conoscenza della pendenza delle indagini, e quindi legati all'esigenza di di alleggerire la propria posizione processuale, o addirittura controproducenti, perché confermativi dell'inesistenza dell'operazione fatturata oggetto di imputazione e della successiva alterazione del registro Iva prodotto dall'imputato all'Agenzia delle Entrate.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in