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Sentenza — n. 33063/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33063/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33063/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 28 novembre 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna dell'Il febbraio 2013, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di D'Aniello Giuseppe e di Campagnolo Luigino relativamente al reato di cui al capo B (art. 81 cod. pen. e 5, d. Igs. 74 del 2000; commesso dal 30 novembre 2006 al 30 novembre 2007) e rideterminava la pena nei loro confronti per la residua imputazione in anni 1, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (art. 81 cod. pen. e 8 d.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 157 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 40 cod. pen, art. 2639 cod. civ; Sentenza — n. 33063/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'amministratore di fatto oltre ai reati societari, di cui all'art. 2639 cod. civ., risponde anche di altri reati commessi in tale veste (vedi Sez. 5, n. 39535 del 20/06/2012 - dep. 08/10/2012, Antonucci, Rv. 253363, per i reati fallimentari, e Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011 - dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962, per i reati finanziari del d. Igs. n. 74 del 2000). In giurisprudenza quindi si è giustamente posto l'accento non sul dato formale (amministratore di diritto, prestanome) ma sul criterio funzionalistico, o dell'effettività, e il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere su quello solo formale. 5.

Parole chiave

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fatture fittizie irregolarità finanziarie spese del veicolo a motore responsabilità del gerente omissione della contabilità azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 28 novembre 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna dell'Il febbraio 2013, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di D'Aniello Giuseppe e di Campagnolo Luigino relativamente al reato di cui al capo B (art. 81 cod. pen.
art. 157 cod. pen
Violazione di legge (art. 157 cod. pen.
art. 99 cod. pen
Il termine massimo di prescrizione quindi risulterebbe di anni 12 e mesi 6 (con l'aumento della recidiva, anni 6 con aumento di due terzi ex art. 99 cod. pen.
art. 161 cod. pen
- anni 10 - ed ulteriormente aumentato ex art. 161 cod. pen.
art. 40 cod. pen
Violazione di legge (art. 40 cod. pen., 192, comma 2 e 533 cod.
art. 2639 cod. civ
L'amministratore di fatto oltre ai reati societari, di cui all'art. 2639 cod. civ., risponde anche di altri reati commessi in tale veste (vedi Sez.
art. 2392 cod. civ
A quest'ultimo una corresponsabilità può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'ANIELLO GIUSEPPE nato a SANT'ANTONIO ABATE il 16/08/1956 CAMPAGNOLO LUIGINO nato a MONTECCHIO PRECALCINO il 10/04/1946 avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; il difensore, Avv. Francesca Graziani, sost. proc., si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 28 novembre 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna dell'Il febbraio 2013, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di D'Aniello Giuseppe e di Campagnolo Luigino relativamente al reato di cui al capo B (art. 81 cod. pen. e 5, d. Igs. 74 del 2000; commesso dal 30 novembre 2006 al 30 novembre 2007) e rideterminava la pena nei loro confronti per la residua imputazione in anni 1, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata (art. 81 cod. pen. e 8 d.

Igs. 74 del 2000 poiché D'Aniello in qualità di amministratore di diritto della Monza Motorsport s.r.l. [...] e Campagnolo, quale amministratore di fatto della stessa società, al fine di consentire a terzi beneficiati [...] l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. L'importo delle fatture emesse nell'anno 2005 è pari ad un imponibile di C 733.194,33 - oltre IVA per C 146.638,87 -; nell'ano 2006 l'imponibile è pari ad C 5.453.860,00 - oltre IVA per C 1.090.492 - commesso dal 16 agosto 2005 fino al 28 novembre 2006; con la recidiva reiterata specifica per D'Aniello e reiterata specifica ed infraquinquennale per Campagnolo) 2.

Gli imputati hanno proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2.

1. D'Aniello. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata dà atto che il dominus delle operazioni era Luigino Campagnolo, ma utilizza argomenti inconferenti per l'affermazione della responsabilità anche del ricorrente. La Corte di appello afferma circostanze tra loro in contraddizione. Le fatture di acquisto non sono state reperite, ma nel conto corrente della società Monza risultavano movimentazioni di somme in entrata ed in uscita, la i cui provenienza non era stata completamente accertata. L'accertamento della Guardia di Finanza è stato effettuato nel 2007, quando la società Monza non era più operativa, per il subentro della società Ramo. Conseguentemente la responsabilità è stata affermata solo su deduzioni e sillogismi non certi. 2.

2. Violazione di legge (art. 157 cod. pen. e 609, comma 2, cod. proc. pen.). La Corte di appello ha dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo B per la prescrizione, ma altrettanto non ha fatto, contraddittoriamente, per il capo A. La recidiva, infatti, era stata contestata per entrambi i reati. L'inizio del termine di prescrizione deve indicarsi nel 28 novembre 2006 (ultimo episodio di emissione di fatture per operazioni inesistenti) e solo con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138 è stato aumentato il termine di prescrizione di un terzo. Tale norma non si applica per i fatti antecedenti, come quelli in giudizio. Il termine massimo di prescrizione quindi risulterebbe di anni 12 e mesi 6 (con l'aumento della recidiva, anni 6 con aumento di due terzi ex art. 99 cod. pen. - anni 10 - ed ulteriormente aumentato ex art. 161 cod. pen. di un quarto -); il termine di prescrizione era pertanto ampiamente decorso alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello.

3. Campagnolo. Violazione di legge (art. 40 cod. pen., 192, comma 2 e 533 cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato ritenuto amministratore di fatto della società Monza Motorsport s.r.l. in quanto avrebbe ritirato la documentazione contabile della società al posto dell'amministratore di diritto, aveva un'agenda che conteneva annotazioni sulle percentuali di ricarica delle vendite delle autovetture e secondo le dichiarazioni del teste di P.G. M.Ilo Michelon sarebbe stato l'amministratore di fatto di tutto il sistema di frode fiscale. Questi elementi da soli non possono ritenersi sufficienti per affermare la responsabilità del ricorrente quale amministratore di fatto.

La Corte di appello ha omesso di valutare tutte le dichiarazioni testimoniali (Testi Carrobbo Giampiero, Marte Basino e M.Ilo Gino Castaldo). La stessa sentenza impugnata evidenziava come l'amministratore di diritto non era una mera testa di legno, ma controllava la gestione finanziaria della società direttamente. Manca, 0/4.(kis2-friz.r.--2 0 cy pertanto, il presupposto dell'art. 40 cod. pen. per l'affermazione della responsabilità del ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio (art.533 cod. proc. pen.). La Corte di appello si è limitata ad una valutazione parcellizzata degli indizi che indicano il ricorrente quale amministratore di fatto, senza valutazione adeguata degli altri indizi favorevoli alla tesi dell'imputato Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolati in fatto con la riproposizione degli stessi argomenti dell'appello. La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che l'amministratore di fatto era Campagnolo mentre l'amministratore di diritto era D'Aniello. Per affermare la qualità di amministratore di fatto la sentenza evidenzia che Campagnolo era presente al momento della perquisizione presso la sede della Fojeta e ritirava le scritture contabili della società Monza al posto del coimputato amministratore di diritto; inoltre, la teste Grassini riferiva di aver intrattenuto rapporti per la contabilità della società con entrambi gli imputati; infine a Campagnolo teneva un'agenda con le annotazioni delle singole operazioni con le percentuali di ricavo, dimostrando l'interesse concreto a tutta l'attività della società Monza.

La sentenza poi affronta anche la diversa dichiarazione del M.Ilo Castaldi (relativa all'assenza di accertamento della presenza di un amministratore di fatto) rilevando come la stessa risulta generica e, comunque, in contrasto con tutte le indagini di P.G. ,1 4.

1. Relativamente alla sussistenza del reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74 del 2000 la decisione impugnata adeguatamente rileva come la società Monza era priva di struttura (assenza di magazzino, personale e altre attrezzature) e già in precedenza all'accertamento la stessa non aveva mai presentato dichiarazioni e pagato VIVA, conseguentemente non era rilevante la cessazione dell'attività nel 3007; inoltre, la società Ramo che era subentrata a sua volta era completamente inoperante e addirittura intestata ad un personaggio inesistente. Le fatture in oggetto pur oggettivamente esistenti erano soggettivamente inesistenti in quanto la controparte del rapporto era la società cliente di Monza Motosport s.r.I., che acquistava ad un prezzo conveniente in evasione totale delle imposte. In particolare, la società Monza acquistava vetture da una società comunitaria che rivendeva, a volte nello stesso giorno di acquisto o dopo pochi giorni, ad altra società senza pagare VIVA relativa.

5. Accertata la qualità di amministratore di diritto di D'Aniello e di fatto per Campagnolo (come motivato adeguatamente nella sentenza impugnata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità) deve analizzarsi la responsabilità dell'amministratore di diritto, prestanome, nei reati propri, quale quello in analisi, in relazione alla responsabilità dell'amministratore di fatto. In linea generale il concorso dell'extraneus nel reato proprio è configurabile, quando vi è volontarietà (dolo) della condotta dell'extraneus di apporto a quella dell'intraneus (Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 - dep. 23/03/2016, Morosi e altri, Rv. 267059;

Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879). La configurazione dell'amministratore di fatto inoltre è legislativamente prevista nell'art. 2639, comma 1, del Codice civile: "Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione".

L'amministratore di fatto oltre ai reati societari, di cui all'art. 2639 cod. civ., risponde anche di altri reati commessi in tale veste (vedi Sez. 5, n. 39535 del 20/06/2012 - dep. 08/10/2012, Antonucci, Rv. 253363, per i reati fallimentari, e Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011 - dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962, per i reati finanziari del d. Igs. n. 74 del 2000). In giurisprudenza quindi si è giustamente posto l'accento non sul dato formale (amministratore di diritto, prestanome) ma sul criterio funzionalistico, o dell'effettività, e il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere su quello solo formale. 5.

1. Conseguentemente in base ai principi esposti, il vero soggetto qualificato (e responsabile) non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta mentre l'estraneo è il prestanome. A quest'ultimo una corresponsabilità può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi. Nelle occasioni in cui questa Corte si è occupata di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, ha individuato nell'amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l'evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire (Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011 - dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962;

Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016 - dep. 18/04/2016, Gagliotta, Rv. 266757; "Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento - artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ. -, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice", Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015 - dep. 24/09/2015, Biffi, Rv. 264971).

Proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, questa Corte ha fatto ricorso alla figura del dolo eventuale; il prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015 - dep. 18/02/2015, Fasola, Rv. 262767; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014 - dep. 27/10/2014, Regoli ed altri, Rv. 261814). La decisione impugnata, con valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità, rileva proprio la sussistenza del concorso tra i due, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte sopra evidenziata.

Infatti, rileva la sentenza che «D'Aniello era qualcosa di più di una semplice testa di legno, poiché egli aveva [...] aperto il conto corrente intestato alla Monza ed eseguito sullo stesso alcune operazioni, in alcune occasioni recandosi contemporaneamente al Campagnolo presso il relativo istituto di credito [..] Non è dunque verosimile che lo stesso non avesse contezza delle illecite condotte in oggetto».

6. Infondato è anche il motivo sulla prescrizione, in quanto alla data della sentenza di appello il reato non era prescritto. Agli imputati è stata contestata e applicata la recidiva (con l'equivalenza della stessa con le circostanze attenuanti generiche); per D'Aniello la recidiva reiterata specifica. Si tratta della recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Conseguentemente alla data della decisione impugnata il reato dell'art. 8 d. Igs. 74 del 2000 non era prescritto, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata. Per la disposizione dell'art. 161, cod. pen. la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. comporta un aumento del tempo della prescrizione di due terzi, da calcolare sia sul termine prescrizionale minimo di cui all'art. 157 cod. pen. e sia sul termine massimo se in presenza di atti interruttivi:

«La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 08/02/2018, Freda e altro, Rv. 27202101; vedi anche Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016 - dep. 18/11/2016, Lamirowski, Rv. 26822401).

Conseguentemente il termine di prescrizione risulta di anni 16 e mesi 8 (6 anni oltre ai due terzi di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. per la recidiva, anni 10, oltre all'aumento di due terzi ex art. 161, comma 2, cod. pen.; oltre ai periodi di sospensione della prescrizione). L'inammissibilità del ricorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - deo. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 6.

1. La prescrizione del reato sub B dell'imputazione (art. 5 d. Igs. 74 del 2000) è stata dichiarata, anche valutando la recidiva contestata, in considerazione della pena massima edittale prevista dal reato, diversa da quella del reato sub A. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s