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Sentenza — n. 32895/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32895/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32895/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Francesco Santamaria ha proposto alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 21 giugno 2016, irrevocabile il 4 novembre 2016, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 20 ottobre 2014, l'imputato fu assolto dal reato ex art. 349 cod. pen.; la Corte territoriale rideterminò la pena ritenendo più grave il reato ex art. 181 d.lgs. 42/2004, con pena base di 3 mesi di arresto ed .0 50.000 di ammenda, aumentata per la continuazione con l'art. 1161 cod. nav. a 3 mesi di arresto ed C 60.000 di ammenda. Con l'istanza si chiese la correzione dell'errore materiale relativo all'aumento per la continuazione in quanto la pena inflitta era superiore a quella che sarebbe risultata dal cumulo materiale.

Regesto Legislator

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art. 349 cod. pen, art. 181 d.lgs. 42/2004, art. 665 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 1 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 32895/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. L'istanza va in primo luogo qualificata quale incidente di esecuzione sulla illegalità della pena. Per quanto il difensore abbia indicato nel titolo che l'istanza fosse di correzione dell'errore materiale, nel testo dell'istanza ha fatto riferimento alla giurisprudenza sull'incidente di esecuzione per pena illegale. Per altro, l'incidente di esecuzione risulta anche presentato al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello assolto l'imputato da un capo di imputazione. 1.2.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione penale modalità di calcolo dell'ammenda formazione di una pena complessiva pena complementare adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 349 cod. pen
art. 181 d.lgs. 42/2004
pen.; la Corte territoriale rideterminò la pena ritenendo più grave il reato ex art. 181 d.lgs. 42/2004, con pena base di 3 mesi di arresto ed .0 50.000 di ammenda, aumentata per la continuazione con l'art.
art. 665 cod. proc. pen
Per altro, l'incidente di esecuzione risulta anche presentato al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello assolto l'imputato da un capo di imputazione.
art. 666 cod. proc. pen
art. 1 cod. pen
E ciò in quanto il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen.
art. 81 cod. pen
La Corte di appello, con il provvedimento impugnato, ha erroneamente applicato l'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA FRANCESCO nato a MATTINATA il 21/06/1954 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso DEPOWL',1;\ i?:

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Francesco Santamaria ha proposto alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 21 giugno 2016, irrevocabile il 4 novembre 2016, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 20 ottobre 2014, l'imputato fu assolto dal reato ex art. 349 cod. pen.; la Corte territoriale rideterminò la pena ritenendo più grave il reato ex art. 181 d.lgs. 42/2004, con pena base di 3 mesi di arresto ed .0 50.000 di ammenda, aumentata per la continuazione con l'art. 1161 cod. nav. a 3 mesi di arresto ed C 60.000 di ammenda. Con l'istanza si chiese la correzione dell'errore materiale relativo all'aumento per la continuazione in quanto la pena inflitta era superiore a quella che sarebbe risultata dal cumulo materiale.

2. Con l'ordinanza del 29 gennaio 2021, all'esito dell'udienza, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta del difensore di Francesco Santannaria ritenendo che per l'aumento per la continuazione rilevasse solo la pena del reato più grave.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione; la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato gli artt. 81, comma 3, 73, commi 1 e 3, e 78 cod. pen., tenuto conto dei limiti edittali del reato ex art. 1161 cod. nav.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'istanza va in primo luogo qualificata quale incidente di esecuzione sulla illegalità della pena. Per quanto il difensore abbia indicato nel titolo che l'istanza fosse di correzione dell'errore materiale, nel testo dell'istanza ha fatto riferimento alla giurisprudenza sull'incidente di esecuzione per pena illegale. Per altro, l'incidente di esecuzione risulta anche presentato al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello assolto l'imputato da un capo di imputazione. 1.2.

Il ricorso è pertanto ammissibile, applicando i principi espressi da Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01, per cui «L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.». Affermano in motivazione le Sezioni Unite che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che sia frutto di errore macroscopico - trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza.

In buona sostanza la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione; la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione; la sanzione sia oggetto di palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità. E ciò in quanto il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione.

Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato. L'applicazione di pena illegale, per errore nella determinazione o nel calcolo di essa, non configura un caso di inesistenza giuridica o abnormità del provvedimento che la dispone, e, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, se ne impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, secondo comma, Cost. e nell'art. 7 CED quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, cit.). 1.3.

La Corte di appello, con il provvedimento impugnato, ha erroneamente applicato l'art. 81 cod. pen. e non ha verificato che la pena inflitta nel giudizio di merito, quanto all'aumento per la continuazione, è illegale per quantità perché è di gran lunga eccedente il limite legale. 1.4. Come ribadito anche da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, l'aumento della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave previsto nello stesso art. 81 cod. pen. soggiace ad un doppio limite: il limite interno è quello che prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave; limite esterno è quello di cui al comma 3 dell'art. 81 cod. pen., per il quale la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè al cumulo materiale.

L'art. 1161 cod. nav. è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione (ora C 516). 1.5. La Corte di appello, nel giudizio di merito, ha aumentato solo la pena pecuniaria per il reato satellite, applicando correttamente i principi della sentenza Giglia per cui se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art.133 cod. pen. Però. l'aumento ex art. 81 cod. pen. avrebbe dovuto essere mantenuto nel limite di cui al comma 3, in sostanza entro C 516 di ammenda, mentre è stato determinato nella somma di C 10.000.

La pena è dunque illegale perché per quantità è eccedente il limite legale.

2. Pertanto, l'istanza di correzione dell'errore materiale deve essere riqualificata in incidente di esecuzione. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio non avendo correttamente applicato l'art. 81 cod. pen. rispetto ad una pena illegale perché per quantità eccedente il limite legale. Ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto che nel giudizio di merito la Corte di appello ha inteso applicare un aumento per la continuazione molto elevato, l'aumento per la continuazione per il reato ex art. 1161 cod. nav. può essere determinato nel massimo previsto da tale norma, pari a C 516. La pena complessiva inflitta a Francesco Santamaria con la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, emessa in data 21 giugno 2016, irrevocabile in data 4 novembre 2016, pertanto, deve essere rideterminata in mesi tre di arresto ed euro 50.516 di ammenda.

P.Q.M.

Riqualificata l'istanza di correzione dell'errore materiale in incidente di esecuzione, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ridetermina in mesi tre di arresto ed euro 50.516 di ammenda la pena inflitta a Santamaria Francesco con la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, emessa in data 21 giugno 2016, irrevocabile in