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Sentenza — n. 32894/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32894/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32894/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SCHIFfITTO MARCO, nato a Ragusa il 15.71989 ROMILLA SANTINO, nato a Ragusa il 15.5.1984 ROMILLA SERGIO, nato a Ragusa 1'1.2.1987 IEMMOLO VINCENZO, nato a Rosolini il 3.5.1968 POIDOMANI GIORGIO, nato a Modica il 5.8.1979 20. MICIELI ADRIANO, nato a Catania il X.3.1990 avverso la ordinanza in data 30.12.2019 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Elisabetta Cesquì, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; letta la memoria dei difensori, avv.ti Giovanni Giuca e Giorgio Terranova, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 162 cod. pen, art. 322 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 32894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: h) L.157/1992 e non già dell'art. 240 cod. pen., ma non certamente i fucili che non costituiscono, essendo l'esercizio della caccia di per sé lecito, strumenti vietati, mancando perciò per tali beni il necessario nesso eziologico con la fattispecie criminosa. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento in relazione alla confisca dei fucili e la restituzione degli stessi ai proprietari. Il Tribunale adito, ritenendo che si trattasse di impugnazione di un provvedimento abnorme e come tale impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, ha disposto con ordinanza in data 25.9.2020 la trasmissione degli atti a questa Corte.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale regolamentazione della caccia esplosivi e articoli pirotecnici contrabbando di guerra confisca penale

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
h) L.157/1992 e non già dell'art. 240 cod. pen., ma non certamente i fucili che non costituiscono, essendo l'esercizio della caccia di per sé lecito, strumenti vietati, mancando perciò per tali beni il necessario nesso eziologico con la fattispecie criminosa.
art. 162 cod. pen
Successivamente al pagamento delle somme dovute e alla pronuncia di sentenza, in accoglimento della richiesta del PM, di non luogo a procedere per essersi il reato estinto ai sensi dell'art. 162 cod.
art. 322 bis cod. proc. pen
pen., Marco Schifitto, Santino Romilla, Sergio Romilla, Vincenzo Iemmolo, Giorgio Poidomani e Adriano Micieli hanno appellato ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SCHIFfITTO MARCO, nato a Ragusa il 15.71989 ROMILLA SANTINO, nato a Ragusa il 15.5.1984 ROMILLA SERGIO, nato a Ragusa 1'1.2.1987 IEMMOLO VINCENZO, nato a Rosolini il 3.5.1968 POIDOMANI GIORGIO, nato a Modica il 5.8.1979 20. MICIELI ADRIANO, nato a Catania il X.3.1990 avverso la ordinanza in data 30.12.2019 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Elisabetta Cesquì, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; letta la memoria dei difensori, avv.ti Giovanni Giuca e Giorgio Terranova, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.A seguito di sequestro preventivo avente ad oggetto fucili, munizioni e strumenti di richiamo eseguito di iniziativa della PG e convalidato dal Gip presso il Tribunale di Siracusa nei confronti degli odierni ricorrenti che, secondo la pubblica accusa, esercitavano la caccia delle allodole con mezzi vietati integrante la fattispecie criminosa di cui agli artt. 21 lett.

r) e 30 lett.

h) L. 157/1992, è stata pronunciata in data 30.12.2019 dallo stesso Gip, in accoglimento della richiesta degli indagati, ordinanza di ammissione all'oblazione contestualmente disponendosi la confisca dei beni in sequestro in quanto destinati alla commissione del reato e perciò rientranti nella previsione di cui all'art. 240 cod. pen..

2. Successivamente al pagamento delle somme dovute e alla pronuncia di sentenza, in accoglimento della richiesta del PM, di non luogo a procedere per essersi il reato estinto ai sensi dell'art. 162 cod. pen., Marco Schifitto, Santino Romilla, Sergio Romilla, Vincenzo Iemmolo, Giorgio Poidomani e Adriano Micieli hanno appellato ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. l'ordinanza di ammissione all'oblazione lamentando l'irritualità della disposta confisca dei fucili sia sul piano procedurale, in difetto di una sentenza di condanna e comunque di un provvedimento di chiusura del procedimento penale, sia sul piano sostanziale atteso che, essendo il reato contestato quello della caccia delle allodole con richiami vietati, l'unico bene oggetto di confisca avrebbe potuto essere il richiamo elettroacustico oggetto del sequestro stante la previsione dell'art. 30 lett.

h) L.157/1992 e non già dell'art. 240 cod. pen., ma non certamente i fucili che non costituiscono, essendo l'esercizio della caccia di per sé lecito, strumenti vietati, mancando perciò per tali beni il necessario nesso eziologico con la fattispecie criminosa. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento in relazione alla confisca dei fucili e la restituzione degli stessi ai proprietari. Il Tribunale adito, ritenendo che si trattasse di impugnazione di un provvedimento abnorme e come tale impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, ha disposto con ordinanza in data 25.9.2020 la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. Con successiva memoria redatta in data 5.3.2021 la difesa, nel condividere la qualificazione di atto abnorme della disposizione relativa alla confisca delle armi ritenuta dal Tribunale di Siracusa, ha tuttavia contestato la confiscabilità dei fucili anche con il provvedimento di archiviazione non costituendo essi mezzi intrinsecamente vietati per l'esercizio della caccia, a differenza del richiamo acustico o della selvaggina cacciata in numero superiore ai cinque esemplari per i quali soltanto è prevista la confisca ai sensi dell'art. 30 lett.

h) L. 157/1992

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il provvedimento impugnato, come correttamente affermato dall'ordinanza di remissione degli atti a questa Corte, deve ritenersi abnorme. Va infatti rilevato che nessuna confisca poteva essere disposta in corso di procedimento, nel quale si inscrive il provvedimento di ammissione all'oblazione 2 D in accoglimento della correlativa richiesta degli indagati, posto che la suddetta misura di sicurezza presuppone, se facoltativa, la pronuncia di una sentenza di condanna, mentre se è obbligatoria può essere disposta, attesa l'intrinseca pericolosità dei beni, anche contestualmente ad una pronuncia assolutoria o di proscioglimento dell'imputato per cause che non incidano sulla materialità del fatto e non interrompano il nesso eziologico tra il bene e il soggetto attivo del reato, così come disposto dall'art. 240 secondo comma cod. pen. o da altre disposizioni speciali, ma comunque pur sempre comportando un provvedimento emesso a definizione del relativo procedimento.

Principio quest'ultimo che è stato ritenuto applicabile, non ostandovi ragioni di ordine logico o sistematico, anche nel caso in cui le indagini disposte dal PM si concludano con un provvedimento di archiviazione per insussistenza delle condizioni - di qualsiasi condizione si tratti: estinzione del reato, difetto di condizioni di procedibilità, inidoneità degli elementi di prova a sostenere l'accusa in giudizio - per procedere al dibattimento (Sez. 1, Sentenza n. 7940 del 12/12/2019 - dep. 27/02/2020, Rv. 278585; Sez. 1, n. 48673 del 23/09/2015, Frigo Hellas Company Ltd, Rv. 265426;

Sez. 3, n. 28508 del 04/06/2009, Vedani, Rv. 244780-01), non precludendo l'impedimento all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'indagato l'esercizio della potestà decisionale in ordine alla destinazione dei beni che risultano sottoposti a confisca obbligatoria, purché anche in tal caso il giudice abbia accertato il fatto nella sua materialità e il rapporto tra la cosa e il reato. Ciò detto, è evidente che nel caso di specie non si fosse affatto in presenza di un provvedimento di definizione del procedimento di sequestro, aprendosi con il provvedimento di ammissione degli indagati all'oblazione la possibilità per questi ultimi di estinguere, attraverso il relativo pagamento, la contravvenzione contestatagli così come di fatto è avvenuto, pagamento a seguito del quale soltanto è stato emesso, così come puntualizzato dal Tribunale di Siracusa, il decreto di archiviazione per intervenuta estinzione del reato.

Nel solco della distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, così come scolpita da questa Corte nel suo supremo consesso, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale postulando la sua adozione una assoluta carenza di potere, e verificandosi invece la seconda quando l'atto sia causa di una stasi del procedimento non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc.

Toni e altro, Rv. 243590), deve rilevarsi come il provvedimento impugnato presenti entrambe le suddette caratteristiche: è abnorme sotto il profilo strutturale perché il suo estensore ha fatto confluire in una veste formale in astratto non prevista dal legislatore, un provvedimento di natura decisoria, nonché volto a comprimere il diritto di proprietà sul bene, qual è appunto la confisca e dunque del tutto eccentrico rispetto allo schema tipico dell'ordinanza di ammissione all'oblazione, di natura palesemente endoprocedirnentale, e sotto il profilo strutturale perché la mancanza di strumenti di gravame lato sensu intesi preclude l'adozione di strumenti volti ad emendare l'anomalia della pronuncia giudiziale - la cui imprevedibilità non consente l'inserimento di esso tra gli atti impugnabili come tali tassativamente previsti - nell'ambito dello sviluppo processuale e delle sue fasi, determinandone la stasi dello stesso procedimento.

Al riguardo va infatti precisato che non può essere utilizzato l'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., trattandosi di un mezzo di impugnazione previsto esclusivamente nei confronti di un provvedimento in materia di sequestro o di revoca dello stesso da Pubblico Ministero e perciò, stante la tassatività dei mezzi di impugnazione, non estensibile alla confisca: correttamente, malgrado la denominazione datale dai ricorrenti, il Tribunale siracusano ha pertanto riconvertito l'impugnativa da costoro proposta in ricorso per cassazione.

Va invero precisato che a fronte di atti caratterizzati da assoluta peculiarità rispetto al sistema legale del processo, ovvero tali da determinare l'impossibilità di prosecuzione del processo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto indispensabile consentire di porre rimedio a dette situazioni con l'impugnazione in cassazione al fine di rimuovere un provvedimento abnorme rispetto al sistema. In accoglimento del ricorso in esame, l'ordinanza impugnata essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al provvedimento di confisca e di distruzione dei beni in sequestro.

Deve conseguentemente essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa, il quale valuterà a fronte delle richieste degli istanti quali siano i beni da confiscare o invece da restituire

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca disposto con l'ordinanza del 30.12.2019 di ammissione all'oblazione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunal