Sentenza — n. 32892/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale di Verona, adito nell'interesse di Bazzoni Luca ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. del medesimo tribunale in data 4 dicembre 2020, rigettava l'istanza. Avverso l'ordinanza suindicata Bazzoni Luca, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 cod. proc. pen, art. 360 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'aggiunta dell'ulteriore dato per cui, in fase di esecuzione del decreto, i militari operanti hanno acquisito copia forense di alcuni dispositivi informatici, procedendo al sequestro di altri dispositivi per la cui analisi in contraddittorio è stata disposto accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. Va anche aggiunto, di converso, che le censure proposte appaiono alquanto generiche, siccome prive di specifiche illustrazioni in ordine ad ablazioni di dati esorbitanti rispetto alle finalità probatorie esposte o in rapporto alle annualità oggetto di indagine.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bazzoni Luca nato a Valeggio Sul mincio il 03/04/1970; avverso la ordinanza del 11/02/2021 del tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Verona, adito nell'interesse di Bazzoni Luca ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. del medesimo tribunale in data 4 dicembre 2020, rigettava l'istanza.
2. Avverso l'ordinanza suindicata Bazzoni Luca, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 247 comma 1 bis, 352 comma 1 bis cod. proc. pen. e 275 cod. proc. pen. con riferimento al principio di proporzionalità ed adeguatezza. Si lamenta l'intervenuta acquisizione in sequestro o con copia forense, di interi apparati informatici, senza che si sia proceduto ad una perquisizione mirata volta ad acquisire solo quanto di rilievo per le indagini. Tanto più in relazione ai reati ipotizzati, siccome relativi a ben precisi anni di imposta. Si aggiunge che con riferimento agli apparati di cui è stata effettuata copia forense integrale, non sarebbero emerse difficoltà operative tali da imporre una apprensione generalizzata dei dati ivi contenuti e, per quanto attiene agli apparati sequestrati, non sarebbe dato sapere se per essi verrà effettuata una selezione dei soli contenuti ritenuti utili alle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Va premesso che in tema di acquisizione della prova, l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, in una fattispecie di sequestro di interi archivi informatici, Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489).
In termini riferibili anche al caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «in tema di sequestro probatorio ed ai fini della legittimità del decreto di sequestro, pur se è necessaria la specifica indicazione delle cose che ne costituiscono l'oggetto, occorre considerare che quando si procede per particolari reati, quali, esemplificando, quelli tributari e, più in generale, quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume di affari di una società, non è sempre possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo», sicché, in tali casi, «non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto» (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017 Rv. 270018 - 01;
Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni). Tanto precisato, non è dato rinvenire il vizio di violazione di legge dedotto nel caso in esame, in cui l'ordinanza impugnata, in linea con i principi sopra espsosti, che non precludono a priori - giova ribadirlo - sequestri dai contenuti molto estesi, ha evidenziato come siano stati indicati nel decreto di perquisizione e sequestro i documenti e supporti informatici da ricercare e apprendere, assieme alle ragioni per cui, rispetto ai reati - tributari - per cui era stato prospettato il fumus, potesse dirsi pertinente a fini di prova l'acquisizione di dati informatici presenti in dispositivi informatici, così da essere assicurato, in altri termini, un canone di selezione, quale quello volto a chiarire i rapporti tra Fortezza s.p.a. e altri soggetti coinvolti nel meccanismo fraudolento dell'evasione fiscale, certamente funzionale al rispetto degli invocati principi di proporzionalità ed adeguatezza (a tale ultimo riguardo, circa la funzionalità rispetto ai principi invocati in ricorso, del criterio di selezione sotteso al sequestro, in motivazione, Sez. 6 - , n. 6623 del 09/12/2020 (dep. 19/02/2021) Rv. 280838 - 01).
Con l'aggiunta dell'ulteriore dato per cui, in fase di esecuzione del decreto, i militari operanti hanno acquisito copia forense di alcuni dispositivi informatici, procedendo al sequestro di altri dispositivi per la cui analisi in contraddittorio è stata disposto accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. Va anche aggiunto, di converso, che le censure proposte appaiono alquanto generiche, siccome prive di specifiche illustrazioni in ordine ad ablazioni di dati esorbitanti rispetto alle finalità probatorie esposte o in rapporto alle annualità oggetto di indagine.
Per cui non si rinviene una precisa illustrazione delle ragioni concrete per le quali non sarebbero stati rispettati i limiti dell'adeguatezza e proporzione, tanto in contrasto con il principio secondo il quale il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586;
Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). 2.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così dec