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Sentenza — n. 32891/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32891/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32891/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Lecce, adita dal Procuratore generale per la revoca parziale dell'intervenuto dissequestro di aree e immobili interessati da lottizzazione abusiva, disposto con sentenza di annullamento senza rinvio della Suprema Corte di Cassazione del 5 luglio 2019, e la confisca dei beni predetti, con ordinanza del 20 novembre 2020 disponeva, ex artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen. l'esecuzione della confisca di immobili considerati erroneamente restituiti in esecuzione della citata sentenza della Suprema Corte alla curatela del fallimento della società Acque Chiare s.r.l.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod. proc. pen, art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen, art. 100 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32891/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che, difformemente da quanto rilevato dal Procuratore Generale e così come osservato dallo stesso ricorrente, che innanzitutto risulta il rilascio di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., in favore del difensore. Inoltre, conformemente a quanto statuito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi anche la legittimazione processuale, nel caso di specie, del ricorrente, a fronte della intervenuta autorizzazione ad impugnare il citato provvedimento della Corte di appello di Lecce, conferita dal giudice delegato.

Parole chiave

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confisca dei beni restituzione della proprietà revoca del trasferimento patrimoniale confisca di valori patrimoniali dissequestro di beni impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod. proc. pen
Infine, si rappresenta la violazione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen
a fronte di una richiesta di correzione di errore materiale formulata oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen., nonché non formulata a favore del condannato come invece previsto dal primo comma del citato art.
art. 100 c.p
Va premesso che, difformemente da quanto rilevato dal Procuratore Generale e così come osservato dallo stesso ricorrente, che innanzitutto risulta il rilascio di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., in favore del difensore.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romanazzi Vito nato a Brindisi il 07/06/1964; avverso la ordinanza del 27/11/2020 della corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti Violante Andrea ed Epifani Vito che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, adita dal Procuratore generale per la revoca parziale dell'intervenuto dissequestro di aree e immobili interessati da lottizzazione abusiva, disposto con sentenza di annullamento senza rinvio della Suprema Corte di Cassazione del 5 luglio 2019, e la confisca dei beni predetti, con ordinanza del 20 novembre 2020 disponeva, ex artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen. l'esecuzione della confisca di immobili considerati erroneamente restituiti in esecuzione della citata sentenza della Suprema Corte alla curatela del fallimento della società Acque Chiare s.r.l.

2. Avverso la sentenza suindicata Romanazzi Vincenzo in qualità di legale rappresentante della fallita società a responsabilità limitata Acque Chiare, tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta che la corte di appello, avrebbe ritenuto di sanare un presunto errore materiale riguardante il dispositivo di annullamento senza rinvio della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 5 luglio 2019 - con cui tra l'altro, era stata annullata la sentenza impugnata, inerente fattispecie di lottizzazione edilizia -, con riferimento alla confisca di taluni fabricati di cui era stata disposta la restituzione ad aventi diritto. Sulla base di tale premessa, la corte di appello avrebbe adottato un provvedimento abnorme, nella misura in cui avrebbe proceduto alla correzione di un ritenuto errore materiale riguardante il dispositivo di una sentenza non emessa dalla corte di appello medesima.

Deduce inoltre che il predetto provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del necessario contraddittorio, siccome assunto con procedura de plano, così da impedire al ricorrente di eccepire l'inammissibilità della procedura di correzione siccome riguardante una modifica essenzaile del dispositivo oltre che in ragione della assenza dei requisiti richiesti per adottarla, in mancanza di un errore obiettivamente riconoscibile. Infine, si rappresenta la violazione dell'art. 625 bis cod. proc. pen. a fronte di una richiesta di correzione di errore materiale formulata oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen., nonché non formulata a favore del condannato come invece previsto dal primo comma del citato art. 625 bis cod. proc. pen.

Si rappresenta altresì, che legittimato alla formulazione della predetta richiesta sarebbe stato solo il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi del secondo comma del citato art. 625 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, difformemente da quanto rilevato dal Procuratore Generale e così come osservato dallo stesso ricorrente, che innanzitutto risulta il rilascio di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., in favore del difensore. Inoltre, conformemente a quanto statuito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi anche la legittimazione processuale, nel caso di specie, del ricorrente, a fronte della intervenuta autorizzazione ad impugnare il citato provvedimento della Corte di appello di Lecce, conferita dal giudice delegato.

A tale ultimo riguardo, è sufficiente evidenziare il principio per cui la perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio.

In altri termini, solo in caso di conoscenza, da parte del giudice procedente, di una volontà scientemente contraria alla prosecuzione del giudizio, è rilevabile l'ufficio il difetto di legittimazione processuale del fallito, mentre non è sufficiente la semplice intenzione di non voler coltivare il giudizio, che trova una collocazione incontestabile tra le condotte di mera inerzia (cfr. in motivazione cass. 2021/521, e Cass., 9/03/2011, n. 5571). Al contrario, nel caso di specie emerge, come detto, una espressa autorizzazione all'agire processuale, che impedisce l'esclusione della legittimazione nei confronti di chi ha agito. 1.1.

Con riguardo al ricorso, esso risulta infondato. Con la sentenza del 5 luglio 2019, n. 1907, la Suprema Corte di Cassazione oltre ad avere annullato sena rinvio la sentenza impugnata nei confronti degli imputati, per essere il reato di lottizzazione estinto per prescrizione, a fronte dei ricorsi proposti anche dalle parti civili acquirenti di beni del cd. comparto C, ha rigettato parzialmente gli stessi, accogliendoli solo con riguardo alla disposta confisca delle unità immobiliari oggetto di contratto di comparavendita. In tal senso appare chiaro e conforme alla predetta decisione il conseguente dispositivo , per cui la corte "annulla altresì la sentenza impugnata con riguardo alla disposta confisca dei fabbri catri di cui al comparto C che revoca, ordinando la restituzione degli stessi agli aventi diritto.

Rigetta nel resto i ricorsi delle parti civili". 1.2. Consegue che la decisione impugnata, assunta ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., non ha fatto altro che confermare in realtà quanto già espressamente e chiaramente disposto dalla Suprema Corte in dispositivo, correggendo di conseguenza una erronea esecuzione di quanto ordinato in dispositivo. 1.3. Da qui la piena legittimità e correttezza della decisione. Estranea ai parametri dell'atto abnorme, atteso che, come noto, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 (dep. 20/01/2015 ) Rv. 262275 - 01). 1.4.

A tale ultimo riguardo va anche rammentato come nel caso di specie nessuno stallo procesusale sarebbe rinvenibile, atteso che a rigore il ricorrente avrebbe ben potuto far valere la propria prospettazione mediante opposizione, ai sensi dell'art. 667 comma 4 ultima parte, cod. proc. pen. 1.5. Le presenti considerazioni assorbono ogni altra censura proposta.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos