Sentenza — n. 32890/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MBENGUE MAMADOU SALLA, nato in Senegal il 9.7.1978 avverso la ordinanza in data 5.2.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Sentenza — n. 32890/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 03/12/2001 - dep. 26/02/2002, Marotti, Rv. 221191 e Sez. 1, Sentenza n. 27284 del 11/07/2002 - dep. 18/07/2002, Marinkovich, Rv. 221762). Tali indici, costituiti secondo la variegata elaborazione giurisprudenziale, dalla tipologia dei reati, dall'omogeneità delle condotte, dal bene giuridico offeso, dal contenuto intervallo temporale, dalle condizioni di luogo, dalla sistematicità e dalle abitudini programmate di vita, dall'identità della spinta a delinquere, hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, il che sposta il perno dell'indagine demandata al giudice dell'esecuzione su un piano di effettiva ricostruzione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MBENGUE MAMADOU SALLA, nato in Senegal il 9.7.1978 avverso la ordinanza in data 5.2.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 5.2.2021 la Corte di Appello di Roma, adita quale giudice dell'esecuzione, nell'accogliere la richiesta del Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a Mbengue Mannadou Saila, condannato con la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione dist.Di Ostia del 4.7.2008, divenuta irrevocabile il 27.7.2008 per il reato di cui all'art. 171 ter L. 633/1941, ha rigettato la richiesta svolta dal reo diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione con tre precedenti condanne, anch'esse passate in giudicato, relative a condotte riconducibili alla medesima fattispecie criminosa poste in essere in data 3.7.2008, 28.4.2009 e 3.3.2010, ritenendo che il notevole iato temporale intercorso fra i fatti ascrittigli e la mancanza di ulteriori elementi non consentisse di ravvisare l'identità del disegno criminoso.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge e la carente motivazione resa in ordine al diniego dell'unitarietà del disegno criminoso, le cui argomentazioni rese in termini astratti non tenevano conto della programmazione specifica posta in essere dal condannato, evidenziata dalla serialità degli episodi criminosi succedutisi in una ristretta sequenza temporale, dalle analoghe modalità delle condotte consistenti nella vendita di audiovisivi abusivamente duplicati ovvero di prodotti contraffatti, dal suo persistente status di immigrato clandestino privo di fonti di sostentamento ed avente quale unico obiettivo, al pari dei suoi connazionali nelle medesime condizioni di illegalità in Italia, il commercio di beni abusivamente riprodotti, tutti elementi in grado di escludere l'occasionalità degli illeciti, da apprezzarsi in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato. Pur dovendosi rimarcare la distinzione che corre, ai fini del riconoscimento dell'unitarietà del disegno criminoso rispetto a precedenti reati accertati con pronuncia irrevocabile, tra il giudizio di cognizione che obbliga il giudice ad effettuare anche di ufficio una delicata opera ricostruttiva dei fatti e con essi dell'unica trama finalistica che eventualmente li avvinca, deducendone l'esistenza da elementi obiettivi, stante la presunzione di innocenza che si traduce nell'impossibilità per l'imputato di autoaccusarsi fornendo elementi a sé sfavorevoli quale sarebbe la confessione di un disegno criminoso perseguito nell'esecuzione delle condotte contestategli, e la fase esecutiva, dove non avendo la presunzione di non colpevolezza più ragion d'essere a fronte di un accertamento di responsabilità già coperto del giudicato, gravano sull'istante ben più puntuali oneri di allegazione in relazione agli elementi a sostegno della richiesta, costituiti dall'indicazione dello specifico disegno perseguito, l'inserimento in esso dei singoli reati e gli specifici fatti da cui dedurlo (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 39850 del 27/03/2014 - dep. 26/09/2014, Moniní, Rv. 261359; Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018 - dep. 29/04/2019, Bencivenga, Rv. 275451), non può tuttavia ritenersi che egli sia anche tenuto a provare l'unitarietà del disegno criminoso. Spetta invero al Giudice dell'esecuzione accertare attraverso i dati sostanziali indicati dal richiedente il possibile collegamento fra i vari episodi oggetto delle pronunce di condanna, onde verificare facendo ricorso ad una serie di indici esteriori che siano significativi della previa programmazione, la sussistenza o meno dell'unitarietà del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 1, Sentenza n. 6587 del 10/12/1996 - dep. 09/01/1997, Pancione, Rv. 206403 secondo cui sull'interessato incombe l'onere di indicare i reati ai quali la continuazione dovrebbe riferirsi, non essendo egli anche tenuto a provare l'unitarietà del disegno criminoso, fermo restando che qualora le sentenze relative ai singoli fatti criminosi non presentino elementi indicativi di un'unica progettualità, sussiste a suo carico un onere di allegazione in tal senso, in difetto del quale il giudice non potrà che respingere la relativa richiesta; conf.
Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 03/12/2001 - dep. 26/02/2002, Marotti, Rv. 221191 e Sez. 1, Sentenza n. 27284 del 11/07/2002 - dep. 18/07/2002, Marinkovich, Rv. 221762). Tali indici, costituiti secondo la variegata elaborazione giurisprudenziale, dalla tipologia dei reati, dall'omogeneità delle condotte, dal bene giuridico offeso, dal contenuto intervallo temporale, dalle condizioni di luogo, dalla sistematicità e dalle abitudini programmate di vita, dall'identità della spinta a delinquere, hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, il che sposta il perno dell'indagine demandata al giudice dell'esecuzione su un piano di effettiva ricostruzione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (cfr.
Sez. 3, n.18488 del 22.11.2016, non mass.). Ciò detto, va in primo luogo rilevato che l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto, come reiteratamente affermato da questa Corte in tema di continuazione, non necessariamente con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, dovendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla previsione dell'art. 186 dìsp. att. cod. proc. pen., che espressamente riguarda l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 36289 del 08/05/2015 - dep. 08/09/2015, Malich, Rv. 265011;
Sez. 5, Sentenza n. 37337 del 29/04/2011 - dep. 14/10/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 30/03/2010 - dep. 14/04/2010, Russo, Rv. 246840). Orbene, non risulta dal fascicolo di ufficio che siano state acquisite tutte le sentenze su cui si fonda l'istanza svolta dal Mbengue, mancando agli atti la prima pronuncia, relativa al reato commesso in data 3.7.2008, delle tre sentenze menzionate dall'istante con l'indicazione dei relativi estremi. Nel mancato adempimento all'onere completo di acquisizione delle pronunce indicate dalla difesa si annida il primo vulnus dell'ordinanza impugnata, posto che difettano alla radice gli elementi sui quali il G.E. era chiamato a pronunciarsi, dovendo egli desumere in primis dalla lettura dei provvedimenti indicati nell'istanza sottoposta al suo esame la sussistenza degli indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso invocato, ovvero escluderli quando la complessiva valutazione dei fatti .3sLY' di reato, messi in correlazione tra loro dimostrino, invece, una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.
A ciò si aggiunge la mancanza di un'esauriente risposta alla prospettazione dell'istante che aveva evidenziato, a fondamento della richiesta volta al riconoscimento dell'unitarietà dell'ideazione criminosa con i tre precedenti reati accertati con sentenza irrevocabile, non soltanto il lasso temporale e l'identità delle violazioni commesse, profili questi cui è circoscritta la disamina dell'ordinanza impugnata, ma altresì la sua condizione di extracomunitario privo di permesso di soggiorno e la pratica diffusa tra i suoi connazionali senegalesi una volta entrati in Italia di commerciare prodotti contraffatti in assenza di fonti stabili di reddito, aspetti questi ultimi integralmente tralasciati dalla Corte distrettuale.
E' ben vero che l'ambivalenza del dato oggettivo, ovverosia la reiterazione dei delitti nel tempo impone al condannato uno specifico onere probatorio dal quale poter trarre il convincimento della riconducibilità dei delitti ad un'unica ideazione criminosa piuttosto che ritenerli manifestazione di una maggiore pericolosità sociale, ma non può tuttavia ritenersi, così come afferma il provvedimento in esame, l'assenza di ulteriori elementi rispetto all'analogia delle condotte, addotti dalla difesa nella fattispecie concreta. A fronte della complessiva prospettazione sopra riportata, che esentava il ricorrente dall'onere di fornire elementi più specifici per consentire il richiesto accertamento, deve rilevarsi come i giudici capitolini abbiano omesso di considerare adeguatamente tutti gli indici attraverso i quali verificare l'esistenza di un unitario disegno criminoso, sottostante alle volizioni di ciascuno dei reati oggetto di dette condanne, assumendo quanto meno in astratto la condizione personale dell'istante inequivoca rilevanza al fine di segnare la linea di demarcazione tra continuazione ed abitualità a delinquere.
La sussistenza dei vizi di violazione dell'art. 81 cod. pen. e l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata ne comportano, pertanto, l'annullamento limitatamente all'applicabilità del reato continuato, con rinvio alla Corte di Appello di Roma che dovrà procedere a nuovo esame, sulla scorta dei rilievi sopra formulati
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicabilità del reato continuato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma in diversa