Sentenza — n. 32888/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 10 febbraio 2021 il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione temporanea ad accedere all'area sequestrata. Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di un unico motivo. Lamenta che illegittimamente gli era stato impedito di terminare l'opera di messa in sicurezza dell'immobile interrompendo il progetto di recupero edilizio. Ripercorre i vari provvedimenti intervenuti nella vicenda e invoca l'applicazione dell'art. 98 d.P.R. n. 380 del 2001 secondo cui se, nel corso del procedimento penale, il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendo gli stessi tra i componenti del consiglio superiore dei lavori pubblici o tra i tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32888/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di un unico motivo. Lamenta che illegittimamente gli era stato impedito di terminare l'opera di messa in sicurezza dell'immobile interrompendo il progetto di recupero edilizio. Ripercorre i vari provvedimenti intervenuti nella vicenda e invoca l'applicazione dell'art. 98 d.P.R. n. 380 del 2001 secondo cui se, nel corso del procedimento penale, il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendo gli stessi tra i componenti del consiglio superiore dei lavori pubblici o tra i tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Martino Giovanni, nato a Latronico il 24/06/1952, avverso l'ordinanza in data 10/02/2021 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Stefano Cozzetto per il ricorrente che ha rinunciato al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2021 il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione temporanea ad accedere all'area sequestrata.
2. Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di un unico motivo. Lamenta che illegittimamente gli era stato impedito di terminare l'opera di messa in sicurezza dell'immobile interrompendo il progetto di recupero edilizio. Ripercorre i vari provvedimenti intervenuti nella vicenda e invoca l'applicazione dell'art. 98 d.P.R. n. 380 del 2001 secondo cui se, nel corso del procedimento penale, il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendo gli stessi tra i componenti del consiglio superiore dei lavori pubblici o tra i tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
La sospensione dei lavori non era stata disposta ai sensi dell'art. 70 d.P.R. n. 380 del 2001 dal dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ma direttamente dal Comune di Milano, attribuendosi con ciò un potere non consentito dalla legge con la conseguente nullità e illegittimità di tutti gli atti conseguenti. Sostiene in definitiva che l'ordinanza era stata emessa sulla base di provvedimenti contraddittori (quelli che avevano valutato il pericolo di crollo dell'edificio) nonché sulla base di provvedimenti illegittimi (posto che il Comune di Milano non aveva competenza in materia di sospensione dei lavori e atti successivi e conseguenti, essendo questa esclusiva del dirigente dell'Ufficio tecnico regionale).
Insiste nella richiesta di dissequestro del sito per effettuare i lavori di consolidamento necessari. In data 23 aprile 2021 il Martino ha rinunciato al ricorso con istanza sottoscritta da lui e dal difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente personalmente, con atto dalla stessa proveniente, prima dell'udienza di discussione. Si dispone che il ricorrente non versi nulla in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensor