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Sentenza — n. 32887/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32887/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32887/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 novembre 2020, h Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 20 maggio 2020, in relazione ai reati di cui agi; artt. 3 e 8 del d.lgs. n 74 del 2000, contestati all'imputato perché, in qualità di gestore di fatto di molteplici società ed in concorso con altri professionisti, emetteva fatture false per operazioni inesistenti al fine di consentire ai notai Dias Paolo e Di Fazio Cesidio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché di evadere le imposte mediante operazioni simulate soggettivamente attraverso l'interposizione fittizia di dette società. Il sequestro, nei confronti del ricorrente, è finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato per una somma pari ad euro 2.447.150,73.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32887/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Parole chiave

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inchiesta per appropriazione indebita violazione dei doveri professionali amministrazione infedele qualificata false indicazioni su attività commerciali azione di risarcimento danni da sequestro testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
Non irragionevole appare ia previsione legislativa che ammette la possibilità di irrogare all'imputato misure cautelari in presenza dei presupposti normativamente delineati nell'art. 274 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Monaco Carmelo, nato a Roccamonfina il 17/07/1944 avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 novembre 2020, h Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 20 maggio 2020, in relazione ai reati di cui agi; artt. 3 e 8 del d.lgs. n 74 del 2000, contestati all'imputato perché, in qualità di gestore di fatto di molteplici società ed in concorso con altri professionisti, emetteva fatture false per operazioni inesistenti al fine di consentire ai notai Dias Paolo e Di Fazio Cesidio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché di evadere le imposte mediante operazioni simulate soggettivamente attraverso l'interposizione fittizia di dette società. Il sequestro, nei confronti del ricorrente, è finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato per una somma pari ad euro 2.447.150,73.

2. Avverso l'ordinanza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., sul rilievo che l'imputato non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'avvenuta fissazione dell'udienza svoltasi presso il Tribunale del riesame. La notifica non sarebbe mai pervenuta all'imputato, essendo stata consegnata ad una persona a lui estranea, ossia ad una sua impiegata, presso il suo studio professionale - luogo in cui egli non poteva recarsi per espressa disposizione del Tribunale che lo aveva interdetto dalla sua attività professionale per il periodo di un anno - cosicché tanto la notifica quanto l'udienza dovrebbero ritenersi nulle. 2.2.

Con un secondo motivo di ricorso, si solleva questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 274, lettera c) ultima parte, cod. proc. pen. e dell'art. 8 del d.lgs. 74 del 2000, nella parte in cui consentono la preventiva carcerazione ed il preventivo sequestro fondati esclusivamente su indizi e nessuna prova, per violazione degli artt. 3, comma 2, 4, 13, 27, 47 della Costituzione. La difesa osserva, sul punto, che !a possibilità di emettere un provvedimento di sequestro di tutti beni dell'imputato e di restrizione della sua libertà personale, basandosi esclusivamente su meri indizi, comporterebbe la lesione del diritto alla libertà ed uguaglianza del cittadino, l'annullamento del suo diritto al lavoro, la restrizione della libertà personale in assenza di condanna o di prove confermanti il reato ipotizzato, nonché la considerazione di colpevolezza del soggetto prima della sentenza definitiva. 2.3.

In terzo luogo, ci si duole del vizio di motivazione in relazione agli artt. 3 e 8 del cligs. 74 del 2000, e all'art. 274, lettera o), ultima parte, cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i gradi indizi di colpevolezza funzionali all'applicazione del provvedimento preventivo. La difesa sottolinea come la violazione di cui all'art. 606, lettera e) , cod. proc. pen. si sarebbe verificata sotto il duplice profilo di:

a) carenza di motivazione, laddove il Tribunale non si sarebbe espresso sulle eccezioni formulate dall'imputato e avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le ragioni per l'applicazione del provvedimento preventivo, ignorando quanto eccepito circa la sua estraneità nella gestione delle società che emettevano fatture false, nonché circa l'interruzione dei rapporti con il reale gestore di dette società, Sansone Antonio;

b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice del riesame avrebbe imputato la gestione delle società ai ricorrente sulla base di prove indiziarie del tutto irrilevanti, quali le dichiarazioni discordanti del professionista Spitone, le comunicazioni intercorse tra l'imputato e i due notai funzionali in realtà alle attività professionali svolte, la contabilizzazione di alcune fatture della società del Sansone nell'anno 2014 e 2015. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si lamentano l'inosservanza delle norme penali e il vizio di motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto sussistenti esigenze cautelari di prevenzione, applicando la misura cautelare non nell'immediatezza dei fatti, bensì a distanza di anni rispetto al momento in cui i reati si sarebbero realizzati, precisamente tra il 2014 e il 2016.

A parere della difesa, l'imputato non avrebbe fatto altro che fornire le sue prestazioni professionali senza mai amministrare di fatto le dette società e, infatti, nessun indizio sarebbe in grado di provare il coinvolgimento e la responsabilità del ricorrente. Ciononostante, nell'ordinanza impugnata il giudice del riesame avrebbe ignorato le eccezioni svolte dall'indagato su ogni singolo indizio relativo ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e !e società coinvolte, non fornendo alcuna motivazione sulle stesse, ma limitandosi a riportare quanto dichiarato dal primo giudice. 2.5.

Con un quinto motivo di doglianza, infine, si eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'intero provvedimento di sequestro emesso nei confronti dell'imputato sarebbe illegittimo, stante la mancanza di qualsiasi responsabilità penale del soggetto, estraneo alla gestione delle società coinvolte. La difesa osserva, sul punto, che non ricorrerebbero i presupposti necessari per il sequestro, e dunque si tratterebbe di un provvedimento preventivo privo di fondamento, che avrebbe ingiustamente coinvolto beni dell'imputato, quali conti bancari, titoli ed immobili, impendendogli tra l'altro di provvedere autonomamente al suo sostentamento quotidiano.

3. Con nota conclusiva pervenuta nella cancelleria di questa Suprema Corte, il difensore di fiducia si riporta a quanto già dedotto con il ricorso ed insiste sull'accoglimento dello stesso, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, riferito essenzialmente alla violazione dell'art. 309, comma 8, cod. prcc, pen., è manifestamente infondato.Va premesso che, in tema di notifiche all'indagato e di mutamento di domicilio, l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità prevede che la disposizione di cui all'art. 162 cod. proc. per. - in forza della quale è onere dell'indagato o imputato, che non sia detenuto od internato, comunicare all'autorità procedente ogni mutamento del domicilio ove devono essere effettuate le notificazioni - si applica anche nel caso in cui l'indagato sia sottoposto al regime degli arresti domiciliari, non essendo tale situazione equiparabile alla restrizione presso un istituto, sottoposta alla disciplina di cui all'art. 161, terzo comma, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 45618 dei 22/11/2005, Rv. 233125).

Nel caso di specie, deve essere ritenuta corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano valutato la notificazione all'indagato dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame - effettuata nel luogo degli arresti domiciliari ove era stato eletto domicilio all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura, anche se l'indagato aveva nel frattempo ottenuto un mutamento del luogo degli arresti domiciliari - ritenendola affetta da una nullità generale di tipo intermedio, la quale era però imputabile all'indagato, in quanto gravava sullo stesso, e non già sul GIP, l'onere di comunicare al Tribunale del riesame il mutamento del domicilio del luogo degli arresti domiciliari.

A fronte di una siffatta interpretazione, ispirata al principio della necessità, da parte dell'indagato, di comunicare sempre le variazioni del domicilio anche quando esse siano conseguenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nessuna nullità può ritenersi rilevabile. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si solleva eccezione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 4, 13, 27, 47 Cost., delle norme che consentono la preventiva carcerazione e il preventivo sequestro fondati esclusivamente su indizi e non su prove, è inammissibile.

Non irragionevole appare ia previsione legislativa che ammette la possibilità di irrogare all'imputato misure cautelari in presenza dei presupposti normativamente delineati nell'art. 274 cod. proc. pen. Si ritiene pienamente conforme ai principi costituzionali la disposizione intesa a garantire una tutela preventiva, reale e personale, allorquando le esigenze cautelari siano state accertate dal giudice. D'altra parte il Tribunale ha espressamente motivato in ordine ai presupposti dell'ordinanza cautelare ritenendo sussistente, coerentemente con le risultanze procedimentale, una gravità indiziaria tale da fondare il giudizio cautelare e il rispettivo provvedimento ablatorio. 1.3 Il terzo motivo di ricorso„ con il quale si lamenta il vizio di motivazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è anch'esso inammissibile.

Deve, innanzitutto, essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

Deve, pertanto, essere escluso in sede dì ricorso per cassazione che, a fronte dell'approfondita valutazione da parte del giudice del riesame del quadro indiziario, possano essere riproposte questioni sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione. A fronte della valutazione degli indizi compiuta dal tribunale nel caso di specie, il ricorrente non ha riprodotto né compiutamente richiamato il contenuto degli atti che sarebbero dimostrativi delle circostanze asseritamente trascurate o mal valutate dal giudice, non consentendo così una valutazione di eventuali carenze motivazionali che possono assumere rilevanza nel giudizio di cassazione ai sensi del richiamato art. 325, comma 1. 1.4 Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, riferito essenzialmente al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Valgono sul punto le considerazioni già svolte circa i limiti del sindacato della corte di cassazione sulla motivazione e circa l'onere di prospettazione, non soddisfatto del ricorrente nel caso in esame, non avendo questo contestato compiutamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato. 1.5. Il quinto motivo di ricorso, in cui si prospetta l'illegittimità dell'intero provvedimento di sequestro, è inammissibile per genericità. Occorre, preliminarmente, ribadire che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

E nel caso di specie, i Tribunale ha ben motivato circa i beni sottoposti a sequestro. Nello specifico, quanto al blocco del conto presso la Banca del Fucino - che avrebbe provocato, a dire della difesa, il blocco della pensione corrisposta mensilmente dalla Cassa Avvocati - la prospettazione difensiva è intrinsecamente contraddittoria ed erronea, giacché da un lato afferma genericamente che il conto sarebbe stato sequestrato, senza tra l'altro contestare nel dettaglio il verbale reso dagli agenti della Guardia di finanza; dall'altro, ammette che sul conto nulla è stato sequestrato in quanto il conto era "in rosso".

Ad ogni modo, il provvedimento non ha ad oggetto i futuri denari che eventualmente confluiranno su quel conto, bensì quanto presente sullo stesso al momento del sequestro. Parimenti generiche le ulteriori considerazioni in ordine alla stima degli immobili in sequestro, non suffragate da idonea documentazione.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000 00. P.Q,M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese proces