Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32886/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32886/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32886/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 10 luglio 2020, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Lanzi Bruno, per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma in esecuzione della sentenza della stessa Corte territoriale del 22 giugno 2015, irrevocabile il 23 settembre 2016 (di parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Latina del 22 gennaio 2014), recante condanna per reati edilizi. L'incidente di esecuzione si fondava: sull'intervenuto rilascio, da parte del Comune di Terracina, del provvedimento n. 12596 dei 20 febbraio 2020, attestante la conformità delle opere alla normativa urbanistica e al permesso di costruire rilasciato in data 30 aprile 2009; sulla circostanza che la legge reg.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 32886/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lazio 6 luglio 1998, n. 24, di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale. Quest'ultima non ha previsto il medesimo limite di inedificabilità, bensì la possibilità di realizzare nuovi interventi, in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente, realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti (art. 5), come nel caso di specie. Ad ogni modo, la legge reg. Lazio 2 luglio 1974, n. 30 è stata abrogata dalla legge reg. Lazio 13 agosto 2011, n. 10, successivamente al rilascio del permesso di costruire relativo all'opera de quo.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di demolizione urbanizzazione particolare legge sulla pianificazione territoriale divieto di abbandonare un dato territorio violazione delle norme edilizie piano urbanistico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lanzi Bruno, nato a Torre Cajetani il 01/04/1952 avverso l'ordinanza del 10/07/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consig;iere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 luglio 2020, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Lanzi Bruno, per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Roma in esecuzione della sentenza della stessa Corte territoriale del 22 giugno 2015, irrevocabile il 23 settembre 2016 (di parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Latina del 22 gennaio 2014), recante condanna per reati edilizi. L'incidente di esecuzione si fondava: sull'intervenuto rilascio, da parte del Comune di Terracina, del provvedimento n. 12596 dei 20 febbraio 2020, attestante la conformità delle opere alla normativa urbanistica e al permesso di costruire rilasciato in data 30 aprile 2009; sulla circostanza che la legge reg.

Lazio 2 luglio 1974, n. 30, che sancisce il vincolo costiero di salvaguardia sulla cui base le opere sono state ritenute abusive dal giudice penale (art. 1), sarebbe stata dapprima superata ad opera della legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n. 24 - che consente la realizzazione di nuovi interventi quando vi sia una edificazione già esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici (art. 5) - e successivamente abrogata dalla legge reg. Lazio 13 agosto 2011, n. 10.

2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo, la difesa deduce la violazione degli artt. 7 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Per la difesa, la Corte d'appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, constatato il rilascio dell'originario permesso di costruire (2009) e del successivo provvedimento di sanatoria e di accertamento di conformità (20 febbraio 2020) da parte del Comune di Terracina, avrebbe dovuto revocare la sanzione accessoria dell'ordine di demolizione, essendo la stessa incompatibile con gli atti amministrativi emessi dalla competente autorità.

Trattasi, infatti, di misura amministrativa non suscettibile di passaggio in giudicato e sempre revocabile laddove sopravvengano contrasti insanabili con successivi atti amministrativi. 2.2. Con una seconda doglianza, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 21, 22, 23 della legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n. 24, nonché dell'art. 63 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) della regione Lazio, adottato dalla Giunta Regionale con le delibere. 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025. Si sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l'opera edilizia incompatibile con la normativa paesistica e urbanistica vigente nella regione Lazio, nonché realizzata in violazione dei vincolo costiero di salvaguardia sancito dalla legge reg.

Lazio 2 luglio 1974, n.

30. La difesa precisa, sul punto, che la porzione di territorio interessata dall'intervento edilizio, effettivamente ricadente nella fascia protetta dei 300 metri dalla linea del mare, rientrerebbe tuttavia nell'ambito di applicazione dell'art. 63 P.T.P.R., il quale consente l'adozione della variante urbanistica alla duplice condizione che il P.T,P. vigente classifichi l'area di scarso pregio paesistico con il livello minimo di tutela (L/a) e che la stessa ricada in paesaggio immediatamente a ridosso delle aree urbanizzate perimetrate dal P.T.P.R. Si tratta di condizioni che sarebbero entrambe ricorrenti nel caso di specie: il vigente P.T.P. (approvato con legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n.

24) classifica la porzione di territorio interessata come L/a; l'area è contornata su quattro lati come area urbanizzata e classificata come «paesaggio naturale di continuità». Per la difesa, la norma transitoria del P.T.P.R. consente, inoltre, di avvalersi dei pareri, rilasciati dagli organi preposti alla tutela dei vincoli, nel corso di procedimenti iniziati anteriormente all'adozione dello stesso P.T.P.R. Infine, la difesa ribadisce che, al momento di autorizzazione dell'opera oggetto dell'ordine di demolizione, la legge rea. Lazio 2 luglio 1974, n. 30 - la quale prevedeva la inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalle coste marine - era già stata superata dalla già citata legge reg.

Lazio 6 luglio 1998, n. 24, di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale. Quest'ultima non ha previsto il medesimo limite di inedificabilità, bensì la possibilità di realizzare nuovi interventi, in ambiti il cui fronte verso il mare sia già impegnato da edificazione esistente, realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti (art. 5), come nel caso di specie. Ad ogni modo, la legge reg. Lazio 2 luglio 1974, n. 30 è stata abrogata dalla legge reg. Lazio 13 agosto 2011, n. 10, successivamente al rilascio del permesso di costruire relativo all'opera de quo.

La Corte d'appello, tuttavia, non avrebbe tenuto conto, pure a fronte di una specifica doglianza di parte, suffragata da apposita consulenza tecnica, della intervenuta cessazione del vincolo di inedificabilità nell'area interessata dalle opere. 2.3. In terzo luogo, si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di perdurante applicazione delle leggi regionali abrogate dalla legge reg. Lazio 20 giugno 2017, n, 6, nonché con riferimento alla corretta applicazione della legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n. 24 e deli'art. 63 del P.T.P.R. della regione Lazio.

L'ordinanza impugnata, affermando che la legge reg. Lazio 2 luglio 1974, n. 30 continuerebbe ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza ed ancora in essere alla data di entrata in vigore legge reg. Lazio 20 giugno 2017, n. 6, non terrebbe conto del fatto che la prima è stata superata dalla legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n. 24, nella vigenza della quale è stato effettuato l'intervento edilizio in esame. È rispetto a quest'ultima, dunque, che andrebbe predicata la continuità legislativa, in quanto il procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire ha avuto inizio in data 24 febbraio 2003 e si è concluso nel 2009 con l'approvazione della variante di P.R.G. e il rilasCo del titolo abilitativo.

3. In data 14 aprile 2021, la difesa ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso, richiamandoli integralmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo - relativo alla omessa considerazione, da parte della Corte distrettuale, del provvedimento comunale di sanatoria e accertamento di conformità delle opere edilizie - è inammissibile, in quanto rappresenta la mera riproposizione di un rilievo già esaminato e motivatamente disatteso dal provvedimento impugnato, che non si confronta con la ratio decidendi dell'ordinanza. La Corte d'appello, infatti, ha correttamente rilevato (pag. 3 dell'ordinanza) che il provvedimento emesso dal Comune di Terracina in data 18 febbraio 2020 non inficia minimamente il contenuto dell'ordine di demolizione.

L'atto amministrativo sopravvenuto al giudicato di condanna, che costituisce titolo in forza del quale è stato emesso l'ordine di demolizione, non è incompatibile con il provvedimento demolitorio, dal momento che esso riguarda esclusivamente la conformità delle opere alla normativa urbanistica - dato pacificamente riconosciuto in sede penale - ma non anche il diverso aspetto della conformità al vincolo di inedificabilità, consistente nel rispetto della fascia costiera di 300 metri dalla linea di battigia del mare. Dunque, non è qui in discussione il consolidato principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione deve ordinare la revoca dell'ordine di demolizione allorquando lo stesso sia incompatibile con gli atti amministrativi emessi dalla competente autorità (ex multis, Sez. 3, n. 12038 del 04/02/2020;

Sez. 3, n. 52152 del 27/06/2018). Si tratta, piuttosto, di individuare correttamente, come ha fatto la Corte distrettuale, l'effettivo contenuto del provvedimento amministrativo, che si è limitato a sancire la conformità delle opere sul solo versante urbanistico, ma non anche paesistico. Assenza di conformità al vincolo di inedificabilità che giustifica, pedante, la mancata revoca dell'ordine di demolizione, non essendo sopravvenuto alcun elemento nuovo che possa condurre ad una diversa decisione. 1.2. La seconda e la terza doglianza - che possono essere trattate congiuntamente in quanto entrambe consistenti in una sostanziale censura di legittimità del titolo da cui scaturisce l'ordine di demolizione - sono infondate.

Bisogna premettere che, in sede di incidente di esecuzione, non v'è spazio per rivalutare eventuali illegittimità che hanno interessato il titolo esecutivo nella fase di cognizione. Trova, infatti, applicazione il principio, di recente ribadito anche delle Sezioni unite di questa Corte, per cui, in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso dei processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione (ex plurimis, Sez.

U., n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272604; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013 - dep. 2014, Rv. 258765; Sez. 1, n. 8776 dei 28/01/2008, Rv. 239509; Sez. 1, n. 37979 dei 10/06/2004, Rv. 229580). Similmente, è stato affermato che, in sede di incidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge (Sez. 1, n. 43268 del 04/07/2018, Rv. 264532).

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021) hanno inoltre ribadito che, pur essendo proponibile anche quale strumento di tutela e condividendo con i mezzi d'impugnazione la contestazione della decisione giudiziale, sul piano classificatorio l'incidente di esecuzione non appartiene alla categoria delle impugnazioni, perché presuppone l'irrevocabilità dei provvedimento costituente il titolo da porre in esecuzione. Esso risponde alla «finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione» (Corte cost., sentenza n. 45 del 10/02/1997) e introduce un procedimento di prima istanza, devoluto alla cognizione di un giudice, individuato secondo i criteri dettati dall'art. 665 cod, proc. pen., la cui decisione è soggetta alle disposizioni dettate per le impugnazioni in quanto compatibili (art. 666, comma 6, cod. proc. peni.

Pertanto, nemmeno il rinvio per relationem contenuto nell'art. 666, comma 6, cod. proc, pen. autorizza l'assimilazione del rimedio esecutivo alle impugnazioni sul piano strutturale e della funzione perseguita (Sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Rv. 271457; Sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Rv. 270840; Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Rv. 233261; Sez. 4, n. 1622 del 22/05/1998, R.v, 211627; Sez. 1 n. 14358 del 04/12/2000 - dep. 2001, Rv. 218633). Ciò posto, nel caso di specie, pur meritando conferma la decisione di rigetto dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione per le ragioni esposte sub 1.1., la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., della richiesta dell'interessato, in quanto fondata sulla pretesa violazione, da parte del titolo esecutivo, di una regolamentazione antecedente alla formazione del titolo stesso.

In particolare, con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non avrebbe considerato l'avvenuto superamento del vincolo costiero di salvaguardia, sancito dalla legge reg. Lazio 2 luglio 1974, n. 30, da parte della legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n. 24, nonché dell'art. 63 del (P.T.P.R.) della regione Lazio, adottato dalla Giunta Regionale con le delibere 25 luglio 2007, n. 556 e 21 dicembre 2007, n. 1025. Si tratta, all'evidenza, di un quadro normativo interamente precedente all'emanazione della sentenza della Corte territoriale di Roma del 22 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2016.

Ne consegue che l'interessato avrebbe dovuto sollevare - come verosimilmente ha fatto - suddette censure dinanzi al /l* giudice della cognizione, perché, una volta intervenuta l'irrevocabilità della sentenza che ordina la demolizione, un'eventuale rivalutazione della statuizione di condanna in sede di esecuzione può fondarsi unicamente su disposizioni normative, mutamenti delle circostanze di fatto ovvero provvedimenti amministrativi sopravvenuti rispetto al titolo 1.3. In tale quadro, non ha pregio neppure il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente richiama la legge reg.

Lazio 20 giugno 2017, n. 6, sostenendo che quest'ultima consentirebbe di ritenere applicabile al caso in esame la legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n. 24 e l'art. 63 del P.T.P.R, della regione Lazio, quali disposizioni sotto la cui vigenza è stato effettuato l'intervento edilizio. Acclarato che l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, tutte antecedenti alla formazione della sentenza della Corte d'appello di Roma, non possono in alcun modo essere rivalutate dal giudice dell'esecuzione, è irrilevante che la continuità legislativa disposta da una legge - questa sì - successiva al titolo esecutivo (legge reg.

Lazio 20 giugno 2017, n.

6) possa predicarsi rispetto alla legge reg. Lazio 6 luglio 1998, n. 24, e non invece alle leggi reg. Lazio 2 luglio 1974, n. 30 e 25 ottobre 1976, n. 52, come ritenuto dai giudici della cognizione e ribadito dall'ordinanza impugnata. La legge reg. Lazio 20 giugno 2017, n. 6, infatti, non ha introdotto una disposizione innovativa che possa giustificare la revoca dell'ordine di demolizione, limitandosi a disporre un regime transitorio relativamente a quei procedimenti sorti nella vigenza di disposizioni abrogate dalla iegge stessa e ancora in corso di esecuzione. Pertanto, pur richiamando formalmente un elemento normativo sopravvenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, il motivo in esame mira sostanzialmente a contestare la legittimità dell'interpretazione delle disposizioni di legge fornita dall'ordinanza e, per suo tramite, ad impugnare direttamente la sentenza di merito divenuta irrevocabile. Ne consegue, dunque, l'infondatezza anche della doglianza suddetta.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. R