Sentenza — n. 32885/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 13 novembre 2020 il Tribunale di Gorizia ha applicato le pene di legge su concorde richiesta delle parti a Dino Venerus per il reato di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. per aver tentato di commercializzare 6814 capi intimi prodotti in Ungheria che presentavano l'etichetta "tricolore italiano- 100% prodotto italiano" e alla Samma S,r.l. in liquidazione per l'illecito '70)41 amministrativo di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231 del 2001, perché omettendo di predisporre modelli organizzativi idonei, non aveva impedito la commissione del reato di cui sopra.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 517 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 9 d.lgs. 231/2001; Sentenza — n. 32885/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La pena era da considerarsi illegale. Con la terza eccepisce la violazione di legge in ordine alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 18, sanzione accessoria da ritenersi travolta per effetto dell'inefficacia di quella principale. La pena era da considerarsi del pari illegale.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Samma S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Chiara Polesel, nata a Pordenone il 21/12/1975, Venerus Dino, nato a Cordenons, il 17/04/1955, avverso la sentenza in data 13/11/2020 del Tribunale di Gorizia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni accessorie
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13 novembre 2020 il Tribunale di Gorizia ha applicato le pene di legge su concorde richiesta delle parti a Dino Venerus per il reato di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. per aver tentato di commercializzare 6814 capi intimi prodotti in Ungheria che presentavano l'etichetta "tricolore italiano- 100% prodotto italiano" e alla Samma S,r.l. in liquidazione per l'illecito '70)41 amministrativo di cui all'art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231 del 2001, perché omettendo di predisporre modelli organizzativi idonei, non aveva impedito la commissione del reato di cui sopra.
2. La società presenta tre censure. Con la prima deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. nonché il difetto di correlazione tra la richiesta della parte e la sentenza di applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001. Espone che non aveva mai chiesto l'applicazione della sanzione amministrativa interdittiva del divieto di pubblicizzare i beni o i servizi per mesi tre (art. 9 d.lgs. n. 231 del 2001) o della pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" (art. 18 d.lgs. n. 231 del 2001). Pertanto, la sentenza aveva violato il patto. Con la seconda denuncia la violazione di legge in relazione al reato presupposto dell'art. 517 cod. pen., dal momento che non era prevista la sanzione interdittiva dell'art.
9. La pena era da considerarsi illegale. Con la terza eccepisce la violazione di legge in ordine alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 18, sanzione accessoria da ritenersi travolta per effetto dell'inefficacia di quella principale. La pena era da considerarsi del pari illegale.
3. Dino Venerus, in qualità di legale rappresentante della società all'epoca dei fatti, eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione a causa dell'errata applicazione della sanzione prevista dall'art.
9. Precisa che per il reato che gli era stato contestato di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. non era prevista alcuna misura interdittiva, né come pena accessoria, né come pena principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati. L'art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231 del 2001 prevede l'applicazione obbligatoria della sanzione interdittiva dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo per i reati contemplati nell'art. 25-bis.1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, cioè per i reati degli art. 513-bis e 514 cod. pen., mentre per il reato in esame dell'art. 517 cod. pen., la sanzione interdittiva non è obbligatoria, ma subordinata alla verifica dei presupposti dell'art.
9. Va in generale ricordato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni "principali" e non "accessorie", per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo e alla durata e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo (Cass., Sez. 3, n. 45472 del 08/06/2016, Società Talian, Rv. 267919- 01). La natura di sanzioni "principali" è, in particolare, desumibile dall'art. 14 del d.lgs. n. 231 del 2001, che ne definisce le modalità di commisurazione e di scelta, richiamando il corrispondente art. 11 sulle sanzioni pecuniarie, quanto all'individuazione dei criteri per la loro determinazione nel tipo e nella durata, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
Pertanto, nel caso di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, l'applicazione delle sanzioni interdittive può essere consentita solo all'esito dell'espresso accordo processuale, in virtù del quale siano preventivamente stabiliti il tipo e la durata della sanzione ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 in concreto da applicarsi. Ne consegue l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la sanzione interdittiva dell'art. 9 d.lgs. 231/2001, unitamente alla sanzione accessoria della pubblicazione sul giornale ai sensi del successivo art.
18. Il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude, infatti, al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato. Non si ravvisano nella motivazione della sentenza i presupposti per l'applicazione dell'art. 9 e di conseguenza dell'art. 18, per cui le sanzioni in oggetto vanno eliminate ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni accessorie della pubblicazione di detta sentenza sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" e del divieto di pubblicizzare i beni di cui all'imputazione per mesi tre, statuizioni che elimina Così deciso