Sentenza — n. 32884/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon provvedimento del 22 dicembre 2020, il Gip del Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione, proposta nell'interesse degli indagati a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto del 3 settembre 2020, con cui il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei beni immobili - individuati in atti - sottoposti a sequestro probatorio con provvedimento genetico del 31 maggio 2019, in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 253 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen, art. 430 cod. proc. pen, art. 493 c.p, art. 111 Cost; Sentenza — n. 32884/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorrenti hanno presentato memorie, con le quali - oltre a ribadire quanto già dedotto in merito al mancato rispetto dei termini di conclusione delle indagini preliminari - sostengono, in replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero, che il Gip, in sede di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro, non si sarebbe pronunciato in merito alla intervenuta prescrizione del reato e alla conseguente insussistenza del fumus, pur a fronte di uno specifico rilievo sollevato dalla difesa, così contravvenendo al disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. che dispone la rilevabilità, in ogni stato e grado del processo, di una causa di estinzione del reato.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Marra Antonella, nata a Collepasso il 12/10/1967 Tundo Antonio Alberto, nato a Galatina il 14/09/1988 avverso il provvedimento del 22/12/2020 del Gip del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Piero Gaeta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 22 dicembre 2020, il Gip del Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione, proposta nell'interesse degli indagati a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto del 3 settembre 2020, con cui il pubblico ministero presso il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei beni immobili - individuati in atti - sottoposti a sequestro probatorio con provvedimento genetico del 31 maggio 2019, in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001.
2. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deducono la violazione di legge e l'assoluta mancanza di motivazione, in relazione al presupposto del fumus commissi delicti, sul rilievo che il Gip avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, contestato agli indagati, pur in presenza di apposita istanza al pubblico ministero procedente. Accertamento che avrebbe dovuto precedere qualunque valutazione relativa ai gravi indizi di reato, a prescindere dal fatto se il sequestro probatorio sia o meno finalizzato alla successiva confisca obbligatoria, dal momento che quest'ultima presuppone in ogni caso la possibilità di esercitare l'azione penale.
Sul punto, la difesa richiama la perizia giurata prodotta a sostegno dell'istanza di dissequestro, dalla quale risulterebbe che la definitiva ultimazione dei lavori è del 2011, con conseguente prescrizione del reato nell'anno 2015. 2.2. Con una seconda censura, la difesa si duole di alcuni errores in procedendo che sarebbero stati commessi dall'autorità giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dei due procedimenti, inizialmente iscritti separatamente nel registro delle notizie di reato per Tundo Antonio e Marra Antonella, e successivamente riuniti in un unico procedimento (n. 4401/2017) mediante una nuova iscrizione in data 21 marzo 2019.
Questo comporterebbe una violazione dell'art. 335, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che si tratterebbe sempre del medesimo fatto sussunnibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, seppure inizialmente contestato a Marra sub lettera b) e successivamente qualificato come lottizzazione abusiva ex art. 44, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, in forza della suddetta riunione. Inoltre, la difesa rileva che, all'esito delle indagini per il procedimento n. 7077/2018, in cui figura come indagata Marra Antonella, il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuto atto autorizzativo in sanatoria delle opere edilizie abusivamente realizzate.
Nonostante ciò, il diverso pubblico ministero del procedimento riunito (n. 4401/2017) avrebbe illegittimamente contestato il reato di lottizzazione abusiva mediante utilizzo irrituale del procedimento per il quale era stata chiesta l'archiviazione e sul quale il Gip doveva ancora pronunciarsi. Il reato contestato non sarebbe configurabile, dal momento che le opere per le quali è intervenuto il titolo autorizzativo in sanatoria, in quanto lecite e autorizzate tanto da giustificare una richiesta di archiviazione, non potrebbero concorrere, ai fini della lottizzazione, con quelle del procedimento in cui è indagato Tundo Antonio.
Eppure, sulla mancanza del fumus commissi delicti del suddetto reato non sarebbe rinvenibile alcuna motivazione nell'ordinanza impugnata. 2.3. In terzo luogo, la difesa lamenta un'erronea rappresentazione della realtà, anch'essa incidente sulla sussistenza del fumus, in quanto, dalla perizia giurata depositata in occasione dell'udienza dinanzi al Gip, risulterebbe l'inesistenza del fabbricato residenziale, di proprietà di Marra Antonella, di cui si parla negli atti di indagine e nel decreto genetico della misura cautelare reale. Sul punto, l'ordinanza sarebbe assolutamente priva di motivazione. 2.4.
Con una quarta doglianza, si deducono la violazione del limite temporale per lo svolgimento delle indagini preliminari, di cui agli artt. 405, 406 e 407, cod. proc. pen., nonché l'assoluta mancanza di motivazione sul punto da parte dell'ordinanza impugnata. Si afferma che, con riferimento al procedimento n. 7077/2018, per il quale è stata chiesta l'archiviazione dal pubblico ministero procedente, il termine di sei mesi, decorrente dal 14 luglio 2018, è spirato il 14 gennaio 2019, in assenza di una richiesta di proroga. Con riferimento al procedimento n. 4401/2017, al quale il primo era stato riunito, il termine di sei mesi, decorrente dal 16 maggio 2017, sarebbe scaduto il 17 novembre 2017, dunque in data antecedente alla richiesta di proroga formulata dal pubblico ministero (12 dicembre 2017); e non, come indicato dall'autorità procedente, il 17 dicembre 2017, dal momento che troverebbe applicazione la deroga alla sospensione in periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, disposta dall'art. 2, comma 2, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, con conseguente nullità della richiesta di proroga.
A parere della difesa, anche ipotizzandosi la non applicazione della deroga alla sospensione dei termini, la proroga di ulteriori sei mesi avrebbe comportato la scadenza dei termini delle indagini in data 18 giugno 2018, antecedente al deposito (7 dicembre 2018) da parte del pubblico ministero degli atti di indagini - in particolare consulenze tecniche - posti a fondamento del decreto di sequestro probatorio e, in generale, della sussistenza del fumus della lottizzazione abusiva. A causa dell'inutilizzabilità degli elementi di prova, reperiti nei corso di indagini disposte ad hoc in violazione dei termini massimi fissati dalla legge, non potrebbero ravvisarsi le esigenze di accertamento dei fatti, ex art. 253 cod. proc. pen., poste a fondamento del vincolo cautelare con finalità probatoria. 2.5.
Infine, la difesa rileva, con riferimento alle opere sottoposte a sequestro nell'ambito del solo procedimento n. 4401/2017 nel quale è indagato Tundo Antonio, l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'effettiva titolarità delle stesse in capo alla Tundo Group s.r.l. (amministrata da Tundo Gianluigi), soggetto diverso dall'odierno ricorrente e acquirente dei terreni in assoluta buona fede rispetto al presunto reato di lottizzazione abusiva, per il quale non è stata formulata alcuna contestazione, neppure in qualità di concorrente di Tundo Antonio.
Ne conseguirebbe, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, l'impossibilità di procedere alla successiva confisca delle aree sottoposte a sequestro nei confronti del terzo acquirente in buona fede.
3. I ricorrenti hanno presentato memorie, con le quali - oltre a ribadire quanto già dedotto in merito al mancato rispetto dei termini di conclusione delle indagini preliminari - sostengono, in replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero, che il Gip, in sede di opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro, non si sarebbe pronunciato in merito alla intervenuta prescrizione del reato e alla conseguente insussistenza del fumus, pur a fronte di uno specifico rilievo sollevato dalla difesa, così contravvenendo al disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. che dispone la rilevabilità, in ogni stato e grado del processo, di una causa di estinzione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, è inammissibile. 1.1. Le doglianze formulate nei primi tre paragrafi del ricorso, le quali possono essere trattate congiuntamente in quanto tutte riferite alla presunta insussistenza del fumus commissi delicti che dovrebbe giustificare il mantenimento del sequestro probatorio, sono inammissibili. L'atto con cui i ricorrenti hanno impugnato il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di dissequestro, inizialmente presentato al Tribunale del riesame come atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen., è stato correttamente riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Ebbene, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (ex multis Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994;
Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Rv. 265413; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011, Rv. 249989). Costituisce, dunque, orientamento consolidato quello secondo cui, in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame; ne consegue che l'ordinanza del Gip che provvede sull'opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento impugnato (ex plurimis Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014 - dep. 2015, Rv. 264059;
Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Rv. 257489; Sez. 3, n. 17809 del 26/01/2011, Rv. 249989). La differenza tra i due mezzi di impugnazione va mantenuta ferma, considerando soprattutto che l'istanza di riesame è soggetta a rigide scadenze temporali - per quanto attiene sia ai termini di presentazione sia a quelli di decisione da parte del Tribunale - la cui violazione si ripercuote sulla misura cautelare disposta, comportandone la caducazione. Scadenze temporali che, al contrario, non sono previste dal codice di rito rispetto all'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguenza che una surrettizia introduzione di doglianze attinenti alla legittimità della misura, promovibili nel solo giudizio di riesame, attraverso lo strumento dell'opposizione determinerebbe un'illegittima elusione dei termini processuali.
Nel caso n esame, il Gip ha legittimamente omesso di valutare i profili denunciati dai ricorrenti e riguardanti l'asserita prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e l'insussistenza del fumus ai fini del mantenimento del sequestro probatorio. 1.2. La quarta doglianza, riferita al mancato rispetto dei termini di conclusione delle indagini preliminari, da cui deriverebbe l'inutilizzabilità delle prove raccolte a fondamento dell'accusa e funzionali al mantenimento del sequestro probatorio per finalità di accertamento dei fatti, è inammissibile.
Deve richiamarsi quanto osservato sul punto dal pubblico ministero, il quale ha correttamente richiamato la sentenza Sez. 3, n. 31961 del 16/09/2020, Rv. 280268, la quale ha espresso principi che devono essere qui confermati. In particolare va osservato che, per l'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. - disposizione che regola la durata del sequestro probatorio e la restituzione delle cose sequestrate - i beni sono restituiti all'avente diritto «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova...anche prima della sentenza». Come pure si desume dalla precisazione da ultimo richiamata - che, altrimenti, non avrebbe senso - la legge non limita la durata del sequestro probatorio alla fase delle indagini preliminari, ben potendo lo stesso perdurare anche nella fase del giudizio o, addirittura, essere disposto per la prima volta proprio in tale fase.
Del resto - com'è noto (e desumibile, tra gli altri, dagli arc. 190, gomma 1, 493, 495, cod. proc. pen.) - nel rito ordinario la prova si forma nella fase processuale dibattimentale; cosicché è del tutto fisiologico che nel corso della stessa perduri la necessità del mantenimento del sequestro a fini di prova. Questo vale anche con riguardo allo svolgimento di indagini o all'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche e necessitano quindi di accertamenti peritali disposti dal giudice (art. 220, comma 1, cod. proc. pen.) o comunque effettuati da consulenti tecnici di parte anche al di fuori dei casi di perizia (art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
Del resto, ai fini delle richieste di prova nel giudizio ex art. 430 cod. proc. pen., il pubblico ministero e il difensore possono compiere attività integrativa di indagine - con l'unico limite, che non rileva ai fini di cui qui si discute, degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore - anche nel caso di già avvenuto esercizio dell'azione penale cui sia conseguito il rinvio a giudizio (ciò che vale pure quando si sia proceduto con citazione diretta), trattandosi, peraltro, di prerogativa di carattere generale non soggetta ad alcun limite cronologico finale e che può essere svolta durante il dibattimento, senza che possa essere circoscritta entro i termini stabiliti dall'art.468 c.p.p., o in quelli coincidenti con gli adempimenti richiamati dall'art. 493 c.p.p., (Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Rv. 254028).
Si è poi affermato che il pubblico ministero può svolgere attività integrativa d'indagine anche successivamente, ai fini di presentare richieste di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello, e ciò in coerenza con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111 Cost., posto che il difensore è legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 327-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Rv. 273884; Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Rv. 261484).
Nessuna questione di inutilizzabilità di atti di indagine può dunque porsi nel caso di specie. 1.3. L'ultima censura, con la quale si prospetta la titolarità da parte di un soggetto diverso dall'odierno ricorrente di alcune delle opere sottoposte a sequestro, è inammissibile, perché formulata in modo del tutto generico, omettendo di precisare quale sia l'interesse dell'indagato alla restituzione dei beni; interesse implicitamente negato dallo stesso ricorrente nel momento in cui non si allega un alternativo titolo di detenzione delle opere che possa legittimare la richiesta di dissequestro.
E va ricordato che la proposizione di un mezzo di impugnazione, quale è l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., e la stessa istanza di dissequestro, presuppongono, oltre alla legittimazione, anche l'interesse alla restituzione del bene, che può discendere dalla condizione di proprietario o detentore qualificato delle cose, in generale di «soggetto che avrebbe diritto alla loro restituzione». Trova perciò applicazione il consolidato principio giurisprudenziale, enunciato a proposito del sequestro preventivo ma applicabile ugualmente al sequestro probatorio, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545;
Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). Bisogna inoltre precisare che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare.
È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la difesa di Tundo Antonio ha esplicitamente negato ogni relazione giuridica tra i beni sottoposti a sequestro e lo stesso indagato, senza prospettare alcun titolo alternativo dal quale desumere l'interesse del ricorrente ad ottenere la restituzione delle cose, bensì indicando quale unica proprietaria la Tundo Group s.r.l. al fine di sostenere l'inapplicabilità della confisca obbligatoria ad un terzo acquirente di buona fede dei beni oggetto di sequestro.
2. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p